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Studio Tognetti

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{jcomments off}Novità in materia di commercializzazione di borse/sacchetti di plastica

Al fine di adeguare la normativa nazionale con quella comunitaria in materia di utilizzo di borse/sacchetti di plastica il Legislatore ha previsto:

  • il divieto di commercializzare le borse di plastica in materiale leggero;
  • la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero.

Tali novità, interessano in generale tutti gli esercizi che utilizzano le borse/sacchetti in esame, non solo i supermercati.

Inoltre a decorrere dall’1.1.2018 è stato introdotto l’obbligo per i commercianti di addebitare le borse/sacchetti utilizzati dai clienti.

Di seguito si espongono le novità in esame.

 

Borse di plastica in materiale leggero

E’ previsto il divieto della commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero per il trasporto, nonché delle altre borse di plastica che non rispettano determinati parametri.

Nella tabella vengono riportate le tipologie di borse di plastica che sono ancora ammesse alla commercializzazione.
VEDI TABELLA

 

Borse di plastica in materiale ultraleggero

È prevista, al fine di conseguire una diminuzione delle borse di plastica, una progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi le seguenti caratteristiche:

  • biodegradabilità e compostabilità secondo “la norma armonizzata UNI EN 13432:2002”;
  • contenuto di materia prima rinnovabile non inferiore al 40% (dall’1.1.2018).

 

Obbligo addebito prezzo di cessione di borse/sacchetti e trattamento IVA

A seguito delle novità sopra esaminate, a decorrere dall’1.1.2018, i commercianti non potranno più distribuire gratuitamente le borse/sacchetti utilizzate dai clienti:

  • quali contenitori di alimenti sfusi/ai fini igienici (es: frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
  • per il trasporto della merce acquistata.

Il commerciante dovrà quindi addebitare al cliente il prezzo di cessione delle borse/sacchetti la cui quantificazione è a sua discrezione (es: € 0,01/€ 0,02/€0,03).

Inoltre è stabilito che il prezzo di vendita di borse e sacchetti deve risultare dallo scontrino o fattura di acquisto delle merci/prodotti. In particolare, merita segnalare la necessità per i commercianti di provvedere ad adeguare il registratore di cassa in quanto l’ammontare del corrispettivo della cessione della borsa/sacchetto deve essere evidenziato sullo scontrino in modo distinto rispetto al resto della merce.

La cessione delle borse/sacchetti in esame costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA.

A tal fine assume rilevanza il regime IVA applicato dal commerciante come di seguito indicato:

  1. soggetti che applicano la “ventilazione”: l’ammontare del corrispettivo addebitato al cliente per la borsa/sacchetto va ricompreso nei “corrispettivi da ventilare” del periodo di riferimento;
  2. soggetti che utilizzano lo scorporo: l’IVA connessa ai corrispettivi addebitati al cliente per la borsa/sacchetto è determinata tramite lo scorporo applicando l’aliquota del 22%.

Sono escluse dagli obblighi in esame le borse in carta, tessuti di fibre naturali, poliammide o in materiali diversi da polimeri.

 

Regime sanzionatorio

Le violazioni delle novità sopra esposte sono punite con la sanzione da € 2.500 a € 25.000, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui “la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppur un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore”, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

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