Studio Tognetti

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{jcomments off}OPERATORI SANITARI – SOSPENSIONE FE 2019

A rettifica della informativa n. 11 del 21.12.2018

Con l’art. 1 co. 53, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) è stato modificato l’art. 10 bis del DL 119/2018 avente ad oggetto “Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari”.

Rispetto a quanto comunicato con l’informativa n. 11/2018 viene ora previsto che per il periodo 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema tessera sanitaria.

In altri termini si è passati da una facoltà all’obbligo di non emettere la fattura elettronica. Ciò dipende dai rilievi mossi dal Garante della Privacy all’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 511 del 20.12.2018).

Le fatture che non confluiscono nel Sistema tessera sanitaria devono invece essere emesse con fattura elettronica.

Gli operatori sanitari coinvolti dal periodo di sospensione sono:

  • le farmacie pubbliche e private;
  • le aziende ospedaliere;
  • le aziende sanitarie locali (ASL);
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
  • i presidi di specialistica ambulatoriale;
  • policlinici universitari;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari [tra cui le strutture autorizzate (i) ai sensi dell’art. 8-ter del Dlgs 502/1992 concernente l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie – (ii) ai sensi dell’art. 70 co. 2 Dlgs 193/2006 concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio di medicinali veterinari];
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri;
  • gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
  • le c.d. parafarmacie;
  • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del D.Lgs 46/1997.


Dal 01.1.2020 anche tali soggetti saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica.


I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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