{jcomments off}2022 Modelli Intrastat
Oggetto: Semplificazioni Modelli Intrastat
La Determina direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, ha fornito le indicazioni inerenti alle modifiche e alle semplificazioni riguardanti elenchi riepilogativi INTRASTAT.
Le nuove misure si applicano per la prima volta ai modelli riferiti al primo mese (gennaio) o trimestre del 2022 mentre rimane inalterato l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT 2021, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi riepilogativi riferiti a periodi antecedenti (mensili o trimestrali).
Di seguito si espongono le novità introdotte alla disciplina INTRASTAT.
TERMINI DI PERIODICITA’ E OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE
La soglia dell’ammontare delle operazioni per la verifica della periodicità dei modelli Intrastat mensili relativi agli acquisti di beni (Intra-2 bis) è innalzata da € 200.000 a € 350.000.
Al di sotto della predetta soglia non vi è alcun obbligo di presentazione dei Modelli Intrastat acquisti.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le soglie per la verifica della periodicità dei modelli:
Modello Intrastat |
Periodicità |
Soglia |
|
Acquisti |
Beni |
Solo Mensile – fini statistici |
≥ 350.000 |
Servizi |
Solo Mensile – fini statistici |
≥ 100.000 |
|
Vendite |
Beni |
Mensile – fini fiscali |
> 50.000 |
Mensile – fini fiscali e statistici |
> 100.000 |
||
Trimestrale – fini fiscali |
≤ 50.000 |
||
Servizi |
Mensile – fini fiscali e statistici |
> 50.000 |
|
Trimestrale – fini fiscali e statistici |
≤ 50.000 |
Il superamento dei limiti previsti per le presentazioni dei Modelli con periodicità trimestrale, nell’ambito di un determinato trimestre solare, comporta la presentazione mensile del modello Intrastat di riferimento dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento.
E’ fondamentale ricordare che la periodicità va mantenuta per l’intero anno in corso, salvo l’innalzamento di livello; ad esempio la presentazione di un modello Intrastat “mensile” a febbraio obbliga il contribuente a mantenere l’adempimento “mensile” per tutto l’anno solare anche se nei quattro trimestri precedenti non è stata superata la soglia.
E’ comunque possibile presentare i modelli Intrastat “mensili” anche senza aver superato le soglie sopra indicate.
MODELLO INTRA-1 BIS - CESSIONI DI BENI
E’ stata introdotta una nuova esposizione della “natura della transazione”, la quale ora è suddivisa in due colonne “A e B”.
I soggetti che nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambio intra UE, presumono di realizzare nell’anno in corso:
- un valore di spedizioni superiore a euro 20 milioni devono indicare i dati di entrambe le colonne “A e B”;
- un valore di spedizioni inferiore o uguale a euro 20 milioni hanno l’obbligo di compilare solamente la colonna “A”.
E’ stabilito inoltre, che per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000 è possibile utilizzare per la nomenclatura combinata il codice unico 99500000; con il termine “spedizione” si intendono tutte le transazioni che nel mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.
Altra novità riguarda le cessioni nei confronti degli operatori di San Marino, le quali non devono più essere inserite nel modello INTRA.
Infine, nel modello, è stata aggiunta la colonna 15 “paese di origine” dei beni, da compilare ai fini statistici (sopra la soglia trimestrale dei 100.000 euro).
Il codice ISO dello Stato di origine va riportato in base ai seguenti criteri:
- i beni interamente ottenuti / prodotti in un unico stato UE / Paese / territorio sono originari di tale Stato / Paese / Territorio;
- i beni la cui produzione riguarda più di uno Stato UE / Paese / territorio sono considerati originari dello Stato / Paese / territorio in cui sono stati sottoposti all’ultima trasformazione / lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione.
L’origine dei beni non UE è determinata conformemente alle disposizioni del Codice doganale dell’UE che stabilisce le norme in materia di origine.
MODELLO INTRA-1 SEXIES – OPERAZIONI “CALL-OFF STOCK”
A seguito della regolamentazione del contratto c.d. “call-off stock”, è stato introdotto il nuovo modello utilizzabile per comunicare il trasferimento dei beni all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione al momento del prelievo dei beni da parte del cliente UE nel proprio Stato.
La periodicità di presentazione dell’elenco è la medesima di quella individuata per le cessioni di beni (mensile se superiore a euro 50.000 o trimestrale se inferiore).
MODELLO INTRA-2 BIS – ACQUISTO DI BENI
Le nuove regole prevedono che gli acquisti, nei modelli intrastat, vanno registrati:
- nel periodo in cui i beni entrano in Italia;
oppure
- nel mese nel corso del quale si è provveduto alla tempestiva annotazione della fattura estera tramite l’integrazione della stessa con il meccanismo del reverse charge.
Tuttavia, le istruzioni specificano che, se l’intervallo di tempo tra l’acquisto e l’annotazione dell’integrazione della fattura è superiore a 2 mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni entrano in Italia.
I dati dell’eventuale fatturazione anticipata rispetto alla consegna devono essere inseriti negli elenchi del periodo di consegna dei beni.
Si espongono nella seguente tabella esemplificativa le casistiche riscontrabili.
Caso |
Arrivo dei beni |
Arrivo della fattura |
Reverse charge |
Intra-2 bis |
Spedizione merce gennaio Registrazione fattura gennaio |
Gennaio |
gennaio |
gennaio |
gennaio |
Spedizione merce gennaio Registrazione fattura febbraio |
Gennaio |
Febbraio |
febbraio |
gennaio oppure febbraio |
Fatturazione anticipata nel mese di gennaio |
Marzo |
Gennaio |
gennaio |
Marzo |
Spedizione merce gennaio Ricezione tardiva fattura |
Gennaio |
maggio |
Marzo (regolarizzazione con autofattura) |
gennaio |
Si precisa inoltre che le seguenti informazioni non sono più obbligatorie ma facoltative:
- Stato fornitore (colonna 2);
- Codice IVA del fornitore (colonna 3);
- Ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5).
Infine come per il modello intra 1-bis (vendite) è stata introdotta sia la nuova esposizione della “natura della transazione” con la suddivisione in due colonne “A e B”, sia la possibilità di utilizzare la nomenclatura combinata “99500000” per gli acquisti inferiori ai 1.000 euro.
Si evidenzia che le regole di utilizzo e compilazione sono le medesime riportate nel paragrafo del “modello intra-1 bis – cessioni di beni”.
MODELLO INTRA-2 QUATER – SERVIZI RICEVUTI
Il modello Intra-2 quater, utilizzato per comunicare i servizi UE ricevuti, non ha subito rilevanti modifiche ad eccezione delle seguenti informazioni che non sono più obbligatorie ma facoltative:
- Codice IVA del fornitore (colonna 3);
- Ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5);
- Modalità di erogazione (colonna 9);
- Modalità di incasso (colonna 10);
- Paese di pagamento (colonna 11).
I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Tognetti Ass. Professionale
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