Privacy Policy Cookie Policy

Studio Tognetti

informative

{jcomments off}2022 esterometro

Oggetto: Esterometro – Operazioni con l’estero

 

Con l’articolo 1, comma 1103 della Legge n. 178/2020 sono state introdotte importanti novità in merito agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazione di servizi con controparti non residenti effettuate dai soggetti passivi IVA.

 

In particolare dal 01.07.2022 non si potrà più utilizzare il modello “Comunicazione delle Operazioni Transfrontaliere” c.d. esterometro, ma sarà necessario generare un documento elettronico in formato XML, da spedire al SDI, per ogni operazione che ha come controparte un soggetto non residente (sia UE sia extra-UE).

 

Si ricorda che la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (sia in entrata che in uscita) e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (es. le operazioni con San Marino).

 

L’obbligo in esame comporta la necessità di prestare maggior attenzione alle modalità e ai termini, dettati dalla normativa, sia per quanto riguarda l’emissione delle fatture del ciclo attivo sia per la procedura di integrazione o autofatturazione per il ciclo passivo (c.d. reverse charge esterno).

 

Di seguito si analizzano nel dettaglio le possibili casistiche.

 

 

CESSIONI DI BENI E SERVIZI A SOGGETTI UE ED EXTRA-UE

I termini di invio del file XML al SDI sono quelli previsti dalla normativa IVA per l’emissione delle fatture elettroniche, ovvero, nella generalità dei casi:

  • entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per le fatture immediate trasmesse con il codice “TipoDocumento” TD1 o TD6
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le fatture differite trasmesse con il codice “TipoDocumento” TD24.

 

Nel file XML dovranno necessariamente essere riportati i seguenti dati:

  • codice destinatario – “XXXXXXX”;
  • 4.1.1.1 “IdPaese” – il codice Paese estero (non potrà mai essere IT);
  • 4.1.1.2 “IdCodice” – un valore alfanumerico identificativo della controparte, es. partita iva estera (il SDI non effettua alcun controllo di validità).

 

I codici “NaturaOperazione” sono i “classici” già utilizzati nell’emissione delle fatture elettroniche mentre non è necessario indicare la descrizione dell’operazione.

 

N.B.

La creazione e l’invio del file XML vengono effettuati al fine di adempiere ad un obbligo normativo italiano, pertanto alla controparte estera andrà sempre emessa la fattura di vendita cartacea o in qualsiasi altro formato precedentemente concordato.

 

Al fine di semplificare il lavoro, è consigliabile creare la fattura elettronica completa generando il file XML in modo da trasmetterlo al SDI per adempiere all’obbligo in esame e contestualmente generare la stampa .pdf da inviare alla controparte estera tenuta a ricevere la fattura nel formato cartaceo.

 

 

PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Nelle prestazioni di servizi ricevuti da soggetti non residenti, la disciplina fiscale prevede che l’assolvimento dell’IVA avvenga tramite:

  • l’integrazione del documento emesso dal cedente se trattasi di un fornitore residente in un altro Stato UE;
  • l’emissione di un’autofattura se trattasi di un fornitore stabilito in uno Stato Extra-UE.

 

Il file in formato XML, per l’adempimento dell’obbligo in esame, deve contenere i seguenti dati:

 

Tipo documento

TD17

Dati del cedente / prestatore

Riportare i dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza

Dati del cessionario / committente

Riportare i propri dati

Data da indicare sul documento

Indicare la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura) per le prestazioni ricevute da soggetti UE altrimenti indicare la data di effettuazione dell’operazione per le prestazioni ricevute da soggetti Extra-UE

Numerazione

Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc

 

I termini di invio del file XML al SDI sono i seguenti:

  • entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da soggetti UE;
  • entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione da soggetti Extra-UE.

 

Il “TipoDocumento” TD11, utilizzato per comunicare le prestazioni di servizi da soggetti UE, dal 1° luglio 2022 non sarà più utilizzato.

 

Anche nel caso di ricezione di una nota di credito occorrerà sempre utilizzare il “TipoDocumento” TD17 e indicare gli importi con segno negativo. Non è quindi possibile utilizzare, per la fattispecie in esame, il “TipoDocumento” TD04.

 

 

ACQUISTI DI BENI INTRACOMUNITARI

Negli acquisti intracomunitari, la disciplina fiscale prevede che l’assolvimento dell’IVA avvenga tramite l’integrazione del documento emesso dal cedente.

