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Studio Tognetti

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{jcomments off}Credito d'imposta

 

 

 

Oggetto: Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali – chiarimenti.

 

La Legge 27.12.2019 n. 160 (c.d. “Legge di bilancio 2020”) ha modificato l’agevolazione riconosciuta già dall’ottobre 2015 e più volte prorogata relativa all’acquisto di beni strumentali nuovi [vedere Circolare 5/2020].

La Legge, oltre a sostituire il vecchio regime di incentivazione con l’istituzione di un apposito credito d’imposta variabile in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, ha previsto degli ulteriori requisiti per poter usufruire del nuovo credito d’imposta.

I soggetti “agricoli”, “forfettari” e/o “minimi”, precedentemente esclusi dalla vecchia normativa, potranno avvalersi di tale agevolazione essendo ora un credito d’imposta.

Di seguito vengono esposti gli adempimenti necessari per godere dell’agevolazione.

 

 

 

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI


In merito agli adempimenti richiesti per la spettanza e la fruizione del credito si precisa che è necessario:

  • essere in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;
  • conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile. Inoltre nelle fatture di acquisto/documenti deve essere riportata la seguente dicitura "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 184 a 194 della L. 160/2019".

 

La dicitura da indicare nella documentazione non è una pura formalità bensì un requisito fondamentale per usufruire dell’agevolazione.

Qualora fossero già stati emessi/ricevuti dei documenti di spesa senza la dicitura sopra indicata, l’Amministrazione Finanziaria, con gli interpelli n. 438/2020 e 439/2020, ha chiarito che, è possibile fruire comunque del credito d’imposta regolarizzando i documenti già emessi attraverso una delle seguenti metodologie:

- per le fatture in formato cartaceo, si potrà riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con “scritta indelebile” o mediante utilizzo di “apposito timbro”.

- per le fatture in formato elettronico, si potrà alternativamente:

  • stampare il documento elettronico, e riportare autonomamente la dicitura su di esso, con “scritta indelebile” o mediante utilizzo di “apposito timbro”;
  • realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale da inoltrare al SDI e da conservare elettronicamente; si tratterebbe della stessa modalità di integrazione “elettronica” suggerita dall’Agenzia delle Entrate per le fatture elettroniche ricevute in reverse charge.

La regolarizzazione dovrà avvenire entro la data in cui sono state avviate le eventuali attività di controllo.

Ai fini della fruizione del maggior credito d’imposta per investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale e per i correlati beni immateriali connessi a detti investimenti, oltre agli adempimenti sopracitati, l’impresa è tenuta a:

  • per i beni di costo superiore a € 300.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale/Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:
    • possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A/B sopra citate;
    • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • per i beni di costo inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentate;
  • effettuare apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Il MISE, ad oggi, non hai ancora diramato le istruzioni necessarie per provvedere alla comunicazione.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”), e 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali, a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti dei beni materiali “ordinari”;
  • dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni “4.0” e in beni immateriali connessi.

 

 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI


La nuova formulazione dell’agevolazione ha mutato la stessa da una ripresa extra contabile da eseguire solamente in dichiarazione dei redditi in un credito d’imposta classificabile come contributo in conto impianti da registrare contabilmente.

I contributi in conto impianti vanno ripartiti in tutto il periodo d’ammortamento del bene se acquistato o nel periodo del contratto di locazione operativa se in leasing

I contributi possono essere contabilizzati:

  • con metodo diretto, come elementi sottrattivi del costo dei beni ammortizzabili, con il conseguente calcolo degli ammortamenti sul costo al netto dei contributi medesimi;
  • con metodo indiretto, come “ricavi anticipati”, che andranno riscontati in relazione alla durata degli ammortamenti.

Sotto il profilo fiscale, il contributo d’imposta non è tassato sia ai fini IRES/IRPEF sia ai fini IRAP; pertanto occorre procedere in una variazione nel modello UNICO ed IRAP.

La diversa forma contabile di imputazione del contributo non incide sul risultato economico dell’esercizio; tuttavia si consiglia di utilizzare il metodo indiretto in quanto facilmente individuabile nel bilancio.

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

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