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Studio Tognetti

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{jcomments off}PRESTAZIONI DI SERVIZI < FATTURA IMMEDIATA E FATTURA DIFFERITA >

Confermando i propri recenti chiarimenti < si vedano gli interpelli del 24 settembre 2019 n. 389, 16 dicembre 2019 n. 528 e 21 gennaio 2020 n. 8 > l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.  12/2020, ha ribadito che nell’ambito delle prestazioni di servizi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide, in linea generale, con quello in cui viene pagato il corrispettivo, a nulla rilevando il fatto che la stessa sia o meno stata resa/ultimata.

Dalla data del pagamento, quindi, decorrono i dodici giorni per la trasmissione della fattura immediata (indicando in tal caso nella fattura come data di effettuazione quella del pagamento).

Analogamente, laddove siano incassati i corrispettivi relativi a più prestazioni rese nel corso di un mese nei confronti del medesimo committente (che quindi possano considerarsi effettuate ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72), sarà possibile trasmettere il documento al SDI entro il giorno 15 del mese successivo (fatturazione differita).

La possibilità, quindi, di emettere la fattura differita nell’ambito delle prestazioni di servizi rese nello stesso mese verso un medesimo committente, è legata all’avvenuto incasso dei corrispettivi relativi alle singole prestazioni. Qualora il pagamento non sia intervenuto entro il mese di effettuazione delle prestazioni, la fattura emessa non può essere considerata “differita”.

Tali conclusioni si applicano anche al caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate nel quesito oggetto della risposta 12/2020. La fattispecie concerne una società cooperativa sociale che ha stipulato un accordo quadro con un ente territoriale per fornire servizi di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

Con riferimento a tali servizi, il decreto del Ministero dell’Interno del 7 marzo 2017 ha stabilito che “qualsiasi cooperativa o consorzio aggiudicatario di un appalto nel servizio di accoglienza dei richiedenti asilo deve (…) rendicontare ogni spesa alla prefettura e quindi alla Ragioneria territoriale dello Stato”. Le fatture emesse da tali soggetti per ottenere il pagamento del corrispettivo “devono essere corredate da adeguata documentazione”, comprendente i “registri delle presenze degli ospiti, il numero dei pasti e dei beni forniti, (…), i contratti di appalto e di subfornitura”.

In ogni caso, ai sensi del decreto citato, la possibile fatturazione sarebbe comunque subordinata al rilascio di un nulla osta, che attesti la regolare esecuzione dei servizi e “le liquidazioni degli importi interessati”, il cui rilascio può avvenire anche “oltre 180 giorni dall’esecuzione del servizio”.

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tale ipotesi, si sarebbe in presenza di una fattura che documenta più operazioni “rese nel mese, il cui momento impositivo (…..) coincide con l’emissione della fattura stessa” e non di una fattura differita nel senso inteso dall’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72 in quanto il pagamento del corrispettivo non è intervenuto entro il mese di effettuazione delle prestazioni. Pertanto la fattura è immediata e va inviata allo Sdi entro 12 giorni dalla data indicata nel documento.

 

Allo stesso modo nella risposta interpello n. 8/2020 che trattava il caso di un autotrasportatore di merci conto terzi che:

  • faceva più trasporti a favore dello stesso committente
  • i trasporti erano documentati da DDT o CMR
  • a fine mese l’autotrasportatore inviava al committente una lista riepilogativa dei trasporti eseguiti e dopo avere avuto riscontro della correttezza dei dati emetteva fattura

 

l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si tratta di più prestazioni rese durante il mese e, quindi, va emessa fattura immediata che va trasmessa entro 12 giorni dalla data indicata nel documento. Diverso il caso se l’autotrasportatore avesse incassato durante il mese le prestazioni di trasporto eseguite allo stesso soggetto – in tal caso, infatti, si potrebbe applicare la fattura differita da inviare entro il 15 del mese successivo.

 

Per quanto attiene alla descrizione da riportare in fattura può essere sufficiente riportare la descrizione “trasporti eseguiti per vostro conto nel mese di ___ come da lista riepilogativa” purché tale lista unitamente ai DDT/CMR sia conservata in modo cartaceo a documentazione dei trasporti eseguiti. E’ fatta salva la possibilità di allegare la lista riepilogativa al file XML della fattura che in tal modo verrebbe conservata in modalità elettronica senza bisogno, quindi, di conservare anche il documento cartaceo.

 

Semplificando la discriminante che differenzia il caso delle “più operazioni eseguite nel mese” da trattare come fattura immediata e “più operazioni eseguite nel mese” da trattare come fattura differita è l’incasso o meno del corrispettivo delle prestazioni. Senza incasso siamo sempre nel caso della fattura immediata.

 

Naturalmente resta salva la facoltà del soggetto passivo di anticipare il momento “naturale” di effettuazione, attraverso l’emissione della fattura anteriormente al pagamento (per la fattura immediata) ovvero per le prestazioni multiple incassate con lo stesso soggetto nello stesso mese (fattura differita).

Si tratta, ad esempio, della circostanza, tutt’altro che infrequente, nella quale il prestatore decide di emettere il documento, elencando le prestazioni eseguite, al fine di far decorrere il termine contrattuale di pagamento.

 

NB tutti gli interpelli sono consultabili nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

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