Privacy Policy Cookie Policy

Studio Tognetti

informative

{jcomments off}FE – IMPOSTA DI BOLLO

Il DPR 642/72, che disciplina l’imposta di bollo, non prevede una specifica disposizione per le fatture elettroniche, che vanno, quindi trattate con la disciplina operante per le fatture cartacee.

L’articolo 6 della Tabella B del DRP 642/72 prevede il principio di alternatività tra l’IVA e l’imposta di bollo.

Pertanto, le fatture che riguardano corrispettivi soggetti ad IVA non scontano l’imposta di bollo. Se la fattura contiene sia corrispettivi soggetti a IVA che non soggetti, non si applica l’imposta di bollo.

L’imposta di bollo di euro 2,00 si applica alle fatture aventi ad oggetto corrispettivi non soggetti a IVA se la somma fatturata è superiore a euro 77,47= salve specifiche esenzioni.

Si applica, quindi, l’imposta di bollo alle fatture eccedenti euro 77.47 che riguardano operazioni:

  • fuori campo IVA, per assenza del requisito oggettivo o soggettivo (ove ciò nonostante sia emessa la fattura);
  • fuori campo IVA per assenza di territorialità (artt. 7 – 7 septies del DPR 633/72);
  • esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 DPR 633/72 (locazioni, operatori sanitari, addebito interessi etc.);
  • non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis DPR 633/72),
  • non imponibili relative a servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 DPR 633/72), fatte salve specifiche deroghe;
  • cessioni agli esportatori abituali < cioè ai soggetti che rilasciano le dichiarazioni di intento >;
  • servizi intracomunitari;
  • escluse dal computo della base imponibile (art. 15 DPR 633/72);
  • operazioni soggette al regime forfettario L. 190/2014;
  • operazioni soggette al regime dei minimi DL 98/2011.

Sono previste specifiche esenzioni dal bollo per le fatture che riguardano le seguenti operazioni:

  • soggette al regime del reverse charge (inversione contabile);
  • cessioni all’esportazione, dirette o triangolari;
  • cessioni intracomunitarie;
  • servizi internazionali di cui all’art. 9 DPR 633/72 purché siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l’esportazione di merci, con esclusione, quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale, ai trasporti di persone etc..

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, contenente le specifiche tecniche della FE, prevede che nel caso in cui sia dovuta l’imposta di bollo è necessario compilare nella sezione “Dati generali”, il campo “Dati bollo” indicando l’importo del bollo e che l’imposta è assolta con modalità virtuali ai sensi del DM 17.6.2014.

Con DM 28.12.2018 il MEF ha modificato le modalità di pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche previste dall’articolo 6 del DM 17.6.2014.

Dal 2019 l’imposta di bollo si paga con periodicità trimestrale entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre: 20 aprile – 20 luglio – 20 ottobre e 20 gennaio, a mezzo F24 codice tributo 2501.

Inoltre, è previsto che l’ammontare del tributo dovuto “sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle FE inviate attraverso il SDI, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del contribuente presente nel sito dell’Agenzia.

Il contribuente, tenuto al pagamento dell’imposta di bollo, deve riportare nella FE la specifica indicazione che l’imposta di bollo è assolta ai sensi dei DDMM 17.6.2014 e 28.12.2018

L’Agenzia delle Entrate farà il conteggio sulla base delle informazioni contenute nelle FE.

Va precisato che non è stata modificata la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo relativa agli atti, documenti e registri (ad esempio il libro giornale) emessi o utilizzati durante l’anno, che resta confermata con la consueta modalità: versamento in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.


I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE