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Studio Tognetti

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{jcomments off}FATTURA ELETTRONICA - news

La “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” rilasciata dall’Agenzie delle Entrate in data 18 dicembre 2020 ha precisato l’uso dei nuovi “TipoDocumento” e delle “NaturaOperazione” presenti nel tracciato XML (versione 1.6.1) obbligatorio dal 2021.

Per l’anno 2021, con riferimento al reverse charge “interno” (acquisti/servizi resi da soggetti IVA Italia) e a quello “esterno” (acquisti/servizi resi da soggetti IVA UE/Extra UE), l’Agenzia ha confermato il precedente orientamento che prevede la facoltà di scegliere tra:

  • l’integrazione cartacea della fattura in reverse charge (si stampa la FE e si effettua l’integrazione manuale)
  • oppure l’emissione di un file xml con annotazione del reverse charge da inviare obbligatoriamente al SDI.

La Legge di Bilancio per l’anno 2021 (Legge 178/2020), con l’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e servizi transfrontaliere (c,d. “esterometro”), ha reso obbligatorio, a partire dal 1.1.2022, l’emissione della fattura “integrata” attraverso la generazione di un file xml che transita dallo SDI; di fatto non sarà quindi più possibile effettuare l’integrazione della fattura in modalità “cartacea” e sarà necessario adattare i propri software per tale procedura.

 

 

INVERSIONE CONTABILE – REVERSE CHARGE (ESTERNO)

Con il termine reverse charge “esterno” ci si riferisce agli:

  • acquisti di beni e servizi intracomunitari
  • acquisti di servizi extracomunitari

 

In base all’art. 17, comma 2, DPR 633/72, l’obbligo del reverse charge si attua con:

  • la procedura di integrazione della fattura ricevuta e di registrazione della fattura quando il cedente dei beni o il prestatore dei servizi è stabilito in altro Paese UE;
  • la procedura di auto fatturazione (cioè materiale creazione di un documento cartaceo definito autofattura) quando il prestatore dei servizi è un soggetto extra UE.

 

Entrambe le procedure (integrazione o auto fatturazione) prevedono che l’annotazione nel registro vendite o corrispettivi (per assolvere l’imposta) avvenga nel mese di ricezione della fattura di acquisto dei beni / servizi intracomunitari o nel mese di effettuazione del servizio extra cee (o per entrambe al massimo entro il giorno 15 del mese successivo ma con imputazione al mese di ricezione). L’annotazione nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite sterilizza l’imposta sul valore aggiunto salvo i casi in cui l’imposta non è detraibile.

 

La ricezione delle fatture intracomunitarie può differire al massimo di due mesi dopo dei quali il contribuente deve regolarizzare l’operazione con l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 46 comma 5 D.L. 331/93.

 

Dal 01.01.2021 nulla cambia per queste operazioni in quanto i soggetti esteri non sono obbligati o tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico.

 

Tali acquisti, tuttavia, tranne quelli documentati da bolletta doganale, vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate trimestralmente con l’”esterometro”.

 

 

INVERSIONE CONTABILE – REVERSE CHARGE (INTERNO)

Con il termine reverse charge “interno” ci si riferisce alle:

  • cessione di rottami, cascami e altri materiali di recupero (es: pallet recuperati)
  • cessioni di oro e argento puro
  • prestazioni di servizi in subappalto nel settore dell’edilizia
  • cessioni di fabbricati strumentali
  • cessioni di telefoni cellulari effettuate nella fase distributiva
  • cessioni di prodotti elettronici (console da gioco, tablet, PC e laptop, ecc.) effettuate nella fase distributiva
  • prestazioni di servizi rese nel comparto edile e settori connessi
  • cessioni nel settore energetico.

 

Nelle operazioni assoggettate a reverse charge “interno” (articolo 17, comma 5 ss. e articolo 74, comma 7 e 8) la tecnica contabile che gli operatori devono utilizzare è quella dell’integrazione, che consiste:

  • nel riportare sul documento l’aliquota IVA e l’imposta;
  • nell’effettuare la protocollazione e l’annotazione nel registro vendite o corrispettivi (per assolvere l’imposta) nel mese di ricezione (o al massimo entro 15 gg ma con imputazione al mese di arrivo);
  • nell’annotare l’operazione (senza più obbligo di protocollazione) nel registro acquisti per esercitare il diritto alla detrazione (nel mese stesso di arrivo oppure successivamente nei termini dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972).

 

L’annotazione del registro degli acquisti e in quello delle vendite sterilizza l’imposta salvo i casi in cui la stessa non sia detraibile.

 

La ricezione delle fatture elettroniche in reverse charge può differire al massimo di tre mesi. Il mancato ricevimento della fattura entro tale periodo impone al contribuente di regolarizzare l’operazione entro il mese successivo, mediante l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 6 comma 8 e 9-bis D.Lgs. 471/97.

 

N.B.!

Essendo operazioni effettuate sul territorio nazionale per le quali è prevista emissione della fattura elettronica con passaggio obbligatorio al SDI, la data di ricevimento della fattura è certa e conosciuta dall’Amministrazione Finanziaria pertanto occorre prestare particolare attenzione ai termini di effettuazione dell’integrazione della fattura ricevuta come sopra indicato.

 

 

EMISSIONE ED INVIO FILE XML

Il contribuente, per tutto il 2021, può scegliere, in alternativa all’integrazione della fattura cartacea, di emettere e trasmettere un documento informatico, indicando:

  • Campo 2.1.1.1 <TipoDocumento>:
  • TD16 – per le integrazioni delle fatture da reverse charge interno;
  • TD17 – per le integrazioni/autofatture per i servizi esteri;
  • TD18 – per le integrazioni per gli acquisti di beni intracomunitari;
  • TD19 – per le integrazioni/autofatture per gli acquisti di beni ex art. 17 comma 2 DPR 633/72.
  • Campo 1.2 <cedente/prestatore>: dati del fornitore estero.
  • Campo 1.4 <cessionario/committente>: dati del soggetto che effettuata l’integrazione/auto fatturazione.
  • Campo 2.1.1.3 <Data>:
  • La data di ricezione della fattura in reverse charge interno (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione);
  • La data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione);
  • La data di effettuazione dell’operazione con il fornitore Extra UE.
  • Campo 2.1.1.4 <Numero>: è consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc;
  • Campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate>: gli estremi della fattura di riferimento e se disponibile, dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio.

 

Il documento informatico XML, oltre a essere inviato allo SDI, dovrà anche essere conservato tramite la conservazione sostitutiva a norma di legge.

 

N.B.!

 Considerato che per l’anno 2021 è prevista ancora la possibilità di effettuare l’assolvimento dell’imposta mediante integrazione della fattura cartacea si consiglia di proseguire con tale modalità.

Infatti l’utilizzo del file XML da inoltrare al SDI potrebbe comportare degli inconvenienti, considerato che i tempi per effettuare l’integrazione della fattura per l’assolvimento dell’iva sono variabili e in alcuni casi molto stretti. Pertanto l’invio al SDI dell’autofattura, oltre che adempimento aggiuntivo, potrebbe trasformarsi in alcuni casi in una “autodenuncia di ritardo”.

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

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