 

Il file in formato XML deve contenere i seguenti dati:

 

Tipo documento

TD18

Dati del cedente / prestatore

Riportare i dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza

Dati del cessionario / committente

Riportare i propri dati

Data da indicare sul documento

Indicare la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura)

Numerazione

Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc

 

Il termine di invio del file XML al SDI corrisponde al 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

 

Il “TipoDocumento” TD10, utilizzato per comunicare gli acquisti intracomunitari, dal 1° luglio 2022 non sarà più utilizzato.

 

Anche nel caso di ricezione di una nota di credito occorrerà sempre utilizzare il “TipoDocumento” TD18 e indicare gli importi con segno negativo. Non è quindi possibile utilizzare, per la fattispecie in esame, il “TipoDocumento” TD04.

 

 

ACQUISTI DA SOGGETTI ESTERI DI BENI GIA’ PRESENTI IN ITALIA

Negli acquisti di beni già presenti sul territorio italiano da soggetti esteri, la disciplina fiscale prevede che l’assolvimento dell’IVA avvenga tramite:

  • l’integrazione del documento emesso dal cedente se trattasi di un fornitore residente in un altro Stato UE;
  • l’emissione di un’autofattura se trattasi di un fornitore stabilito in uno Stato Extra-UE.

 

Il file in formato XML deve contenere i seguenti dati:

 

Tipo documento

TD19

Dati del cedente / prestatore

Riportare i dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza

Dati del cessionario / committente

Riportare i propri dati

Data da indicare sul documento

Indicare la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura) se fornitore UE altrimenti la data di effettuazione dell’operazione se fornitore Extra-UE

Numerazione

Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc

 

I termini di invio del file XML al SDI sono i seguenti:

  • entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da soggetti UE;
  • entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione da soggetti Extra-UE.

 

Nel caso di ricezione di nota di credito, il soggetto passivo italiano dovrà provvedere ad inviare al SDI un documento utilizzando sempre la codifica “TD19” e indicando gli importi con segno negativo.

Non è quindi possibile utilizzare, per la fattispecie in esame, il “TipoDocumento” TD04.

 

 

OPERAZIONI CON ESPOSIZIONE DELL’IVA ESTERA

Gli acquisti di beni non rilevanti ai fini IVA in Italia si riferiscono a quei beni che non transitano dal territorio italiano (ad esempio la merce triangolata all’estero, o l’acquisto di carburante effettuato all’estero).

 

Le prestazioni di servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia sono quelle dei “servizi in deroga” di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972 ovvero:

  • la fattura dell’albergo in territorio estero ha l’iva del paese dove si trova l’immobile (articolo 7-quater, comma 1, lettera a DPR 633/1972)
  • la fattura dell’accesso alla fiera in un paese comunitario ha l’iva del paese dove si svolge la fiera (articolo 7-quinques, comma 1, lettera b DPR 633/1972)
  • la fattura del noleggio a breve termine dell’autovettura in territorio Ue ha l’iva del paese di messa a disposizione del mezzo (articolo 7-quater, comma 1, lettera e DPR 633/1972)

 

Queste operazioni possono essere registrate, solo nel registro Iva acquisti come fuori campo Iva senza integrazioni; in alternativa, trattandosi di un acquisto fuori campo iva, il committente può scegliere di registrare la fattura di acquisto solo in contabilità generale.

 

Il DL “Semplificazioni fiscali” approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata del 15 giugno ha introdotto un limite di importo, pari ad euro 5.000,00, per ciascuna cessione o prestazione, al di sotto del quale la trasmissione dei dati non è dovuta.

 

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco, ha chiarito che le operazioni andranno comunicate:

  • per gli acquisti di beni utilizzando il codice “TipoDocumento” TD19 e la natura dell’operazione sarà N2.2;
  • per gli acquisti di servizi utilizzando il codice “TipoDocumento” TD17 e la natura dell’operazione sarà N2.2.

 

SANZIONI

In caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle operazioni da/verso l’estero, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 11, comma 2-quater, D.lgs 471/1997 pari a 2 euro per ciascuna fattura nel limite massimo di 400 euro per ciascun mese.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero, se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

 

Si ricorda che è sempre possibile regolarizzare le violazioni commesse tramite il ravvedimento operoso.

 

 

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE