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Studio Tognetti

informative

{jcomments off}Emissione fattura elettronica

Oggetto: Estensione obbligo di emissione della fattura elettronica.

 

Come noto, a partire dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico per la generalità delle operazioni effettuate tra soggetti residenti/stabiliti in Italia.

 

A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’UE il Legislatore, con l’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022 (Decreto PNRR 2), ha recentemente disposto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per:

  • i soggetti rientranti nel regime di vantaggio, di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2001 (c.d. “regime dei minimi”);
  • i soggetti rientranti nel regime forfettario, di cui all’art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 398/1991 (es. regime applicato da associazioni sportive dilettantistiche);

con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

 

Conseguentemente dall’1 luglio 2022 tali soggetti sono obbligato ad emettere la fattura elettronica.

 

Dall’1.1.2024, anche i soggetti con ricavi inferiori a € 25.000 saranno obbligati ad emettere la fattura elettronica.

 

 

EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE

I nuovi soggetti interessati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, oltre a poter fruire dei vari prodotti presenti sul mercato, possono avvalersi dei seguenti servizi offerti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate:

  • il portale “Fatture e Corrispettivi”, all’interno del quale è presente una specifica sezione che consente di predisporre e trasmettere il file XML;
  • la app “FatturAE” utilizzabile mediante smartphone o tablet, che consente di creare ed inviare il file XML;
  • un software per pc scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, che permette la sola generazione del file XML; in tal caso il file dovrà essere trasmesso mediante PEC, canali “SFTP”, “web-service” o tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”.

 

N.B.!

Lo Studio consiglia l’uso del software “Fatture in Cloud” della Software-House TeamSystem S.p.A. in quanto consente più agevolmente la predisposizione ed invio delle fatture elettroniche e permette allo studio di interagire con il cliente per fornire un’assistenza più completa.

      Le informazioni sul servizio “Fatture in Cloud” e relativi costi sono disponibili al sito:

https:/www.fattureincloud.it

 

 

Per i soggetti che applicano il “regime dei minimi” ed il “regime forfettario” va indicato nel corpo della fattura elettronica il codice natura “N2.2” (non soggette - altri casi). Inoltre vanno sempre riportate le consuete annotazioni di “non assoggettamento ad iva” e, ove ricorra il caso, di “non assoggettamento a ritenuta d’acconto” che erano indicate nelle fatture cartacee.

 

Qualora detti soggetti effettuino operazioni con l’estero, il codice natura da indicare è:

  • per le cessioni intracomunitarie, “N2.2” con la consueta annotazione di “non assoggettamento ad iva”;
  • per le esportazioni, “N3.1” riportando l’annotazione “non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1”;
  • per le prestazioni di servizi a soggetti privati residenti in altri Stati UE, “N2.2” riportando la consueta annotazione di “non assoggettamento ad iva”;
  • per le prestazioni di servizi a soggetti passivi residenti in altri Stati UE, “N2.1” con l’annotazione di “inversione contabile” e “operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 7-ter”;
  • per le prestazioni di servizi a soggetti residenti fuori UE, “N2.1” riportando l’annotazione “operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 7-ter”.

 

L’eventuale assolvimento dell’imposta di bollo, che in precedenza avveniva mediante apposizione del contrassegno sulla fattura cartacea, ora deve essere effettuato trimestralmente con il modello F24 oppure tramite l’apposito servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia con addebito diretto sul conto corrente.

 

Si ricorda che la fattura elettronica va trasmessa al SDI, nel formato XML, entro:

  • 12 giorni dall’effettuazione della cessione o della prestazione per le fatture immediate;
  • il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.

 

 

SANZIONI EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

La mancata/tardiva emissione della fattura elettronica comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.6 del D.Lgs n. 471/1997 che si differenziano a seconda che la violazione sia commessa in relazione:

  • ad operazioni non assoggettate ad iva (es. fatture emesse da “forfettari” o “minimi”): in tal caso si applica la sanzione amministrativa (con un minimo di euro 500) compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, oppure la sanzione fissa da euro 250 a euro 2.000 qualora la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito;
  • ad operazioni assoggettate ad iva (es. fatture emesse da associazioni L. 398/1991): in tal caso si applica la sanzione amministrativa (con un minimo di euro 500) compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato/registrato, oppure la sanzione fissa da euro 250 a euro 2.000 qualora la violazione non abbia inciso sulla liquidazione dell’iva.

 

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 non si applicano le sanzioni sopra citate se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

 

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS

Relativamente all’anno 2022, l’articolo 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021, ha confermato il divieto di emissione delle fatture elettroniche relativamente alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; tale divieto interessa anche i nuovi soggetti che per queste prestazioni dovranno emettere la fattura cartacea.

 

 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

L’obbligo dell’emissione delle fatture elettroniche comporta l’effettuazione della conservazione sostitutiva.

Anche per questo adempimento, gli operatori potranno avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

ESTEROMETRO

I nuovi soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti anche all’invio del c.d. “esterometro” relativamente alle operazioni da / verso l’estero.

 

La comunicazione delle operazioni passive va effettuata, utilizzando il tracciato XML delle fatture elettroniche, entro il 15° giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa mentre per le operazioni attive i termini di invio sono quelli ordinari.

 

La comunicazione rimane facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (sia in entrata che in uscita).

 

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

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