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Studio Tognetti

informative

2024 FE

Oggetto: Proroghe, conferme e novità per fattura elettronica e corrispettivi telematici

 

L’Amministrazione finanziaria, anche per l’anno 2024, ha previsto una serie di proroghe, conferme nonché novità relativamente alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici.

 

FATTURA ELETTRONICA – SPESE SANITARIE

In virtù di quanto disposto dall’art. 3 co. 3 del DL 215/2023 ha esteso a tutto il 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 

CORRISPETTIVI – SISTEMA TESSERA SANITARIA

L’art. 4-quinquies co. 3 del DL 145/2023 ha abrogato l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS (Tessera Sanitaria) da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie (farmacie, parafarmacie, ottici, ecc.).

 

La trasmissione dei dati dei corrispettivi mediante il Sistema Tessera Sanitaria rimane applicabile in via facoltativa.

 

INVII SISTEMA TESSERA SANITARIA

L’art. 12 del D.lgs sulla “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” ha stabilito, a partire dal 2024, l’invio semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS (Tessera Sanitaria) da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie (farmacie, parafarmacie, ottici, ecc.).

 

FATTURA ELETTRONICA – REGIME FORFETTARIO

Dal 2024, saranno tenuti ad emettere fattura in formato elettronico, indipendentemente dal fatturato, anche i soggetti passivi che:

  • rientrano ancora nel cosiddetto regime di vantaggio (c.d. “contribuenti minimi”) di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 6.7.2011 n. 98;
  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54-89 della Legge n. 190 del 23.12.2014
  • hanno esercitato l’opzione per il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/91.

 

FATTURA ELETTRONICA – CONSULTAZIONE CONSUMATORI FINALI

L’art. 4-quinquies co. 4 del DL 145/2023 ha previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali saranno rese disponibili a quest’ultimi automaticamente nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Non è più necessaria l’adesione preventiva a tale servizio.

 

FATTURA ELETTRONICA – DICHIARAZIONI D’INTENTO

Dal 1° febbraio 2024, con l’entrata in funzione delle specifiche tecniche sui tracciati XML delle fatture elettroniche – versione 1.8, viene introdotto un apposito controllo, con codice errore “477”, che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa qualora venga riscontrata l’invalidità della dichiarazione di intento.

 

Si ricorda che nella fattura elettronica, dal 2022, dev’essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contente il protocollo della dichiarazione d’intento.

 

FATTURA ELETTRONICA – REGIME SPECIALE AGRICOLTURA

Gli imprenditori agricoli che applicano il regime speciale IVA di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, al fine di gestire automaticamente le liquidazioni IVA, possono valorizzare il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, come di seguito specificato:

  • la dicitura “ALI-COMP”, in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici con aliquote compensate;
  • la dicitura “NO-COMP”, in caso di cessione di prodotti non compresi nella Tabella A, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972;
  • la dicitura “OCC34BIS”, in caso di operazioni occasionali rientranti tra le attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis, D.P.R. n. 633/1972.

La dicitura “ALI-COMP” prevede inoltre la compilazione del campo 2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> con l’indicazione della percentuale di compensazione stabilita per il bene ceduto.

 

Le suddette nuove indicazioni sono facoltative.

 

FATTURA ELETTRONICA – TIPODOCUMENTO “TD28”

Dal 1° febbraio 2024, il Tipodocumento “TD28” utilizzato per comunicare le operazioni di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’iva, dovrà essere utilizzato anche per dar conto degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana.

 

Il ricevimento della fattura errata richiede l’invio della fattura elettronica XML indicando i seguenti dati:

Tipo documento

TD28

Dati del cedente / prestatore

Riportare i dati del cedente estero

Dati del cessionario / committente

Riportare i propri dati

Data da indicare sul documento

Indicare la data indicata sulla fattura ricevuta

Campo “Numero”

Indicare la numerazione progressiva indicata nella fattura ricevuta ed emessa dal fornitore estero

Campo “DatiFattureCollegate”

Indicare numero e data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia

 

A fronte di tale irregolarità l’art. 6 comma 9-bis.1 del Dlgs 471/97 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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