“Split payment – novità luglio 2025”
Oggetto: Split payment – novità luglio 2025
Il Legislatore, al fine di arginare la cosiddetta evasione da riscossione IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha introdotto la disciplina della “scissione dei pagamenti” conosciuta anche come “split payment”.
Nelle operazioni soggette a split payment il cessionario/committente non corrisponde l’IVA, anche se esposta in fattura, al proprio cedente/prestatore. Sarà pertanto il cessionario/committente a versare direttamente l’IVA all’erario.
Il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2026.
Dal 1° luglio 2025, a seguito dell’impegno assunto dall’Italia di ridurre gradualmente la misura speciale, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana non saranno più soggette allo split payment.
Tutte le operazioni che si considerano “effettuate” entro il 30 giugno e la cui imposta sia divenuta esigibile entro tale data, rientrano nell’ambito di applicazione dello split payment, ancorchè la relativa fattura sia ricevuta dalla società quotata acquirente in data successiva.
Qui di seguito verranno riepilogati gli aspetti salienti della normativa della “scissione dei pagamenti”.
SOGGETTI OBBLIGATI
I soggetti nei confronti dei quali permane l’applicazione della scissione dei pagamenti sono:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della Legge 196/2009, e successive modificazioni e integrazioni, o da enti e società di cui ai precedenti punti o di cui al successivo punto;
- società partecipate, per la percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche come definite dall’articolo 1, comma 3, della Legge 196/2009, e successive modificazioni e integrazioni, o da enti e società di cui ai precedenti punti.
L’elenco annuale dei soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la scissione dei pagamenti è consultabile, attraverso ricerca con codice fiscale, sul sito del Mef (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/).
CASI DI ESONERO DALLO SPLIT PAYMENT
Nelle operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, non assume rilevanza l’ambio di destinazione dell’acquisto fatto dal destinatario, in quanto la disciplina dello split payment va applicata sia nell’ambito non commerciale in veste istituzionale che nell’esercizio di attività d’impresa.
Lo split payment non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura.
I regimi speciali IVA sono:
- i regimi di cosiddetta monofase (editoria e agenzie di viaggio);
- il regime del margine di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41;
- il regime agevolato previsto per le società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati che applicano la detrazione dell’IVA in base alla Legge 398 del 1991;
- il regime per le attività di intrattenimento a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633/72;
- il regime per le attività degli spettacoli viaggianti e quelle di cui all’allegato c) al DPR n. 633/72;
- il regime per le attività agricole di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633/72.
Inoltre trovano esclusione dall’applicazione dello split split payment anche le operazioni soggette a ritenute alla fonte a titolo di imposta (es. avvocati, medici, mediatori, ecc..).
REVERSE CHARGE
Per le operazioni che possono essere soggette sia all’applicazione del reverse charge sia dello split payment occorre suddividerle in:
- operazioni destinate dalla PA alla sfera commerciale: va applicato il reverse charge;
- operazioni destinate dalla PA alla sfera istituzionale: va applicato lo split payment.
Nei casi che l’operazione sia promiscua occorre che la Pubblica Amministrazione comunichi al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato destinato alla sfera commerciale in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge.
I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Tognetti Ass. Professionale
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