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Studio Tognetti

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{jcomments off}Fattura elettronica - novità

Oggetto: Fattura elettronica - novità

 

L’Amministrazione finanziaria ha recentemente diffuso chiarimenti e nuove specifiche mediante circolari e interpelli che interessano l’ambito delle fatture elettroniche; inoltre ha aggiornato le Specifiche tecniche della Fattura elettronica (ver. 1.7.1).

Di seguito si espongono le principali novità.

 

NUOVO TIPODOCUMENTO “TD28”

Si è resa necessaria l’introduzione del nuovo Tipodocumento “TD28” per poter comunicare le operazioni di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’iva.

 

In base alla legislazione sammarinese “sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno precedente per un importo inferiore a euro 100.000”.

Tali soggetti possono comunque presentare apposita opzione per l’emissione delle fatture elettroniche.

 

Il ricevimento della fattura in formato cartaceo richiede l’invio dell’esterometro indicando i seguenti dati:

 

Tipo documento

TD28 

Dati del cedente / prestatore

Riportare i dati del cedente sammarinese

Dati del cessionario / committente

Riportare i propri dati

Data da indicare sul documento

Indicare la data di effettuazione dell’operazione con il fornitore sammarinese

Campo “numero”

Indicare la numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese

Termine invio al SDI

Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

 

In caso di ricezione di una fattura cartacea da parte del cedente sammarinese senza addebito dell’IVA, l’acquirente italiano assolve l’imposta tramite l’applicazione del reverse charge e l’invio dell’integrazione elettronica utilizzando il tipodocumento “TD19”.

 

DESCRIZIONE PER FILE ESTEROMETRO

La circolare n. 26/E ha chiarito che il campo 2.2.1.4 <descrizione> può essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI” omettendo di fatto la descrizione contenuta nella fattura originaria.

 

ESTRAZIONE DAL DEPOSITO IVA

Nel blocco informativo “altridatigestionali”, con la finalità di completare la rappresentazione delle operazioni di estrazione dal deposito iva, andrà valorizzato con la stringa “nell’anno” se l’estrazione avviene nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’emissione o l’acquisto del bene costudito in deposito o con la stringa “AnniPreced” in caso contrario.

 

OPERAZIONI ESENTI IMPOSTA DI BOLLO

In caso di operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo di applicazione dell’imposta di bollo, non devono essere assoggettate all’imposta per via di specifiche disposizioni normative, l’elemento “TipoDato” va valorizzato:

  • con la stringa “NB1” se l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti assicurativi in quanto assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
  • con la stringa “NB2” se l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi dai soggetti appartenenti al terzo settore;
  • con la stringa “NB3” se l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi fra banca e cliente correntista, poiché l’imposta di bollo su tali documenti è già assorbita nell’imposta di bollo sull’estratto conto.

 

IMPOSTA DI BOLLO – REGIME FORFETTARIO

Con la recente Risposta n. 428 del 12.8.2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al… comma 64 [dell’art. 1, Legge n. 190/2014] e concorre al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito”.

 

L’importo dell’imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo/compenso per il cedente/prestatore in regime forfettario e conseguentemente concorre alla determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva.

L’imposta di bollo, se addebitata in fattura, andrà indicata utilizzando il codice natura “N2.2” e nel caso di professionisti forfettari dovrà anche essere considerata per il calcolo del contributo integrativo / rivalsa gestione separata INPS.

 

Si precisa che il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate interessa anche i soggetti forfettari che redigono ancora le fatture in formato cartaceo.

 

SANZIONI EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA DEI FORFETTARI

Dal 1° ottobre 2022 decade l’agevolazione introdotta dall’art. 18 comma 3 del DL 36/2022, in base alla quale, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, non si applicano le sanzioni per tardiva fatturazione, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse nei termini ordinari ovvero:

  • entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o della prestazione per le fatture elettroniche immediate;
  • entro il 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

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