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Studio Tognetti

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{jcomments off}{jcomments off}INVERSIONE CONTABILE – REVERSE CHARGE (ESTERNO)

Si conferma sostanzialmente quanto già riportato nella Informativa n. 14/2018 e che si riporta per completezza.

Nella FAQ del 21.12.2018 l’Agenzia delle Entrate precisa che, per quanto riguarda le operazioni in reverse charge, bisogna fare una distinzione di base tra inversione contabile interna ed esterna.

Reverse charge “esterno” (acquisti dall’estero)

Ci si riferisce agli

  • acquisti di beni e servizi intracomunitari
  • acquisti di servizi extracomunitari

 

In base all’art. 17, comma 2, DPR 633/72, l’obbligo del reverse charge si attua con:

  • la procedura di integrazione e di registrazione della fattura quando il cedente dei beni o il prestatore dei servizi è stabilito in altro Paese UE;
  • la procedura di auto fatturazione (cioè materiale creazione di un documento definito autofattura) quando il prestatore dei servizi è un soggetto extra UE.

I documenti vanno annotati sia nel registro acquisti che vendite.

Dal 01.01.2019 nulla cambia per queste operazioni in quanto i soggetti esteri non sono obbligati o tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico.

Tali acquisti, tuttavia, < tranne quelli documentati da bolletta doganale > vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate mensilmente con l’”esterometro”.

 

INVERSIONE CONTABILE – REVERSE CHARGE (INTERNO)

Con riferimento al Reverse charge “interno” (ovvero acquisti da soggetti IVA Italia) l’Agenzia ha modificato il precedente orientamento che prevedeva l’obbligo di predisporre un altro file da allegare alla FE contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa, documento da inviare, sempre obbligatoriamente, al SDI.

La posizione contraria assunta da autorevole dottrina (Italia Oggi – Il Sole 24 Ore – Euroconference, Anc, Confimi Industria) nonché da Assosoftware (comunicato del 14.1.2019) ha convinto l’Agenzia delle Entrate che, dapprima con la Circolare 14/2019 e poi con una modifica alla FAQ 36 del 27.11.2018 (apportata in data 19.7.2019), ha trasformato l’obbligo (sopra descritto) in facoltà.

Del resto, ragioni di praticità e buonsenso portavano ad ammettere anche il più semplice (e rispondente al dettato normativo) assolvimento tramite integrazione nei registri, ossia al momento della registrazione della fattura ricevuta, senza produrre alcun documento da inviare al SDI.

 

Ripercorriamo la logica dell’adempimento, per arrivare al recente chiarimento.

Nelle operazioni assoggettata a reverse charge “interno” (articolo 17, comma 5 ss e articolo 74, comma 7 e 8) la tecnica contabile che gli operatori devono utilizzare è quella dell’integrazione, che consiste:

  • nel riportare sul documento l’aliquota e l’imposta;
  • nell’effettuare la protocollazione e l’annotazione nel registro vendite o corrispettivi (per assolvere l’imposta) nel mese di arrivo (o al massimo entro 15 gg ma con imputazione al mese di arrivo);
  • nell’annotare (senza più obbligo di protocollazione) l’operazione nel registro acquisti per esercitare il diritto alla detrazione (nel mese stesso di arrivo oppure successivamente nei termini dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972).

 

L’integrazione (adempimento di cui al precedente punto 1), con riferimento ad una fattura XML, pare del tutto evidente, è adempimento che materialmente non può essere realizzato.

Quanto indicato nella FAQ di novembre (così come nella circolare 13/E/2018 e, ancora prima, anche nella circolare 45/E/2005 § 2.7.2) non può pertanto che rappresentare una alternativa ammissibile ma non certo obbligatoria, in quanto non prevista da alcuna legge.

Anzi, a ben vedere, risulta contrario alla norma vigente, in quanto in passato la stessa Agenzia delle Entrate aveva negato l’alternatività fra le due tecniche per assolvere l’imposta in inversione contabile, autofattura o integrazione.

La soluzione operativa pare oltremodo semplice: essendo impossibile praticare sulla fattura l’integrazione di cui al punto 1, non resta che applicare esclusivamente l’annotazione nei registri (punti 2 e 3) come se il documento fosse “virtualmente” integrato.

