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{jcomments off}{jcomments off}DATA FATTURA DIFFERITA

La data della fattura differita può coincidere con quella di emissione dell’ultimo DDT, ma è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta.

È questo l’importante chiarimento che emerge dalla lettura della risposta all’istanza di interpello n. 389 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate (settembre 2019), con la quale, prendendo spunto dall’istanza presentata,  ritorna sull’argomento della data che deve essere indicata nella fattura differita, che era stato oggetto di chiarimento con la precedente circolare 14/E/2019.

Ma andiamo con ordine, precisando in primo luogo che l’istanza presentata dal contribuente riguarda alcune lavorazioni meccaniche eseguite, per le quali, alla fine di ciascun lavoro, è emesso un DDT al committente con causale “reso lavorato” e pagamento a 30 giorni.

Alla fine di ciascun mese solare il prestatore emette fattura elettronica, comprendendo le lavorazioni eseguite in detto mese e indicando nel campo “data” l’ultimo giorno del mese (30 settembre nel caso di specie).

Va ricordato, come precisato anche dall’Agenzia nella risposta fornita, che la procedura descritta non è riferita ad una fattispecie di fatturazione differita, poiché trattandosi di una prestazione di servizi ordinaria (e non continuativa di cui all’articolo 6, comma 3, secondo periodo, D.P.R. 633/1972) il momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del corrispettivo (articolo 6 D.P.R. 633/1972).

Il caso trattato dall’Agenzia riguarda l’emissione anticipata della fattura che, come tale, segna il momento di effettuazione dell’operazione in relazione alle lavorazioni indicate nella fattura stessa (quelle eseguite nel corso del mese solare), con conseguente obbligo di indicazione nella fattura del relativo momento di effettuazione (ossia la data scelta dal contribuente per emettere la fattura che coincide con l’ultimo giorno del mese).

Tuttavia, nell’interpello l’Agenzia < riprendendo i chiarimenti a suo tempo forniti con la circolare 14/E/2019 > tratta anche della fattura differita (di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a, D.P.R. 633/1972: per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altri documenti idonei ….. nonché per le prestazioni di servizio individuabili attraverso idonea documentazione …  può essere emessa una sola FE, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

L’Agenzia, evidenzia che la fattura differita può riguardare anche le prestazioni di servizi (e non poteva essere diversamente visto che è previsto dalla legge), a condizione che la fattura emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse siano individuabili “attraverso idonea documentazione”.

Pertanto, precisa l’Agenzia, “il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (si pensi, tra gli altri, ai documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti”.

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Nella circolare 14/E/2019 l’Agenzia aveva sostenuto che la data da indicare nella fattura differita poteva coincidere con quella di emissione dell’ultimo DDT del mese di riferimento, con la conseguenza che non pareva possibile (se non con contestuale invio della fattura al SDI) inserire nel campo “data” della fattura l’ultimo giorno del mese ed inviare la stessa entro il giorno 15 del mese successivo. Veniva fornito l’esempio di più DDT emessi nel mese di settembre il cui ultimo aveva data 28/09 precisando che la data fattura poteva essere quella del 28/09 giacché l’emissione corrispondeva sempre con l’invio al SDI.

Tuttavia, l’Agenzia nell’interpello 389  ha approfittato per precisare che nella fattura differitaè comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019 nel caso di uno o più DDT emessi nel corso del mese di settembre), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata a SDI entro il 15 ottobre 2019”.

Si tratta di una importante “precisazione” dell’Agenzia che apre quindi alla possibilità (come già da noi anticipato nella informativa 15/2019) di inserire quale “data” della fattura differita l’ultimo giorno del mese e non quella dell’ultimo DDT, rendendo in questo modo più semplice la gestione di queste operazioni.

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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