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Studio Tognetti

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“Industria 4.0”

Oggetto: Comunicazione dati dei crediti d’imposta “Industria 4.0”

 

Con l’art. 1, commi da 445 a 448, Legge n. 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025) sono state apportate significative modifiche al credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”.

 

E’ stato, in particolare, introdotto un limite massimo di spesa, pari a 2.200 milioni di euro, per gli investimenti in beni materiali effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero prenotati entro il 31 dicembre 2025 (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) ed effettuati entro il 30 giugno 2026.

 

Ai fini del rispetto del limite di spesa, le imprese interessate sono tenute a trasmettere una specifica comunicazione che costituisce presupposto per la fruizione” dei predetti crediti d’imposta in compensazione nel mod. F24.

 

 

COMUNICAZIONI RICHIESTE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO

Investimenti “Industria 4.0” ultimati o prenotati nel 2024

Per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2024 ovvero “prenotati” entro il 31.12.2024 (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) ed effettuati nel 2025, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 24 aprile 2024.

 

Investimenti “Industria 4.0” ultimati o prenotati nel 2025

Per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 31.12.2025 ovvero “prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026, come stabilito dal DM 15.5.2025 ai fini della fruizione del credito è necessario inviare 3 distinte comunicazioni, utilizzando il nuovo modello.

 

Comunicazione “preventiva”

Contiene le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, l’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili, nonché l’importo del credito d’imposta “prenotato”

Va inviata entro il 31.1.2026

Comunicazione “preventiva con acconto”

Contiene l’indicazione della data e del pagamento dell’ultima quota di acconto per il raggiungimento di almeno il 20% del costo di acquisizione

Va inviata entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva

Comunicazione “di completamento”

Contiene le informazioni necessarie ad individuare l’investimento completato, inclusa la data di effettivo completamento

Va inviata a seguito del completamento dell’investimento:

·       entro il 31.01.2026 per gli investimenti ultimati entro il 31.12.2025;

·       entro il 31.07.2026 per gli investimenti ultimati entro il 30.06.2026.

 

 

N.B.!

Ai fini della prenotazione del credito, nel rispetto delle risorse disponibili, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva.

Di conseguenza, ancorchè sia possibile effettuare l’invio entro il 31.01.2026, è opportuno provvedere quanto prima.

 

Il mancato invio delle predette comunicazioni nei termini previsti comporta “il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta”.

 

 

COMUNICAZIONI GIA’ INVIATE CON IL VECCHIO MODELLO

Le imprese che, per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 31.12.2025, hanno utilizzato il “vecchio” modello per inviare la comunicazione preventiva / di completamento, per mantenere l’ordine cronologico di prenotazione, devono inviare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello:

  • il nuovo modello di comunicazione in via preventiva (per le imprese che al 15.05.2025 hanno inviato la comunicazione preventiva con il “vecchio” modello);
  • il nuovo modello di comunicazione di completamento, con indicazione della data di versamento e l’importo dell’ultimo acconto per il raggiungimento di almeno il 20% delle spese ammissibili (per le imprese che al 15.05.2025 hanno inviato la comunicazione di completamento con il “vecchio” modello).

 

N.B.!

Occorre evidenziare che il DM 15.05.2025 dispone l’obbligo di invio della nuova comunicazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso (ovvero 14.06.2025), mentre il MiMiT, sul proprio sito internet, prevede la decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello.

 

 

A tutt’oggi l’invio non è possibile in quanto i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE) non sono ancora adeguati con la nuova modulistica; si rimane pertanto in attesa dell’attivazione della nuova procedura.

 

 

CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZABILE

All’impresa, al momento del perfezionamento dell’invio della comunicazione di completamento, verrà inviata una ricevuta di avvenuta presentazione contenente l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta comunicato.

 

Il MiMiT trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il 5° giorno lavorativo successivo di ciascun mese, l’elenco in ordine cronologico delle imprese beneficiarie ammesse all’agevolazione nel mese precedente con l’indicazione del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

 

Si rammenta infine che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24:

  • successivamente al 10° giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MiMiT all’Agenzia delle Entrate;
  • in tre rate di pari importo;

a decorrere dall’anno di interconnessione.

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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