Nulla vieta di generare un allegato di appoggio, ma in formato analogico (cartaceo), evitando il formato XML e la trasmissione al SDI, che finirebbe probabilmente nella grande totalità dei casi per autocertificare i ritardi nell’applicazione dell’integrazione.

Va peraltro osservato che, quando l’Agenzia ha proposto la soluzione dell’assolvimento tramite autofattura da inviare al SDI, si è sempre espressa in termini di possibilità, quale “modalità alternativa all’integrazione della fattura” attraverso la predisposizione di un altro documento (l’autofattura) che “può” (e non necessariamente “deve”) essere inviato al Sistema di Interscambio.

 

In senso maggiormente distensivo è risultata anche la circolare 14/E/2019 (§ 6.2) nella parte in cui precisa che con il documento in XML “il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento … – inviare tale documento allo SdI …, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”.

Argomentato al contrario ciò significa che il contribuente può, in alternativa, stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (alla vecchia maniera) con l’integrazione sul cartaceo evitando quindi di autocertificare probabili ritardi.

I tempi per assolvere l’imposta con inversione contabile sono infatti, a norma dell’articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972, molto stretti e proprio in tale aspetto risiedono i problemi nell’utilizzare un’autofattura XML da inoltrare al SDI: l’assolvimento entro il mese di arrivo della fattura, nei fatti, si presenta incompatibile con una normale prassi aziendale e l’invio al SDI dell’autofattura, oltre che adempimento aggiuntivo, si trasformerebbe in molti casi in una “autodenuncia di ritardo”.

 

Esempio: fattura elettronica relativa ad una manutenzione della caldaia, emessa il 30 giugno, con applicazione del reverse charge, da integrare lo stesso giorno o al più tardi entro il 15 luglio ma con riferimento al 30 giugno.

Purtroppo, ad oggi, l’Agenzia fa ancora riferimento ad un documento da produrre ed allegare alla fattura ricevuta. Va osservato come tale documento sembri del tutto inutile (ma lo scopo non era semplificare, dematerializzando i documenti?), in quanto l’integrazione potrebbe essere individuata semplicemente nella (doppia) registrazione in contabilità (vendita/acquisti) del documento ma, questa è l’attuale situazione e prendendone atto speriamo in un ulteriore passo avanti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Concludendo, possiamo riassumere la gestione delle varie casistiche da reverse charge come segue.

Reverse charge “interno”: viene consentita l’integrazione su carta (procedendo alla stampa della FE ricevuta) senza invio al SDI (si evita così il rischio di palesare al fisco i ritardi nell’assolvimento dell’imposta); tale documento va conservato al pari di tutti gli altri documenti fiscali. Si procede ovviamente alla doppia registrazione nel registro acquisti e vendite. In sostanza si procede come prima dell’introduzione della FE.

Reverse charge “intracomunitario”: si procede all’integrazione della fattura cartacea ricevuta dal fornitore nonché alla doppia registrazione acquisti/vendite e con l’obbligo di procedere all’indicazione nell’esterometro;

Reverse charge “acquisti extra UE”: va emessa autofattura articolo 17, comma 2 (quella vera) e sarà anche in questo caso necessario procedere con lo spesometro, ma con facoltà (riconosciuta nella circolare AdE 14/E/2019 § 6.1 e 6.4) di emettere autofattura elettronica in self billing (ossia compilando la sezione “dati del cedente/prestatore” con l’identificativo del fornitore extra UE e quelli della sezione “dati del cessionario/committente” con i propri oltre a compilare anche al sezione “soggetto emittente” con il valore CC) rendendo così superfluo lo spesometro. In tal caso va però prestata attenzione alla tempistica molto stringente entro cui l’autofattura va emessa ai sensi dell’articolo 21 (ad esempio entro il 15 del mese successivo a quello dell’ultimazione per i servizi generali, ma i tempi potrebbero essere ancora più stringenti per altre operazioni). Si consiglia di  non adottare tale procedura per gli acquisti extra UE e di compilare lo spesometro.

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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