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Studio Tognetti

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{jcomments off}Chiarimenti in tema di sospensione cartelle di pagamento >

Come riportato nella nostra circolare n.12, l’art. 68 del Decreto c.d. “Cura Italia” prevede la sospensione dei termini di pagamento, scadenti dal 8.3.2020 al 31.5.2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.6.2020.

 

Recentemente l’Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) ha pubblicato sul proprio sito internet, alcune FAQ sulla sospensione delle cartelle di pagamento. Di seguito si riportano i chiarimenti forniti.

 

  • Notifica di nuove cartelle nel periodo di sospensione

Nel periodo di sospensione, ossia dal 08.03.2020 al 31.05.2020 l’Agenzia Entrate-Riscossione non notificherà nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso PEC (posta elettronica certificata).

 

  • Notifica di cartella di pagamento ante periodo di riscossione

Qualora sia stata notificata una cartella di pagamento in data antecedente l’8.3.2020 la cui scadenza del pagamento ricade nel periodo di sospensione (cioè in detto periodo scadono i canonici 60 giorni per provvedere al pagamento), i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31.05.2020. Pertanto il relativo versamento andrà effettuato entro il 30.06.2020.

Tuttavia in tal caso, il contribuente avrà due opzioni:

  • Versare entro il 30.06.2020 l’importo indicato nella cartella di pagamento in un’unica soluzione
  • Richiedere sempre entro il 30.06.2020 una rateizzazione. L’istanza di rateizzazione deve essere presentata all’Agenzia Entrate-Riscossione entro e non oltre il 30.06.2020.

Esempio

 

Ricezione cartella di pagamento il giorno 10.03.2020, scadenza ordinaria di pagamento (60 giorni) il giorno 09.05.2020. Per effetto della sospensione dei termini di pagamento, il contribuente, entro il 30.06.2020 deve optare tra una delle seguenti alternative:

  • Versare la somma indicata in cartella in un’unica soluzione
  • Richiedere una rateazione.

 

  • Piano di rateazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione 08.03.2020 – 31.05.2020

Anche il pagamento delle rate derivanti da un piano di dilazione in corso nel periodo 08.03.2020 – 31.05.2020 è sospeso. Il pagamento delle rate scadenti in detto periodo dovrà essere effettuato entro il 30.06.2020 in un’unica soluzione.

Esempio

Si precisa che, se entro il 30.06.2020 non vengono pagate le rate insolute, tutte vengono computate tra quelle utili ai fini della decadenza dalla dilazione. Si ricorda che si decade da una rateizzazione quando non vengono pagate cinque rate del piano non consecutive.

 

       Nel periodo da 08.03.2020 – 31.05.2020 scadono 3 rate di un piano di dilazione. Il          contribuente non aveva versato in data antecedente due rate del piano.

            Potrebbero verificarsi quindi le due situazioni:

  • Entro il 30.06.2020 il contribuente paga le 3 rate che hanno beneficiato del periodo di sospensione à la rateazione proseguirà in modo ordinario
  • Entro il 30.06.2020 il contribuente non paga 3 le rate che hanno beneficiato del periodo di sospensione à la rateazione decadrà in quanto nel periodo ante sospensione aveva già omesso il versamento di 2 rate.

 

  • Esame delle rateazioni durante il periodo di sospensione

Durante il periodo di sospensione i funzionari dell’Agenzia Entrate-Riscossione prenderanno in esame le richieste di rateazione sia che le stesse siano state presentate prima del giorno 08.03.2020 sia che le stesse siano state presentate dopo.

 

  • Sospensione procedure cautelari o esecutive

Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio pignoramento). Tale sospensione vale anche per le cartelle i cui termini per il versamento siano scaduti prima dell’8.3.2020.

Allo stesso modo, se si è ricevuto un preavviso di fermo del veicolo e non si paga entro 30 giorni non verrà iscritto nessun fermo amministrativo o avviata qualsiasi altra azioni fino al 31.05.2020.

 

  • “Rottamazione-ter” – “Saldo e stralcio”

È stabilito che la rata che scadeva il 28.02.2020 della “Rottamazione-ter” potrà essere pagata entro il 31.05.2020.

Invece, per la rata che scadrà a maggio, secondo le scadenze ordinarie, non è prevista alcuna proroga.

Per coloro che avevano aderito al “Saldo e stralcio”, si evidenzia che la rata in scadenza il 31.03.2020 può essere pagata entro il 31.05.2020.

 

Si precisa infine, che nonostante la previsione del periodo di sospensione che intercorre tra l’8.3.2020 ed il 31.05.2020, è possibile pagare ordinariamente le rate in scadenza. La sospensione è quindi una facoltà di cui ci si può avvalere ma nulla vieta di proseguire con i pagamenti alle singole scadenze.

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

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