{jcomments off}FE – efficacia probatoria
La copia analogica (cartacea) della FE trasmessa al SDI ha valenza ai fini giuridici? Il problema si pone ad esempio in caso di recupero giudiziale di un credito commerciale documentato da fattura.
Le regole in materia di documenti informatici sono previste nel D.Lgs 7.3.2005 n. 82 ossia il Codice dell’amministrazione digitale.
L’articolo 23 prevede che le copie analogiche di un documento informatico, anche sottoscritto con firma digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (notaio o segretario comunale). Tale procedura vale ovviamente anche per le fatture elettroniche.
In alternativa la norma prevede che sulla copia analogica del documento informatico può essere apposto a stampa il contrassegno sulla base delle Linee Guida Agid [Agenzia per l’Italia digitale], a oggi non ancora emanate.
Quanto sopra detto trova una deroga nella fattispecie della copia analogica della fattura elettronica destinata ai consumatori privati o condomini o enti privi di partita IVA e ai soggetti non residenti. Con particolare riferimento ai soggetti privati l’art. 1, comma 3, D.Lgs 127/2015 prevede che agli stessi sia consegnata, a cura del fornitore, una copia della fattura in formato elettronico o analogico. Poiché è la legge a prevedere che al consumatore privato sia consegnata una copia cartacea della fattura, questa dovrebbe assumere efficacia probatoria. Naturalmente si tratterà di verificare nel caso concreto se l’autorità giudiziaria sarà del medesimo avviso.
Si tratta di argomenti su cui si auspica un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate o meglio del legislatore.
FE – la firma digitale
La firma digitale è obbligatoria nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, mentre tra soggetti privati B2B o B2C la fattura elettronica può essere inviata anche in assenza di tale adempimento.
Consigliamo, tuttavia, di apporre la firma digitale in considerazione del fatto che in tal modo viene garantita la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento ma, soprattutto, la sua riconducibilità all’emittente.
Con la firma digitale il documento assume l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 c.c. “la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente riconosciuta”.
La firma digitale della fattura elettronica assume particolare importanza nell’ipotesi di azione giudiziale di recupero del credito, in quanto l’emittente non ne può disconoscere il contenuto.
I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Tognetti Ass. Professionale
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