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Studio Tognetti

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Bollette doganali

Oggetto: Bollette doganali

 

Il Regolamento UE n. 2013/952 (Codice Doganale dell’Unione), e in particolar modo l’art. 6, par. 1, dispone che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra operatori economici e le stesse autorità nonché l’archiviazione di tali informazioni siano effettuati mediante procedimenti informatici.

 

Nel corso del 2022 è stato aggiornato il sistema nazionale di importazione adottando il modello di dati definito a livello comunitario denominato EUCDM (European Union Customs Data Model).

Tra le novità introdotte si evidenzia:

  • l’abbandono della bolletta doganale “cartacea”;
  • la definizione di un “Prospetto di riepilogo ai fini contabili”, al fine di consentire di assolvere gli obblighi IVA.

 

NUOVI PROSPETTI A DISPOSIZIONE

L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 22/D del 6.6.2022, ha esaminato le novità collegate all’adeguamento del sistema informatico AIDA 2.0 con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria.

Sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) sono disponibili i seguenti specifici Prospetti:

  • Prospetto di riepilogo ai fini contabili rilasciato alla conclusione della fase di svincolo delle merci:
  • necessario per consentire agli operatori economici di assolvere gli obblighi connessi alla registrazione delle bollette doganali;
  • riportante i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote;
  • utilizzabile per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione.
  • Prospetto sintetico della dichiarazione rilasciato successivamente all’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0 e riassuntivo dei dati salienti della dichiarazione stessa.
  • Prospetto di svincolo fornito nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali e necessario per facilitare l’ottenimento del “visto uscire” (c.d. Messagio QA).

 

OPERAZIONI IN IMPORTAZIONE

Il termine temporale da cui decorre il diritto alla detrazione dell’IVA coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:

  • che l’imposta sia divenuta esigibile (condizione sostanziale);
  • che vi sia il possesso del documento di acquisto (condizione formale).

 

L’Agenzia delle Entrate, anche con l’interpello n. 417/2022, conferma che l’unico documento valido per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA è il “prospetto di riepilogo”.

Il termine iniziale dovrà ragionevolmente essere riferito al momento in cui viene scaricato il “prospetto di riepilogo” da parte dell’acquirente/importatore.

 

Il download, da parte degli operatori economici è possibile accedendo al servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”, sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).

L’accesso nell’area riservata avviene in modo alternativo tramite:

  • Std – servizio telematico doganale;
  • Cns – carta nazionale dei servizi;
  • Spid – sistema pubblico di identità digitale;
  • Cie – carta d’identità elettronica.

 

La procedura dà anche la possibilità all’importatore di delegare altri soggetti.

L’Agenzia delle Dogane ha predisposto un’apposita guida, dove viene spiegato passo per passo la procedura di accreditamento.

 

Le eventuali rettifiche non comportano una modifica del numero identificativo della dichiarazione, pertanto le dichiarazioni rettificate sono individuate univocamente dal medesimo MRN e da un numero progressivo che ne indica la versione.

 

OPERAZIONI IN ESPORTAZIONE

La procedura telematica ECS si esplica nelle seguenti fasi:

  1. Presentazione della dichiarazione all’ufficio doganale di esportazione con assegnazione di un codice di tracciamento (MRN) contenuto nel DAE;
  2. Trasporto dei beni alla dogana di uscita accompagnati dal documento DAE;
  3. Appuramento dell’operazione, da parte della dogana di uscita, con trasmissione di un messaggio telematico alla dogana di esportazione;
  4. Possibilità per l’operatore di ottenere la prova dell’esportazione.

 

L’Agenzia delle Dogane raccomanda agli operatori doganali di consegnare il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto costituisce prova dell’assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli.

 

In caso di controlli, la prova dell’esportazione necessaria per dimostrare la corretta applicazione della non imponibilità dell’IVA si ottiene accedendo al seguente sito internet istituzionale:

https://www.adm.gov.it/portale/notifica-di-esportazione-del-m.r.n.-movement-reference-number-

 

Per effettuare la ricerca occorre conoscere unicamente il MRN dell’operazione.

 

Si consiglia di archiviare ogni esito assieme alla fattura di riferimento o eventualmente di predisporre un apposito archivio informatico.

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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