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Studio Tognetti

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{jcomments off}CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DEI FILE DELLE FE DAL SITO WEB DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Modifica la parte dell’informativa n. 10 del 20/12/2018 relativa alla consultazione

Abbiamo segnalato in più occasioni che le FE transitate dal SDI sono consultabili e possono essere acquisite nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. La fattura resta disponibile nell’area riservata fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SDI.

In altri termini Emittente e Destinatario possono accedere in tale area per vedere le fatture transitate ed estrarne copia.

E’ opportuno ricordare che il servizio di consultazione e acquisizione è diverso e separato rispetto all’eventuale incarico di conservazione sostitutiva affidato all’Agenzia dell’Entrate.

A seguito delle osservazioni del Garante della privacy l’Agenzia delle Entrate con provvedimento 524526 del 21.12.2018 ha modificato le regole tecniche per la FE.

In particolare i rilievi riguardano la descrizione in fattura della natura, qualità e quantità dei beni ceduti e delle prestazioni eseguite. Il Garante ha ritenuto non coerente con la tutela della privacy il fatto che tali dati possano essere consultati per così lungo tempo e possano essere visionati anche da soggetti diversi dalla parti interessate.

Ora, per poter accedere al servizio di consultazione e acquisizione delle FE nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, bisogna sottoscrivere apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate (la funzione sarà attiva dal 3 maggio 2019).

In assenza di adesione a tale accordo effettuata da almeno una delle parti (emittente o destinatario), l’Agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati sensibili (natura, qualità e quantità) e memorizza esclusivamente i restanti dati.

Per avvenuto recapito deve intendersi l’avvenuta consegna ovvero la “presa visione” del destinatario nei casi in cui il SDI non sia risuscito a recapitare la fattura.

 

Effetti nei confronti dei soggetti IVA in assenza di adesione all’accordo.

Per i soggetti IVA che si avvalgono di apposite piattaforme di servizio (Teamsystem, Zucchetti etc.) nulla cambia in quanto le fatture possono essere consultate in qualsiasi momento in tale aree (ferme le condizioni di contratto previste dalle software house).

Per chi utilizza la PEC o i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate è necessario provvedere a salvare copia dei file XML delle FE (acquisti e vendite) per una successiva consultazione (in altri termini fare il backup).

In assenza dell’accordo tali soggetti potranno consultare l’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e vedere solo il corpo della fattura (emittente, destinatario, imponibile, IVA, data di consegna o presa visione) e non la natura, quantità e qualità dei beni ceduti o delle prestazioni effettuate.

Ciò non avrà grande importanza perché comunque tali dati potranno essere acquisiti estraendo copia della fattura dalla piattaforma di servizio o dal backup.

 

Effetti nei confronti dei soggetti non IVA (privati, enti non profit, forfetari, ASD, etc.) in assenza di adesione all’accordo.

In caso di emissione di una FE ad un soggetto privato bisogna consegnare allo stesso anche copia cartacea o elettronica PDF del documento indicando nella stessa o con lettera a parte “le comunichiamo che la FE è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate”.

Il privato ha facoltà di rinunciare alla ricezione cartacea della fattura o in formato PDF.

Tuttavia, per le operazioni che attribuiscono dei vantaggi fiscali (ad esempio detrazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione o per il risparmio energetico etc..) è necessario farsi rilasciare copia cartacea della fattura per documentare l’operazione. 

In assenza sia della fattura cartacea che del servizio di consultazione, il privato, in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe di fatto privo di ogni documento atto a provare l’acquisto.

E’ consigliabile quindi per i soggetti privati acquisire la fattura in copia cartacea.

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Si segnala che il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 prevede al punto 10.3 quanto segue “In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione die file XML delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo ..

L’adesione all’accordo va quindi attentamente valutata.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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