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Studio Tognetti

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{jcomments off}2020 FE - corrispettivi Tracciato XML e lotteria

 

 

 

CORRISPETTIVI – news

 

Dall’1.1.2021, sarà obbligatorio per molti soggetti l’adeguamento della propria struttura aziendale per l’utilizzo dei Registratori Telematici (RT) e l’invio telematico dei dati giornalieri all’Amministrazione finanziaria.

 

I soggetti interessati sono:

  • i contribuenti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019 (non ha importanza il regime fiscale adottato);
  • gli esercenti nel settore sanitario (es. farmacie) che dovranno inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) tramite il Registratore Telematico;
  • i distributori di carburanti che nel 2018 hanno erogato benzina e gasolio per una quantità minore o uguale a 1,5 milioni di litri (adempimento congiunto con l’invio dei dati all’Agenzia delle Dogane).

 

Si ricorda che è stato previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta negli anni 2019 e 2020, con massimo di euro 250,00 per l’acquisto di un Registratore Telematico e di euro 50,00 per l’adeguamento di un registratore alle nuove funzioni.

 

 

NUOVO TRACCIATO DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

A ridosso della fine del 2019, è stato pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 1432217 del 20 dicembre 2019 congiuntamente alle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al tipo dati per corrispettivi (versione 7.0) e al layout documento commerciale che saranno obbligatori dall’1.1.2021.

Il nuovo tracciato XML dei dati dei corrispettivi da trasmettere, poteva essere utilizzato in via facoltativa  a decorrere dal 1° marzo 2020, ma per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, è comunque consentito fino al 31.12.2020 avvalersi del tracciato secondo le specifiche tecniche di cui alla versione 6.0.

La versione 7.0, ha istituito dei nuovi campi in modo da eliminare le possibili discordanze tra l’invio dei corrispettivi e i dati necessari per elaborare gli adempimenti fiscali quali le comunicazioni LIPE e la dichiarazione IVA annuale.

I nuovi campi più significativi nel tracciato XML sono:

  • ImportoParziale” – che dovrà riportare il valore complessivo dei corrispettivi al netto dell’IVA, al lordo dei corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati e al netto dei resi, annulli, corrispettivi non riscossi in caso di prestazione di servizi o da corrispettivi derivanti dalle fatture emesse tramite il medesimo Registratore Telematico;
  • BeniInSospeso” – che dovrà riportare il totale dei corrispettivi non riscossi (al netto dell’iva) contenuti nei documenti commerciali emessi a fronte di cessioni di beni per le quali il bene non è stato consegnato al cliente;
  • NonRiscossoServizi” – che dovrà riportare il totale dei corrispettivi non riscossi (al netto dell’iva) contenuti nei documenti commerciali emessi a fronte di prestazioni di servizi;
  • NonRiscossoFatture” – che dovrà riportare il totale dei corrispettivi non riscossi (al netto dell’iva) contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture;
  • CodiceAttività” – che dovrà riportare il codice ATECO di classificazione dell’attività svolta per quella cessione di beni e/o prestazione di servizi;
  • PagatoContanti” – che dovrà riportare l’importo totale pagato in contanti;
  • PagatoElettronico” – che dovrà riportare l’importo totale pagato in modalità elettronica;
  • PagatoTicket” – che dovrà riportare l’ammontare totale dei corrispettivi riscossi a fronte di pagamenti con ticket restaurant
  • NumeroTicket” – che dovrà riportare il numero complessivo di ticket restaurant ricevuti dai clienti in riferimento agli importi indicati nel campo “PagatoTicket”.

 

 

Le novità contenute nelle nuove specifiche tecniche invece riguardano:

  • Trasmissione entro 12 giorni e fuori dalla fascia oraria 03:00 – 05:00

E’ stata adeguata la tempistica relativa alla trasmissione dei dati dei corrispettivi, prevedendo che l’operazione di invio dovrà essere effettuata entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni in un orario casuale fuori dalla fascia oraria 03:00 – 05:00 antimeridiane.

  • Per i server-RT non è più richiesta la certificazione del bilancio d’esercizio

I server-RT si possono utilizzare nei punti vendita ove sono presenti almeno tre punti cassa, a condizione che attraverso controlli interni si è in grado di comprovare la conformità dei processi amministrativi contabili oltre che dei sistemi informatici.

La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da un soggetto regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali.

  • Chiusura della cassa prima delle 24:00

I dati dei corrispettivi trasmessi si considerano riferiti alla data indicata nel campo “DataOraRilevazione” del tracciato XML, che corrisponde alla data e ora della chiusura giornaliera. In caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura (es. pub, bar, etc) al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazioni IVA sarà quindi utile (soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione) effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24.

  • Emissione di documento commerciale di reso o annullo

Per procedere all’emissione di un documento commerciale di reso o annullo occorre preliminarmente effettuare una ricerca del documento commerciali originario nella memoria del dispositivo in modo da associare i due documenti.

 

Le novità contenute nel nuovo layout documento commerciale riguardano l’esposizione nel documento dello “sconto a pagare”, della “ventilazione” e del “codice lotteria” nonché la possibilità di utilizzare un formato compatto per ridurre il consumo di carta.

 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Il progetto della “Lotteria degli scontrini”, introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2017, ha subito numerose modifiche, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo normativo.

La Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli n. 80217-RU, emanata d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2020, ha stabilito le regole di partecipazione alla lotteria con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e, al fine di incentivare l’uso dei pagamenti “tracciabili” da parte dei consumatori e degli esercenti, ha affiancato all’estrazione ordinaria anche un’estrazione “speciale” per il caso di “Zero contanti”.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha istituito appositamente un portale dedicato denominato “Portale lotteria dove è possibile reperire le informazioni riguardanti il gioco, il calendario e lo stato delle estrazioni e richiedere il codice lotteria.

La partecipazione alla “lotteria degli scontrini” è consentita:

  • a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato
  • che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione
  • presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

 

Tali soggetti dovranno dotarsi di un “codice lotteria” costituito da otto caratteri alfanumerici.

Per ottenere il “codice lotteria” il consumatore dovrà unicamente accedere al portale; ogni contribuente potrà avere un numero illimitato di “codice lotteria” in quanto sarà il portale ad agganciare il codice al soggetto richiedente.

Dal 1° dicembre è attiva la funzione sul Portale che consente la creazione dei “codice lotteria”.

 

In fase d’acquisto, il consumatore comunicherà o potrà “esibire”, se memorizzato o stampato, all’esercente il proprio “codice lotteria”; l’esercente provvederà ad abbinarlo – senza necessità di identificazione del soggetto – ai dati della transazione commerciale da trasmettere mediante il Registratore Telematico all’Agenzia delle Entrate.

 

L’esercente è tenuto a trasmettere i dati relativi agli scontrini entro la fine della giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, non oltre i 12 giorni dall’emissione.

Il consumatore potrà segnalare, sempre attraverso il Portale, un eventuale rifiuto manifestato dall’esercente che di fatto gli ha impedito di partecipare alla lotteria.

Gli acquisti che non danno diritto alla partecipazione alla lotteria sono:

  • gli acquisti inferiori a 1 euro;
  • gli acquisti di beni e servizi destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • gli acquisti effettuati on-line;

e nella prima fase di avvio della lotteria:

  • gli acquisti documentati da fattura elettronica;
  • gli acquisti per i quali sono trasmessi i dati al Sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ambulatori veterinari, ecc.)
  • gli acquisti per i quali il contribuente richieda l’indicazione del proprio codice fiscale ai fini di detrazioni o deduzioni fiscali.

 

Si segnala che con Provvedimento 11 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che possono partecipare alla lotteria anche gli scontrini oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria purché l’acquirente comunichi il proprio codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

N.B.

Qualora il soggetto opti per la comunicazione del codice lotteria anziché il codice fiscale, potrà partecipare alla lotteria e NON potrà effettuare la detrazione di tali spese nella dichiarazione dei redditi.

 

Il Sistema Lotteria genera un numero di biglietti virtuali per ogni corrispettivo pagato di importo uguale o superiore ad un euro.

Per corrispettivi pari o superiori a euro 1.000 il numero massimo di biglietti virtuali generati è, in ogni caso, pari a 1000.

Le estrazioni “ordinarie” delle transazioni in contanti sono riservate al consumatore mentre le estrazioni “zerocontanti” relative alle transazioni con strumenti di pagamento elettronico potranno partecipare sia il consumatore che l’esercente.

Le estrazioni “ordinarie” e “zerocontanti” avverranno:

  • per le settimanali, nel giovedì di ciascuna settimana;
  • per le mensili, nel secondo giovedì del mese;
  • per le annuali, sarà stabilità di anno in anno con apposito provvedimento.

La prima estrazione mensile avverrà il giorno 11 febbraio 2021 mentre la prima estrazione settimanale è stata posticipata a giugno 2021.

 

Il disegno di Legge di Bilancio 2021 restringe le possibilità di partecipazione alla lotteria esclusivamente in relazione agli acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici, sarebbero esclusi quindi gli acquisti effettuati tramite contanti. Ad oggi,tale restrizione non è ancora confermata in quanto occorre attendere la conversione definitiva della Legge di Bilancio.

 

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In conclusione, considerato quindi che dall’1.1.2021 sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato XML e sarà operativa “la lotteria degli scontrini”, occorre contattare il proprio tecnico per gli adeguamenti/aggiornamenti da apportare al Registratore Telematico. Inoltre per la “lotteria degli scontrini”, potrebbe essere necessario acquistare un apposito lettore per facilitare l’abbinamento tra il “codice lotteria” e lo scontrino stesso.

Si fa presente infine che un’adeguata ri-programmazione e un corretto utilizzo del Registrato Telematico, non comporterà disagi nell’ordinaria gestione dei corrispettivi.

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

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