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Studio Tognetti

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{jcomments off}vendite a distanza di beni

Oggetto: Le nuove regole delle vendite a distanza di beni.

 

Dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali (es. privati).

 

A tale scopo, l’attuale regime MOSS (Mini One Stop Shop) riservato ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) a consumatori nell’Ue sarà esteso, anche alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali, con introduzione di due nuovi regimi speciali denominati OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop).

 

Si precisa a tal proposito che è stata introdotta la definizione di vendita a distanza, distinguendo tra:

  1. vendita a distanza intra-UE, ovvero “cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente e dove:
  • la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti ad IVA o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;
  • i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.”
  1. vendite a distanza di beni importati da Stati extra-UE, ovvero “cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato extra UE con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente in uno Stato UE e dove:
  • la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisto intracomunitari di beni non sono soggetti ad IVA o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;
  • i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.”

 

Si precisa che alle cessioni soggette al regime dei beni usati non sono applicabili le norme sulle vendite a distanza.

 

Vediamo nel dettaglio l’evoluzione della norma.

 

A ) VENDITE A DISTANZA INTRA-UE

NORMATIVA NAZIONALE FINO AL 30 GIUGNO 2021

Nelle vendite a distanza intra-UE, di beni verso consumatori privati, valgono fino al 30 giugno 2021 le seguenti regole:

  • sino a una determinata soglia (variabile a seconda del Paese UE di destinazione e comunque non superiore ai 100.000 euro), si applica l’IVA del Paese di partenza dei beni, ferma restando la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta nel Pase di arrivo;
  • oltre tale soglia, l’IVA sarà invece quella del Paese di arrivo della merce.

Il superamento della soglia in uno o più Stati membri comporterà l’onere di apertura di una posizione IVA nello Stato di destinazione, in modo da addebitare l’IVA locale sulle cessioni di beni.

Detta disciplina non si applica tuttavia alle seguenti cessioni, che sono in ogni caso assoggettate all’imposta nel Paese di destinazione:

  • Cessioni di beni con installazione a destinazione;
  • Cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • Cessioni aventi ad oggetto beni sottoposti ad accisa.

L’attuale procedura presenta non poche criticità, dal momento che un soggetto è tenuto a conoscere la normativa di ogni Stato membro in cui effettua operazioni, nonché a monitorare costantemente le soglie di fatturato in ciascun Stato UE di fornitura, il cui superamento comporta l’oneri di aprire la posizione IVA nello Stato di destinazione.

 

NORMATIVA NAZIONALE DAL 1° LUGLIO 2021

In luogo delle soglie variabili previste dal singolo Stato UE (€ 35.000 / € 100.000) è ora prevista l’introduzione di un’unica soglia annuale di € 10.000 riferita a tutti gli Stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono assoggettate ad iva nello Stato del cedente mentre in caso di superamento in corso d’anno della predetta soglia di € 10.000, l’IVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.

Rispetto alla normativa precedente il superamento potrebbe essere molto frequente in quanto il nuovo limite va calcolato sommando le vendite effettuate in tutti i paesi UE.

Quando ciò avviene, il cedente ha due possibilità:

  1. identificarsi ai fini IVA (o nomina un rappresentate fiscale) in ogni singolo Stato membro in cui esegue le vendite al fine di applicare l’Iva locale con le relative regole;
  2. evitare di indentificarsi ai fini IVA nello Stato UE dell’acquirente, optando per il regime semplificato OSS (One Stop Shop).

 

REGIME IVA OSS - ONE STOP SHOP

Attraverso il regime semplificato (OSS), il cedente:

  • dispone della sola partita iva italiana, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri stati membri UE;
  • dichiara l’iva in Italia, tramite l’unica dichiarazione elettronica ed effettua un unico pagamento dell’iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
  • si interfaccia con la sola Agenzia delle Entrate italiana, anche se le vendite avvengono in tutta la Ue.

 

La dichiarazione IVA MOSS va presentata trimestralmente (anche in “bianco” se in assenza di operazioni) entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento con versamento dell’IVA che scaturisce a debito con addebito diretto in c/c.

Tale termine non è prorogabile qualora il giorno cada di sabato, o di giorno festivo.

Dall’imposta IVA dovuta nel sistema OSS non è possibile portare in detrazione l’imposta assolta né in Italia né all’estero. La prima potrà essere portata in detrazione con le consuete modalità nella dichiarazione IVA annuale, mentre eventuali imposte assolte all’estero andranno richieste a rimborso.

Il nuovo regime IVA OSS potrà essere usato anche per i servizi B2C per i quali l’Iva è dovuta in uno Stato Ue diverso da quello del prestatore; è il caso tipico delle prestazioni su immobili situati all’estero.

L’opzione permetterà di versare l’imposta dovuta senza effettuare un’apertura di una o più posizioni IVA negli altri Stati membri.

 

 

B) VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA STATI EXTRA-UE

REGIME IVA IOSS – IMPORT ONE STOP SHOP

Il regime iva IOSS (Import One Stop Shop) è stato introdotto per facilitare le importazioni di prodotti extra-UE con destinazione in Paesi membri UE aventi valore intrinseco inferiore ovvero uguale ad euro 150, le quali non saranno più soggette a prelievo IVA in dogana.

E’ il caso tipico del soggetto italiano che ha un fornitore extra Ue e clienti privati in un Paese Ue (es. Francia / Belgio).

In assenza dell’adesione al regime iva IOSS il fornitore italiano avrebbe due possibilità:

  • importare la merce in Italia (pagando l’IVA), e poi fare le cessioni comunitarie a distanza verso i privati di altri Paesi;
  • importare la merce in ciascun Stato membro del cliente, ma in tal caso dovrebbe identificarsi in ciascun Stato membro con un considerevole appesantimento burocratico.

Attraverso l’iscrizione al regime IVA IOSS, il soggetto italiano potrà permettere che la merce vada direttamente dal fornitore extra Ue al cliente finale evitando tutti gli adempimenti sopra esposti.

Il soggetto registrato dovrà versare, entro la fine del mese successivo al mese di riferimento, l’imposta dovuta riportata nella specifica dichiarazione mensile, nella quale vanno indicate tutte le vendite a distanza di beni importati e spediti nella UE di valore intrinseco non superiore a 150 euro suddivise per Stato membro di destinazione e per aliquota IVA.

Le operazioni di vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, se “facilitate” dall’uso di una piattaforma, un portale o mezzi analoghi (marketplace), ai fini dell’imposta, sarà lo stesso soggetto marketplace ad effettuare tutti gli obblighi IVA previsti per il venditore.

I soggetti passivi, residenti e non residenti, che intendono aderire ai regimi speciali, dovranno effettuare la registrazione on line sul sito web dell’Agenzia delle Entrate mentre i soggetti già iscritti al MOSS saranno “dirottati”, automaticamente, nel regime OSS.

 

Si consiglia pertanto di verificare la propria soglia di vendite transfrontaliere verso soggetti privati ed eventualmente contattare lo Studio per una valutazione in merito alla convenienza dell’iscrizione ai due regimi semplificati sopra descritti.

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE