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{jcomments off}{jcomments off} FE - ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE AGENZIA ENTRATE

Il servizio di “consultazione” delle FE messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è cosa diversa dalla “conservazione elettronica” di cui si dirà più avanti.

A seguito di alcuni rilievi sollevati dal Garante in materia privacy l’Agenzia delle Entrate con il  provvedimento del 21 dicembre 2018 ha ridefinito le modalità di memorizzazione e consultazione delle fatture (emesse e ricevute)  e fruibili:

  • dagli operatori Iva;
  • dai consumatori finali (per le sole fatture ricevute).

Gli operatori interessati al servizio sono tenuti ad esprimere il proprio consenso, aderendo al servizio gratuito di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Dal portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate è possibile:

  • aderire al servizio gratuito di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SDI;
  • recedere dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Queste funzionalità sono ad uso dei soggetti passivi Iva e degli intermediari in possesso di esplicita delega da parte dei propri clienti alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

I soggetti passivi privati (consumatori finali, condomini, associazioni prive di partita iva, ecc.) possono aderire o recedere solamente tramite l’accesso diretto alla propria area riservata “Entratel – Fisconline”. Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche sarà comunque accessibile soltanto a partire dal 1° novembre 2019.

L’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici può essere effettuata sia entro il 31 ottobre 2019 sia successivamente con effetti diversi sui file fattura memorizzati.

Di seguito si espongono gli effetti per il contribuente derivanti dall’adesione o meno al servizio.

 

ADESIONE AL SERVIZIO EFFETTUATA ALMENO DA UNA DELLE PARTI

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – si memorizzano i dati dei files delle fatture elettroniche nella loro interezza: queste saranno quindi disponibili per la consultazione e il download esclusivamente a favore del soggetto che ha effettuato l’adesione, sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SDI.

Se il soggetto IVA esprime l’adesione successivamente al 31 ottobre 2019, le fatture emesse e ricevute saranno rese disponibili in consultazione nella loro interezza dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di adesione al servizio.

Qualora il contribuente abbia scelto di avvalersi del servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate resta comunque la possibilità di esercitare il diritto di recesso.

In caso di recesso dal servizio tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento vengono rese indisponibili in consultazione.

 

MANCATA ADESIONE AL SERVIZIO EFFETTUATA ALMENO DA UNA DELLE PARTI

Trascorso il termine del 31 ottobre 2019, senza che sia effettuata esplicita adesione, si assume che il soggetto non voglia fruire dei servizi di consultazione delle fatture elettroniche; pertanto a seconda del periodo di ricezione della fattura elettronica si distinguono i seguenti casi:

1 – fattura elettronica inviata/ricevuta fino al 31.10.2019 (periodo transitorio)

Nel caso in cui nessuna delle parti aderisca al servizio, i file XML completi delle fatture elettroniche saranno cancellati entro 60 giorni (30.12.2019) e l’Agenzia procederà a memorizzare soltanto i relativi dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, ad esclusione delle informazioni su natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione (dati che non saranno pertanto visibili).

2 – fattura elettronica inviata/ricevuta dal 01.11.2019

Nel caso in cui nessuna delle parti aderisca al servizio, i file XML completi delle fatture elettroniche saranno disponibili solo fino al loro recapito, dopo di che gli stessi saranno cancellati. L’Agenzia procederà a memorizzare soltanto i relativi dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, ad esclusione delle informazioni su natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione (dati che non saranno pertanto visibili).

I dati fattura fiscalmente rilevanti memorizzati saranno resi disponibili fino all’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

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Adesione e recesso sono da intendersi come scelte legate al codice fiscale del soggetto: in altri termini, se il soggetto passivo d’imposta esercita più attività, la scelta dell’adesione o revoca si intende effettuata per tutte le fatture di pertinenza di tale soggetto, qualunque sia la partita Iva in esse indicata. L’adesione (o revoca) si applica anche alle fatture di pertinenza di una eventuale partita IVA che confluisce nell’anagrafica di tale soggetto anche successivamente alla data di adesione o revoca; tale indicazione vale anche per i consumatori finali, in relazione a tutte le possibili evoluzioni di un determinato codice fiscale.

In presenza di una ditta individuale, infine, il diritto di adesione/recesso deve essere esercitato sia in relazione all’attività IVA del soggetto, sia in relazione alla natura di consumatore finale dello stesso, in maniera indipendente. Nello specifico, il titolare della ditta individuale può esercitare:

  • l’adesione (o la revoca) per le fatture legate alla propria attività nel portale “Fatture e Corrispettivi”;
  • il diritto di adesione/revoca per le fatture ricevute, in qualità di consumatore finale, nella specifica sezione dell’area riservata “Entratel – Fisconline”.

N.B. “Il Sole 24 ore” del 17 ottobre 2019 ha segnalato che nel collegato fiscale alla Legge di Bilancio sarà previsto che l’adesione o meno da parte del contribuente al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche non ha alcun effetto sull’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria la quale, potrà comunque utilizzare i dati dei files completi delle fatture elettroniche per le attività di controllo di cui agli art. 51 DPR 633/72 e 32 DPR 600/73.

Naturalmente ad oggi il collegato fiscale è ancora in corso di discussione da parte del Governo.

 

FE – LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi dell’articolo 39, comma 3, D.P.R. 633/1972 le fatture elettroniche sono conservate obbligatoriamente in modalità elettronica.

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su computer del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente da specifiche disposizioni di legge (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale).

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione e deve terminare entro tre mesi dalla scadenza delle dichiarazioni annuali a cui si riferiscono (entro il 31 gennaio 2021 per le fatture del 2019).

L’obbligo di conservazione digitale grava sia sul fornitore sia sul cliente rispettivamente per tutte le fatture emesse e ricevute transitate dal SDI (Sistema di Interscambio).

Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia, negli anni, di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).

Il processo di conservazione elettronica è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet [coloro che si avvalgono di AGYO hanno già la conservazione elettronica delle fatture ricevute ed emesse].

Chi si avvale di altri operatori deve accertarsi che effettuino la conservazione elettronica.

Anche l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma, della durata di 15 anni, per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso lo SDI. Si può aderire a tale servizio, mediante la stipula di apposita convenzione, anche in aggiunta a quello effettuato dagli altri operatori.

 

FE – LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA ANNO 2018

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fattura elettronica oltre alle operazioni verso le PA:

  • per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (diverse da quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione);
  • per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito dei contratti di appalto con una Pubblica amministrazione.

Alcune aziende, nel corso 2018, su propria iniziativa hanno anticipato l’emissione delle fatture elettroniche (obbligatoria dal 01.01.2019).

Il processo di conservazione delle fatture elettroniche 2018 deve terminare entro tre mesi dalla scadenza delle dichiarazioni annuali a cui si riferiscono (entro il 29 febbraio 2020).

I files delle fatture elettroniche del 2018 possono essere ancora scaricati dalla propria area riservata di “Fatture e corrispettivi” entro il 30 dicembre 2019. Successivamente a tale data c’è la possibilità che l’Agenzia provveda alla eliminazione anche di tali files, qualora non sia stata effettuata l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione, in quanto ricadono nel periodo transitorio.

N.B. Anche se per il cliente c’è l’esonero dall’obbligo di conservazione digitale relativamente alle fatture elettroniche trasmesse su base volontaria dal fornitore è consigliabile conservare digitalmente tutte le fatture pervenute in modo da eliminare possibili errori di archiviazione

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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