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Studio Tognetti

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{jcomments off}FE – OPERATORI SANITARI – SOSPENSIONE FE 2019

A integrazione della informativa n. 2 del 7.1.2019

Questo è quanto riportato nella informativa 2/2019

Con l’art. 1 co. 53, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) è stato modificato l’art. 10 bis del DL 119/2018 avente ad oggetto “Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari”.

Rispetto a quanto comunicato con l’informativa n. 11/2018 viene ora previsto che per il periodo 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema tessera sanitaria.

In altri termini si è passati da una facoltà all’obbligo di non emettere la fattura elettronica. Ciò dipende dai rilievi mossi dal Garante della Privacy all’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 511 del 20.12.2018).

Le fatture che non confluiscono nel Sistema tessera sanitaria devono invece essere emesse con fattura elettronica.

Gli operatori sanitari coinvolti dal periodo di sospensione sono:

  • le farmacie pubbliche e private;
  • le aziende ospedaliere;
  • le aziende sanitarie locali (ASL);
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
  • i presidi di specialistica ambulatoriale;
  • policlinici universitari;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari [tra cui le strutture autorizzate (i) ai sensi dell’art. 8-ter del Dlgs 502/1992 concernente l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie – (ii) ai sensi dell’art. 70 co. 2 Dlgs 193/2006 concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio di medicinali veterinari];
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri;
  • gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
  • le c.d. parafarmacie;
  • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del D.Lgs 46/1997.

Dal 01.1.2020 anche tali soggetti saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica.

L’integrazione

L’articolo 9bis comma 2 del D.L. 14.12.2018 n. 135 convertito nella legge 11.2.2019 n. 12 prevede che le disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018 “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

Il decreto completa la mappa dei divieti per la fatturazione elettronica applicabili nel 2019 stabilendo, nella sostanza, che le fatture emesse da chiunque per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche devono essere solo cartacee.

Pertanto, per le prestazioni sanitarie la disciplina si allinea alle prescrizioni del Garante della privacy contenute nel provvedimento del 20.12.2018. La ratio delle disposizioni è quella di tutelare la privacy delle persone fisiche con riferimento alle prestazioni sanitarie che le riguardano.

Il divieto della FE per il 2019 appare ora più netto: per tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche da qualunque soggetto, anche non autorizzato in base all’art. 8-ter del D.Lgs 502/1992 e anche quando il beneficiario abbia opposto il rifiuto per la trasmissione al Sts.

Vi rientrano quindi ad esempio anche le prestazioni dei fisioterapisti e quelle sanitarie di assistenza protesica.

Si ritiene che eventuali fatture emesse da soggetti IVA e intestate a soggetti diversi dalle persone fisiche, beneficiari delle prestazioni sanitarie: (i) ove debbano riportare elementi identificativi della persona, devono essere cartacee, (ii) mentre se non riportano i dati della persona devono essere elettroniche.

Allo stesso modo resta obbligatoria la FE per le prestazioni veterinarie rese da soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sts (si pensi alle prestazioni rese su animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole: maiali, polli, tacchini, bovini, etc..).


I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Tognetti Ass. Professionale

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