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Studio Tognetti

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{jcomments off}Sanzioni POS

Oggetto: Sanzioni POS.

 

Il Decreto Sviluppo bis (art.15 DL 179/2012), a decorrere dal 30 giugno 2013, ha reso obbligatorio accettare pagamenti attraverso carte di debito e/o credito da parte dei soggetti passivi in relazione all’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi.

 

L’obbligo sussiste indipendentemente:

  • dall’entità del corrispettivo (dunque, anche per importi estremamente esigui);
  • dalla modalità di svolgimento dell’attività (in locali aperti al pubblico o meno);
  • dalla natura del soggetto acquirente (privato o soggetto ad IVA);
  • dalla natura del prestatore soggetto passivo (imprenditore, professionista, ente non commerciale).

 

Il pagamento dovrà potersi effettuare:

  • con carte di debito (bancomat);
  • con carte di credito riferiti ad almeno un “circuito”.

 

 

Il regime sanzionatorio per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici non è mai entrato in vigore fino all’emanazione dell’art. 19-ter, DL n. 152/2021 (Decreto PNRR) e, successivamente, dell’art. 18, comma 1, DL 36/2022 (Decreto PNRR 2) che hanno previsto la decorrenza del regime a partire dal 30 giugno 2022.

 

 

AMMONTARE DELLA SANZIONE

La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile:

  • euro 30 (quota fissa);
  • 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).

 

La sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata.

 

 

Esempio

La mancata accettazione del pagamento elettronico di una consumazione al bar del valore di 2 euro, la sanzione sarà pari alla misura base pari ad euro 30 (quota fissa), più il 4% del valore della transazione (quota variabile), per un totale di euro 30,08.

 

 

Si precisa inoltre che alle violazioni in esame non è applicabile il pagamento ridotto previsto dall’art. 16, Legge n. 689/81 (c.d. “oblazione”).

 

I soggetti preposti all’accertamento della violazione sono gli ufficiali/agenti di Polizia giudiziaria nonché gli organi di cui all’art. 13, comma 1, Legge n. 689/81 ovvero “gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.

L’Autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.

 

 

CREDITI D’IMPOSTA

Sono previste, in favore delle imprese e dei professionisti che si doteranno degli strumenti necessari per l’accettazione degli incassi elettronici, le seguenti agevolazioni fiscali:

  1. il credito d’imposta sulle commissioni relative a pagamenti con POS;
  2. il credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di POS collegati ai registratori di cassa;
  3. il credito d’imposta per l’acquisto di sistemi evoluti di incasso, che contestualmente al pagamento consentono anche la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

 

  1. Credito d’imposta sulle commissioni relative a pagamenti con POS

Tale credito d’imposta spetta, ai soggetti con ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro nell’anno precedente, nella misura del 30% delle commissioni addebitate per operazioni nei confronti di consumatori finali.

Tale credito fino al 30.06.2022 è incrementato al 100% se le transazioni vengono eseguite tramite sistemi evoluti di incasso o con strumenti di pagamento elettronici collegati a registratori telematici.

 

Entro il giorno 20 di ogni mese successivo al periodo di riferimento, l’Istituto di Credito o il Prestatore di Servizio di Pagamento rilascia il documento riepilogativo comprovante le commissioni addebitate.

 

 

  1. Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di POS collegati ai registratori di cassa

Tale credito d’imposta spetta fino al 30.06.2022.

L’ammontare del credito, come riportato nella tabella sottostante, è riconosciuto in misura differenziata in relazione al valore di ricavi e compensi e comunque per un importo massimo di euro 160,00.

Credito d’imposta POS
(massimo 160 euro)

Limite ricavi e compensi

70 per cento

fino a 200.000 euro

40 per cento

da 200.000 euro a 1 milione di euro

10 per cento

da 1 milione di euro fino a 5 milioni di euro

 

 

  1. Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi evoluti di incasso, che contestualmente al pagamento consentono anche la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Detto credito d’imposta spetta fino al 30.06.2022.

L’ammontare del credito, come riportato nella tabella sottostante, è riconosciuto in misura differenziata in relazione al valore di ricavi e compensi e comunque per un importo massimo di euro 320,00.

Credito d’imposta POS (massimo 320 euro)

Limite ricavi e compensi

100 per cento

fino a 200.000 euro

70 per cento

da 200.000 euro a 1 milione di euro

40 per cento

da 1 milione di euro fino a 5 milioni di euro

 

I crediti d’imposta indicati ai punti 2. e 3.:

  • possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione,
  • si applicano nel rispetto dei limiti e condizioni previsti per gli Aiuti di Stato
  • non concorrono alla formazione del reddito del beneficiario (non tassabili).

 

Al fine di usufruire di quest’ultime agevolazioni occorre che il relativo pagamento sia eseguito entro il 30 giugno 2022.

 

 

Si consiglia pertanto a imprese e professionisti di adeguarsi all’obbligo di accettazione degli incassi elettronici onde incorrere nelle sanzioni sopra indicate e quindi di dotarsi, qualora ne siano sprovvisti, degli strumenti necessari (es. POS).

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

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