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Studio Tognetti

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{jcomments off}FE – commercianti minuto - ristoranti - bar

E’ opportuno ricordare che il D.L. n. 119/2018 convertito nella legge 17.12.2018 n. 136 è intervenuto in tema di fattura elettronica con due disposizioni e precisamente:


INTRODUZIONE DI UN PERIODO FINESTRA LIMITATO SENZA SANZIONI

Art. 10) nel quale è previsto che nel primo semestre 2019 non si applicano le sanzioni per ritardi nell’emissione della fattura; per i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA mensile tale esimente vale fino al 30.9.2019 [le sanzioni per ritardata emissione sono dal 90% al 180% dell’IVA indicata in fattura salva la riduzione da euro 250 a euro 2.000 se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione periodica dell’IVA] -  la fattura deve comunque essere emessa entro il termine della liquidazione periodica IVA.

Quindi nel periodo di moratoria non si applicano sanzioni nei casi di ritardo nella trasmissione della FE ma comunque entro il termine sopra indicato.

NUOVO TERMINE DI EMISSIONE SCADUTO IL PERIODO FINESTRA

Art. 11) con decorrenza dal 1.7.2019:

  • è previsto che nella fattura oltre alla data di emissione vada indicata, se diversa dalla stessa, la data di effettuazione dell’operazione;
  • la fattura è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Esistono i seguenti tipi di fattura:

  1. immediata: emetto la fattura al momento di effettuazione dell’operazione (incasso, vendita e consegna del bene, termine del servizio etc.) < fino al 31.12.2018 la fattura andava emessa entro le ore 24 dello stesso giorno – tale termine risulta superato dalle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del DL 119/2018 >;
  2. accompagnatoria: è come l’immediata con la differenza che si applica al solo caso della vendita di beni in quanto riporta analiticamente i beni oggetto di vendita;
  3. differita: nel caso in cui la vendita di beni risulti da DDT o altro documento idoneo nonché per le prestazioni di servizio individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, la fattura può essere emessa (recando il dettaglio delle operazioni) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni < questa tipologia di fattura non ha subito modifiche normative ed esiste già ora >. Ve precisato che tale fattura deve concorre alla liquidazione IVA del mese in cui le operazioni sono effettuate e non del mese relativo alla data fattura [ per cui se emetto la fattura il 8.4.2019 a fronte di DDT di marzo 2019 la fattura deve concorre alla liquidazione IVA del mese di marzo ].

COMMERCIANTI AL MINUTO – RISTORANTI – HOTEL – BAR

COMMERCIANTI AL MINUTI / SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE / ALTRE ATTIVITA’ SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA RICEVUTA FISCALE O SCONTRINO

Sul punto l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con FAQ del 21.12.2018 e con la risposta n. 7/2019 all’interpello posto da un contribuente.

Per tali soggetti, ai sensi dell’art. 22 DPR 633/72, l’emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.  In assenza della fattura immediata i corrispettivi sono certificati dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta fiscale.

Qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda il rilascio della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

  1. emettere fattura immediata: da trasmettere al SDI, entro i termini di liquidazione periodica nel “periodo finestra” ovvero, successivamente, entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Il commerciante potrà rilasciare al cliente apposita quietanza/ricevuta che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. Resta ferma la possibilità di rilasciare al cliente lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale (ovvero il cosiddetto scontrino commerciale per chi ha optato per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate) i cui estremi dovranno essere riportati nella successiva fattura (i dati dello scontrino potranno essere indicati nel blocco informativo “Altri Dati Gestionali” della FE;
  2. emettere fattura differita: nel caso in cui venga emesso il cosiddetto

 “scontrino parlante” ovvero lo scontrino che ai sensi dell’articolo 3 comma 1 DPR 696/1996 contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell’operazione nonché l’indicazione  del numero di codice fiscale dell’acquirente o committente. Attenzione che lo scontrino non può essere integrato manualmente ma deve essere emesso con tali dati;

o la “ricevuta fiscale integrata”, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 DPR 696/1996, a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente;

il commerciante può avvalersi della facoltà di emettere la fattura differita ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera a) DPR 633/72 in quanto lo scontrino parlante o la ricevuta fiscale integrata vengono considerati documenti equipollenti al DDT. Lo scontrino parlante o la ricevuta fiscale integrata andranno indicati nella fattura differita.

N.B. prestare attenzione a non considerare due volte la stessa operazione ai fini della liquidazione IVA.

REGISTRO DEI CORRISPETTVI E REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE

I corrispettivi documentati da scontrino o ricevuta fiscale vanno annotati nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 DPR 633/72.

Nel caso in cui sia emesso sia lo scontrino/ricevuta fiscale che la fattura immediata (su richiesta del cliente), l’importo da indicare nel registro dei corrispettivi è comprensivo anche dell’importo della fattura; in tal caso nel registro bisogna indicare “compreso le fatture dal n. XXX al n. XXX” (C.M. n. 3 del 15.1.1973). Non è necessario tenere anche il registro delle fatture emesse di cui all’art. 23 DPR 633/72; resta ferma la facoltà di tenere anche tale registro (C.M. 9.8.1975 n. 27 § 4).

Nel caso di fatturazione differita deve essere tenuto anche il registro delle fatture emesse (obbligo e non più facoltà) unitamente a quello dei corrispettivi.

In tal caso tutte le fatture (immediate e differite) devono essere annotate nel registro delle fatture emesse, mentre i corrispettivi vanno annotati nel registro dei corrispettivi. In tal caso l’annotazione degli scontrini/ricevute fiscali nel registro dei corrispettivi andrà tenuta distinta ai fini della loro esclusione dalla liquidazione IVA periodica, in quanto i medesimi concorreranno alla liquidazione per il tramite del registro delle fatture.

Se tutte le fatture sono precedute da scontrino/ricevuta fiscale si ritiene che possano essere considerati solo i corrispettivi ai fini della liquidazione periodiche escludendo quindi le fatture annotate nel registro delle fatture. L’importante è che le fatture contengano gli estremi degli scontri/ricevute fiscali al fine di verificare che l’operazione abbia concorso alla liquidazione periodica dell’IVA. Senza tale annotazione non sarebbe possibile collegare la stessa operazione al rilascio dei due documenti fiscali (scontrino + fattura).

L’Agenzia delle Entrate nella FAQ del 21.12.2018 suggerisce di scorporare dal totale dei corrispettivi giornalieri annotati nel registro quelli oggetto di fattura immediata o differita.



I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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