Fattura elettronica - novità
Oggetto: Obbligo assicurazione rischi catastrofali
L’Amministrazione finanziaria ha recentemente aggiornato sia le Specifiche tecniche della Fattura elettronica (ver. 1.9) sia la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (ver. 1.10) per far fronte alle novità che hanno interessato l’ambito delle fatture elettroniche.
Di seguito si espongono le principali novità che trovano applicazione dal 1° aprile 2025.
NUOVO TIPODOCUMENTO “TD29”
Si è resa necessaria l’introduzione del nuovo Tipodocumento “TD29” per poter comunicare il mancato ricevimento delle fatture o del ricevimento di una fattura irregolare, al fine di non incorrere nella sanzione del 70% con un minimo di euro 250,00.
La regolarizzazione deve avvenire entro 90 giorni:
- dal termine in cui doveva essere emessa la fattura, in caso di mancato ricevimento della fattura, ovvero
- dall’emissione della fattura in caso di ricevimento della stessa con irregolarità.
La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
Tipo documento |
TD29 |
Dati del cedente / prestatore |
Riportare i dati del cedente o del prestatore |
Dati del cessionario / committente |
Riportare i propri dati |
Campo “DatiTrasmissione” |
Il campo <CodiceDestinatario> deve essere valorizzato con 7 zeri “0000000” mentre il campo “PECDestinatario” non deve essere valorizzato |
Data da indicare sul documento |
Indicare la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi |
Campo “numero” |
Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc |
Campo “DatiFattureCollegate” |
Indicare i riferimenti della fattura di riferimento nel solo caso di ricezione di una fattura irregolare |
E’, inoltre, necessario riportare nel file l’imponibile non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa imposta calcolata dal cessionario o dal committente; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice “Natura”.
N.B.! |
Il documento TD29, essendo una mera comunicazione, non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.
AGGIORNAMENTO TIPODOCUMENTO “TD20”
Il TipoDocumento TD20 rimane utilizzabile per segnalare il mancato ricevimento delle fatture o del ricevimento di una fattura irregolare relativamente a:
- acquisti intracomunitari o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato rese da un prestatore UE o acquisti di beni già presenti in Italia da fornitore UE.
In particolare:
- entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, occorre inviare un tipo documento TD20 indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto Ue di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.1 nel caso di acquisti intracomunitari
- occorre inviare anche un tipo documento TD17, TD18 o TD19, con l’indicazione della relativa imposta;
- operazioni soggette ad inversione contabile (reverse charge)
In particolare:
- entro 90 giorni, occorre inviare un tipo documento TD20 indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura della “famiglia N6” (relativo all’operazione cui l’autofattura si riferisce)
- occorre inviare anche un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta
N.B.! |
Il TipoDocumento TD20 rappresenta ancora una “vera” autofattura e pertanto va registrato ai fini IVA.
REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA
Per i soggetti passivi autorizzati all’adozione del regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA, la guida alla compilazione dell’Agenzia delle Entrate precisa che il codice natura N2.2 va utilizzato:
- dal soggetto non residente ammesso al regime transfrontaliero di franchigia, ai sensi dell’art. 70-quaterdecies e seguenti, DPR n. 633/1972, per comunicare le operazioni verso operatori stabiliti in Paesi in cui ha ottenuto l’esenzione;
- nel caso di acquisto di beni/servizi effettuati da un operatore italiano all’estero, in associazione al tipo documento TD17;
- nel caso di acquisto beni/servizi presso un soggetto non residente ammesso al regime transfrontaliero di franchigia, in associazione al tipo documento TD17.
In tutti i casi occorre indicare anche lo specifico regime fiscale RF20 denominato “Regime transfrontaliero di Franchigia (Direttiva UE 2020/285)”.
FATTURA SEMPLIFICATA
Dal 1° gennaio 2025, per i soggetti che adottano il regime forfettario o il regime transfrontaliero di franchigia, è stato eliminato il limite massimo di euro 400,00 per l’emissione della fattura semplificata.
L’Agenzia delle Entrate ha modificato il controllo codice 00460 per permettere la trasmissione di fatture semplificate di importo superiore ad euro 400,00 ai due regimi sopra indicati.
CODICI VALORI PER GASOLIO O CARBURANTE
I codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante sono stati aggiornati in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM nella tabella TA13 (Tabella prodotti energetici).
I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Tognetti Ass. Professionale
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