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{jcomments off}Operazioni con lo Stato di San Marino

Oggetto: Operazioni con lo Stato di San Marino

 

Con il DM 21.06.2021 è stato disposto l’obbligo dal 1° luglio 2022 di emettere la fattura elettronica, trasmessa al SDI, per documentare le cessioni di beni tra Italia e San Marino.

 

A partire dal 1° luglio, quindi, cessa il periodo transitorio che era stato previsto dall’1.10.2021 al 30.06.2022 durante il quale era ancora consentita l’emissione della fattura in formato cartaceo.

Dall’1.07.2022 entrambi gli operatori (italiani e sanmarinesi) dovranno emettere i documenti soltanto in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni di legge. Restano esclusi dall’obbligo in esame, ad esempio, gli operatori sanmarinesi che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000 e gli operatori italiani che rientrano nel regime forfetario con ricavi/compensi inferiori a euro 25.000 nell’anno 2021.

 

Si precisa che l’Ufficio Tributario di San Marino, con la circolare n. 92466 del 31.08.2021, ha reso noto il proprio codice destinatario:

2 R 4 G T O 8

I caratteri in grassetto sono lettere.

L’omessa compilazione del campo “Codice Destinatario” comporta lo scarto della fattura da parte del SDI. Detto codice dovrà essere indicato per tutte le fatture emesse dagli operatori italiani.

 

Gli Uffici competenti per l’effettuazione dei controlli sono l’Ufficio Tributario di San Marino e la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

 

Di seguito si analizzano nel dettaglio le possibili casistiche.

 

 

CESSIONI DI BENI A SAN MARINO

La fattura e le note di variazione relative alle cessioni di beni B2B (Business-to-Business) tra Italia e San Marino utilizzano quale “natura dell’operazione” il codice N3.3.

I termini di invio del file XML al SDI sono quelli ordinari, ovvero 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione per le fatture immediate e entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite.

L’Ufficio Tributario di San Marino, dopo aver verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione:

  • convalida la regolarità della fattura;
  • comunica l’esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

 

La fattura, una volta convalidata, viene messa a disposizione del cedente italiano all’interno della propria area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, il quale potrà visualizzare la fattura elettronica / nota di variazione e l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio Tributario di San Marino.

 

N.B.!

Se nei 4 mesi successivi all’emissione della fattura l’Ufficio Tributario di San Marino non convalida la regolarità (esito negativo), la cessione viene qualificata come operazione imponibile e pertanto va assoggettata ad IVA. Il cedente italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione, senza il pagamento di sanzioni o interessi.

 

Si ricorda che l’obbligo di indicare negli elenchi riepilogativi Intrastat le cessioni con San Marino era già stato soppresso dall’1.10.2021.

 

 

Le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati sanmarinesi (Business to Consumer), ad eccezione:

  • delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • delle vendite a distanza;

sono assoggettate ad IVA in Italia con l’applicazione dell’aliquota ivi prevista.

 

Le cessioni di mezzi di trasporto nuovi sono sempre assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di destinazione.

Le vendite a distanza scontano l’imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell’anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza per un ammontare complessivo superiore ai 28.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell’anno in corso. E’ comunque possibile, per i soggetti che non hanno superato tale soglia, effettuare l’opzione per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione dei beni.

 

 

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO CON ADDEBITO DELL’IMPOSTA

Le fatture elettroniche, per gli acquisti di beni, emesse da operatori economici identificati a San Marino, con l’indicazione dell’ammontare dell’Iva, sono trasmesse al SDI dall’Ufficio Tributario di San Marino.

 

L’imposta indicata nella fattura è versata dall’operatore sanmarinese all’Ufficio Tributario di San Marino il quale, entro 15 giorni, riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

 

Successivamente l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’Ufficio tributario di San Marino.

 

L’esito positivo del controllo viene reso noto telematicamente sia l’Ufficio tributario di San Marino sia al cessionario italiano il quale, da tale momento, può operare la detrazione dell’IVA.

 

 

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO SENZA ADDEBITO DELL’IMPOSTA

Il cedente sanmarinese può emettere fatture elettroniche, per le cessioni di beni effettuate nei confronti del soggetto italiano, senza l’indicazione dell’ammontare dell’Iva dovuta.

 

In questo caso, l’acquirente italiano, ricevuta la fattura tramite il SDI, deve assolvere l’imposta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 senza attendere l’esito positivo dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

 

L’integrazione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata inviando al SDI indicando i seguenti dati:

 

Tipo documento

TD19 

Dati del cedente / prestatore

Riportare i dati del cedente sanmarinese

Dati del cessionario / committente

Riportare i propri dati

Data da indicare sul documento

Indicare la data di effettuazione dell’operazione con il fornitore sanmarinese

Numerazione

Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc

Termine invio al SDI

Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

 

Nel caso di ricezione di nota di credito, il soggetto passivo italiano dovrà provvedere ad inviare al SDI un documento utilizzando sempre la codifica TD19 e indicando gli importi con segno negativo.

 

 

PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE

L’articolo 20 del DM 21.06.2021 prevede che le fatture relative alle prestazioni di servizi rese nei confronti degli operatori economici sanmarinesi possono essere emesse sia in formato cartaceo sia in formato elettronico da trasmettere al SDI utilizzando quale “natura dell’operazione” il codice N2.1.

I termini di invio del file XML al SDI non mutano da quelli previsti per le altre fatture elettroniche emesse ovvero entro i 12 giorni dalla data dell’operazione.

 

Nonostante per tale tipologia di operazioni sia possibile proseguire con il formato cartaceo anche dopo l’1.7.2022, si consiglia comunque di emettere la fattura in formato elettronico in modo da assolvere contemporaneamente anche all’obbligo di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti (c.d. esterometro).

 

PRESTAZIONI DI SERVIZIO RICEVUTE

Il DM 21.06.2021 non disciplina le prestazioni di servizio ricevute da operatori sanmarinesi e pertanto vengono trattate alla pari di una qualsiasi prestazioni di servizio extra UE.

 

Il documento rilasciato dall’operatore sanmarinese non ha alcuna valenza ai fini iva.

Per assolvere l’imposta, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR 633/72, l’operatore italiano dovrà emettere e inviare al SDI l’autofattura indicando i seguenti dati:

 

Tipo documento

TD17 

Dati del cedente / prestatore

Riportare i dati del cedente sammarinese

Dati del cessionario / committente

Riportare i propri dati

Data da indicare sul documento

Indicare la data di effettuazione dell’operazione con il fornitore sammarinese

Numerazione

Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc

Termine invio al SDI

Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

 

Nel caso di ricezione di nota di credito, il soggetto passivo italiano dovrà provvedere ad inviare al SDI un documento utilizzando sempre la codifica TD17 e indicando gli importi con segno negativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

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