Obbligo polizza catastrofale
Oggetto: : Obbligo polizza catastrofale
È stato pubblicato sulla G.U. 27.02.2025 n. 48 il DM 18/2025 che definisce le modalità attuative e altri aspetti rilevanti per l’operatività della disciplina sulle cd. polizze catastrofali.
Il D.L. 27.12.2024 n. 202 (cd. “Milleproroghe) ha prorogato al 31.03.2025 l’obbligo per:
- le imprese con sede legale in Italia
- le imprese estere con stabile organizzazione in Italia
tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali.
Tuttavia, a favore delle sole imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, è stata concessa la proroga al 31.12.2025 per adempiere al nuovo obbligo.
La norma non si applica:
- ai professionisti;
- alle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali opera il “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità”.
I contratti assicurativi sono a copertura dei danni alle immobilizzazioni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:
- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata;
- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali:
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- sismi;
Per tutti i fenomeni naturali in questione è specificato anche che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Tra gli elementi introdotti dal decreto ministeriale, si segnalano:
- la determinazione dei premi che le imprese dovranno pagare per assicurarsi è prevista in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati e deve tenere conto delle misure già adottate dall’impresa per prevenire i rischi;
- la possibilità per le parti di stabilire uno scoperto dell’entità di danno indennizzabile a carico dell’assicurato che per:
- la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, lo scoperto non può essere superiore al 15 per cento del danno indennizzabile;
- la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
- la possibilità di prevedere un massimale per gli importi corrisposti per sinistro che:
- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata;
- per la fascia superiore ai 30 milioni di euro ovvero per le grandi imprese, la determinazione dei massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera contrattazione delle parti.
- l’obbligo per le imprese di assicurazione di pubblicare sul proprio sito internet i documenti e le condizioni di assicurazione.
Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di Legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile alle stesse.
L’inadempimento all’obbligo comporta la perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Tognetti Ass. Professionale
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