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Studio Tognetti

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{jcomments off}FE – MODELLI INTRA

Si è chiesto se con l’avvento della FE e del cosiddetto “esterometro” sia ancora necessario trasmettere i modelli INTRA.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la legge di Bilancio 2018 non ha previsto alcuna modifica alla disciplina vigente. Permane quindi l’obbligo dell’invio dei modelli INTRA.

Al riguardo si ricorda che il provvedimento 25 ottobre 2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto diverse semplificazioni riguardanti tale adempimento.


Attualmente la situazione è la seguente.

Elenchi relativi agli acquisti di beni modello INTRA 2 bis

deve essere trasmesso all’Agenzia delle Dogane con periodicità mensile, con l’indicazione dei soli dati statistici, nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti siano stati effettuati acquisti intracomunitari per un ammontare uguale o superiore a € 200.000=.

Elenchi relativi agli acquisti di servizi modello INTRA 2 quater

deve essere trasmesso all’Agenzia delle Dogane con periodicità mensile, con l’indicazione dei soli dati statistici, nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti siano stati effettuati acquisti intracomunitari per un ammontare uguale o superiore a € 100.000=.

Elenchi relativi alle cessioni di beni modello INTRA 1 bis

deve essere trasmesso all’Agenzia delle Dogane con periodicità mensile nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti siano stati effettuati cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore a € 50.000=. La comunicazione è trimestrale nel caso in cui la soglia sia uguale o inferiore a € 50.000=.

La semplificazione consiste nel rendere facoltativa l’indicazione dei dati statistici da parte dei soggetti che non hanno realizzato in nessuno dei quattro trimestri precedenti cessioni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a € 100.000=.

Elenchi relativi ai servizi resi modello INTRA 1 quater

tale modello deve essere trasmesso mensilmente da parte dei soggetti che hanno realizzato un ammontare di operazioni intracomunitarie superiori a € 50.000=, e trimestralmente se l’ammontare delle operazioni è uguale o inferiore a tale soglia.

I dati da comunicare sono solo quelli con valenza fiscale.

Criteri per la verifica della soglia

La verifica in ordine al superamento della soglia deve effettuarsi distintamente per ogni categoria di operazioni e che le soglie operano in ogni caso in maniere indipendente, con la conseguenza che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.


I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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