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Studio Tognetti

informative

Limite contanti

Oggetto: denaro contante nuovi limiti

 

Con la Finanziaria 2023 (Legge n.197/2022) è stato aumentato a € 5.000,00 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante/titoli al portatore.

Tale nuovo limite all’uso dei contanti decorre dall’1.1.2023.

Si rammenta che la limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.

 

Riduzione del limite dell’uso dei contanti

A partire dal 1° gennaio 2023 il limite (non raggiungibile) all’utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione è aumentato a € 5.000,00. Quindi in contanti si possono eseguire operazioni fino a euro 4.999,99=.

Tali limiti all’utilizzo del denaro contante, valgono anche quando il trasferimento viene effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

Sanzioni.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la sanzione applicabile va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 50.000 euro sulla base dell’importo della transazione effettuata in violazione.

Si rammenta inoltre che la sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il pagamento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.

 

La legge (D.Lgs. 231/2007) fa divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore di trasferimento eguagli o superi la nuova soglia. Ai fini operativi dell’applicazione della normativa riveste importanza l’individuazione dei soggetti coinvolti.

 

La legge, infatti, vieta i trasferimenti di contante sopra soglia effettuati tra “soggetti diversi”, intesi come “soggetti di diritto distinti” (o anche “distinti centri di interesse”), che eseguono il pagamento o lo ricevono. Tali soggetti possono essere persone fisiche o persone giuridiche: cioè società o enti dotati di personalità o soggettività giuridica (cfr. come da FAQ pubblicate dal M.E.F.).

 

N.B.!

Nessuna violazione, invece, andrà a configurarsi per l’imprenditore persona fisica che prelevi utile oltra soglia dalla sua ditta individuale o conferisca denaro per finanziare la propria attività, in quanto non ci sono distinti soggetti.

Va evidenziato che la nuova soglia, oltre che per chi concretamente commette l’illecito (colui che paga) o collabora alla sua commissione (accettando il pagamento), coinvolge anche tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio fra cui i professionisti / CAF / centri elaborazione dati contabili / notai etc...

Tutti i destinatari degli obblighi, infatti, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007 hanno l’obbligo di comunicare al M.E.F. (di norma alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui hanno contezza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività.

Per tali soggetti, in caso di omessa segnalazione dell’infrazione, la sanzione applicabile va da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 15.000.

 

Deroga per turisti UE / ExtraUE

E’ prevista una deroga alla limitazione all’uso del contante per gli acquisti:

  • effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;
  • da parte di turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.

Per le predette operazioni l’utilizzo del contante risulta possibile fino a € 14.999,99.

Gli operatori che intendono “beneficiare” del maggior limite per le operazioni di incasso in contanti da turisti stranieri, è prevista la seguente procedura:

  1. inviare una comunicazione telematica preventiva all’Agenzia delle Entrate per aderire a tale beneficio;
  2. acquisire dal cliente fotocopia del passaporto o autocertificazione attestante la cittadinanza e la residenza;
  3. versare il denaro sul c/c comunicato all’Agenzia delle Entrate nella comunicazione del punto 1;
  4. inviare, entro i termini di legge, un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguardante tutte le operazioni oggetto della deroga in esame.

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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