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Studio Tognetti

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{jcomments off}Fattura Elettronica – VETERINARI

I medici veterinari, tenuti all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, non devono emettere fattura in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 15, uno dei chiarimenti pubblicati ieri sul proprio sito. La precisazione si è resa necessaria a seguito della richiesta di una Associazione/Ordine professionale che faceva rilevare come le implicazioni di privacy che investono gli operatori sanitari, che concernono dati inerenti a servizi rivolti alla persona, non dovrebbero interessare l’ambito veterinario.

Osserva l’Ordine Professionale come i medici veterinari, a differenza di altri professionisti sanitari, erogano e fatturano anche prestazioni per le quali non è previsto l’invio al Sistema Tessera Sanitaria e quindi suggerisce di consentire ai medici veterinari di inviare al SdI le fatture elettroniche relative alle prestazioni professionali svolte, in alternativa alla trasmissione delle stesse al Sistema TS.

L’Agenzia delle Entrate nega tale possibilità, richiamando la propria precedente prassi (in modo particolare la risposta a interpello del 19 marzo 2019 n. 78 e le risposte FAQ da 56 a 59), nella quale è sempre stato sottolineato come i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non devono emettere in formato elettronico le fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema, neppure nel caso in cui la persona, nei cui confronti la prestazione è svolta, si opponga alla trasmissione.

L’art. 10-bis del DL 119/2018 ha posto, infatti, tale divieto, prescindendo dall’eventuale opposizione e “rifacendosi all’astratto invio dei dati”. Non possono pertanto sfuggire al suddetto divieto le prestazioni rese dagli iscritti agli albi professionali dei veterinari (tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema TS in forza di quanto disposto dall’art. 2 del DM 1° settembre 2016), che devono, quindi, necessariamente essere documentate tramite fatture emesse in formato analogico o elettronico comunque extra SdI (cioè inviate con PEC in PDF o altro formato), anche nell’eventualità in cui il documento comprenda altre voci di spesa per le quali non risulti obbligo di trasmissione al Sistema tessera sanitaria.

 


I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Tognetti Ass. Professionale

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