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Studio Tognetti

informative

{jcomments off}FE – Associazioni esonero

Sostituisce l’informativa n. 3 del 12.01.2019


Contenuto della precedente informativa

L’esonero dall’emissione della FE previsto dall’art. 10 co. 1 del DL 119/2018 non è limitato alle sole associazioni sportive dilettantistiche ASD in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla norma, ma riguarda, più in generale, tutti gli enti senza scopo di lucro che, per effetto del combinato disposto degli artt. 9-bis del DL 417/91 e 2 della legge 350/2003, possono optare per il regime di cui alla legge 398/1981.

Si tratta in particolare delle:

  • associazioni senza fine di lucro e pro loco (indicate nell’art. 9-bis del DL 417/91);
  • associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro (art. 2 comma 31 L. 350/2003);
  • oltre alle citate associazioni sportive dilettantistiche.

L’esonero scatta alla condizione che tali enti abbiano optato per le agevolazioni di cui alle legge 398/81.

Di ciò si è avuto conferma nella FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 11.1.2019.

Per tali soggetti, la situazione è la seguente:

  • se nell’esercizio precedente hanno conseguito proventi derivanti dall’attività commerciale inferiore a euro 65.000: sono esonerati dall’emissione della FE e devono emettere la fattura cartacea;
  • se nell’esercizio precedente hanno conseguito proventi derivanti dall’attività commerciale superiore a euro 65.000: devono accertarsi che la fattura in formato elettronico sia emessa per loro conto dal cliente (se soggetto IVA); l’ente dovrà quindi avere cura di informare il cliente che l’obbligo di emissione della FE compete allo stesso oltre ad accertarsi che ciò sia stato fatto.

 

Integrazione dell’informativa

Nell’incontro con l’Agenzia delle Entrare promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sono emersi i seguenti chiarimenti.

Come può l’Associazione accertarsi che il Cliente abbia emesso la FE per suo conto?

L’Associazione potrà verificare che il Cliente abbia adempiuto all’emissione mediante consultazione dell’Area Riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il Cliente deve predisporre una FE per conto dell’Associazione (tipo documento TD1) riportando gli estremi della ASD (partita IVA  e altri dati anagrafici) nella sezione “cedente/prestatore”, i suoi estremi nella sezione “cessionario/committente” e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della FE occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente). Nulla cambia per la registrazione: la FE sarà attiva per l’ASD e passiva per il suo cliente.

Per le Associazioni che superano euro 65.000 di proventi commerciali chi deve emettere la FE?

Il DL 119/2018 prevede che l’ASD che, nell’anno precedente, abbia conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l’ASD a emettere la FE (tipo documento TD1).

L’Agenzia delle Entrate conferma dunque che la FE può essere emessa direttamente dall’ASD; ciò facilita il controllo dell’emissione della fattura in quanto l’operazione viene gestita direttamente dall’associazione che dovrà, ovviamente, avere cura di informare il cliente di tale scelta.

Le associazioni che hanno conseguito proventi per attività commerciali inferiori a euro 65.000 devono emettere la fattura cartacea. L’Associazione può avvalersi del sistema di fatturazione elettronica sia per il ciclo attivo che passivo?

L’Agenzia conferma che l’associazione può emettere le fatture in formato elettronico.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE