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Studio Tognetti

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{jcomments off}2022 Riduzione termini

Oggetto: Riduzione dei termini di accertamento

 

In via generale, i termini entro i quali, a pena di decadenza, devono essere notificati gli avvisi di accertamento sulle posizioni fiscali dei soggetti IVA sono determinati dall’art. 57 comma 1 del DPR 633/1972 e dall’art. 43 comma 1 del DPR 600/1973.

In particolare per gli accertamenti in materia di IVA e imposte sui redditi, la notifica va effettuata:

- entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

oppure

- entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere inviata la dichiarazione in caso di omessa presentazione.

 

A fronte delle modifiche apportate al Decreto Legislativo del 5.08.2015 è ora prevista la riduzione di due anni dei termini per l’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) ai soggetti passivi che congiuntamente:

  • documentano le operazioni tramite fattura elettronica inviata al SDI e/o mediante memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi
  • garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro;
  • comunicano l’esistenza dei presupposti nel proprio modello REDDITI.

 

Di seguito si riporta un esempio relativo ai termini di accertamento per il periodo d’imposta 2021.

Dichiarazione

Anno di presentazione

Termini ordinari

Regime premiale

presentata

2022

31.12.2028

31.12.2026

Omessa

2022

31.12.2030

31.12.2030

La riduzione non opera in caso di omessa dichiarazione in quanto non può essere stata comunicata l’esistenza dei presupposti nel modello Redditi.

Di seguito sono esposti in modo dettagliato i tre requisiti per poter fruire della riduzione dei termini di accertamento.

 

EMISSIONE DOCUMENTI ELETTRONICI

La riduzione dei termini di accertamento è collegata:

  • all’uso della fatturazione elettronica;
  • alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi

 

L’obbligo sempre più generalizzato, nel corso degli ultimi anni, sia dell’uso della fattura elettronica sia dell’utilizzo dei Registratori Telematici non dovrebbe portare alcuna complicazione nella quotidianità dei soggetti IVA.

 

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 331 del 11.05.2021, ha precisato che le citate condizioni (fatturazione e corrispettivi elettronici) devono essere sempre soddisfatte se si intende fruire del regime premiale in esame e pertanto anche al ricorrere di fattispecie per le quali non vige l’obbligo di certificazione.

In merito si è espressa a riguardo del servizio di mensa fornito da un datore di lavoro ai propri dipendenti, tramite un soggetto terzo, per il quale il datore di lavoro:

  • riceve una fattura per il servizio reso dal soggetto che eroga la prestazione;
  • addebita in busta paga al dipendente, un importo forfettario per ciascun pasto.

In tale contesto, al momento della consumazione del pasto non avviene alcun pagamento del servizio reso e pertanto tale operazione rientrerebbe tra i casi di esonero dall’obbligo di certificazione (scontrino o fattura).

L’Agenzia, per poter beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento, esige che per il servizio di mensa sia emessa una fattura elettronica tramite SDI (immediata o differita) ovvero un documento commerciale con RT (o strumento analogo) anche se per tale servizio è possibile fruire dell’esonero dalla certificazione.

 

Un altro esempio attuale è il regime OSS per le vendite a distanza nei confronti di soggetti privati nell’UE; anche in questo caso c’è l’esonero dalla certificazione ma per poter godere della riduzione agevolata il contribuente sarà “obbligato” ad emettere un documento elettronico.

 

Al fine della verifica del requisito in esame, rimane tuttavia un caso per il quale l’Agenzia non ha espresso alcun parere ufficiale e che ad oggi solleva alcuni dubbi.

Trattasi delle fatture estere e delle fatture in reverse charge, per le quali attualmente l’integrazione della fattura o l’emissione dell’autofattura può essere effettuata tramite documenti cartacei.

Non è chiaro infatti se al fine di poter usufruire della riduzione dei termini di accertamento in esame, anche tali documenti debbano essere elettronici.

Si consiglia, per il contribuente che voglia usufruire dei termini ridotti d’accertamento, di seguire la linea prudenziale di emettere volontariamente i documenti elettronici.

 

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Gli strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità individuati dall’art. 3 del DM 4 agosto 2016 sono:

  • bonifico bancario o postale;
  • carta di credito o di debito;
  • assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

 

 

N.B.!

L’Agenzia ha specificato che anche un solo pagamento ricevuto o effettuato mediante   strumenti diversi da quelli indicati nell’art. 3 del citato DM rende nulla la riduzione.

Per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento non è possibile utilizzare compensazioni di partite, accolli da parte di terzi o frazionare i pagamenti sotto la soglia dei 500 euro.

 

COMPILAZIONE MODELLO UNICO

La comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza va effettuata, per ogni periodo d’imposta, “flaggando” un’apposita casella in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno fiscale di competenza

Nei vari modelli dichiarativi, la casella si trova:

  • RS136 del modello Redditi PF (per le persone fisiche);
  • RS136 del modello Redditi SP (per le società di persone);
  • RS269 del modello Redditi SC (per le società di capitali);
  • RS269 del modello Redditi ENC (per gli enti non commerciali)

 

 

SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO

I soggetti iva che usufruiscono del regime forfettario (art. 1 co. 54 della Legge 190/2014) possono già accedere alla riduzione di un anno dei termini di accertamento se emettono volontariamente tutte le fatture in modalità elettronica mediante SDI.

 

Le due riduzioni dei termini di accertamento non dovrebbero, però, essere cumulabili, prevalendo la norma “più favorevole” al contribuente.

Per questo motivo, i forfettari che intendessero aderire alla fatturazione elettronica e garantire la tracciabilità dei pagamenti dovrebbero beneficiare della riduzione dell’accertamento pari a due anni.

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

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