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circolari

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CIRCOLARE 50 - Ordinanza Regione Veneto e Decreto Natale

 

 

 

Oggetto: Ordinanza Regione Veneto n.169 e DL 172/2020 c.d. “Decreto Natale”

 

Nella presente circolare sono esposte le nuove principali misure per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 introdotte:

  • a livelle regionale, per la Regione Veneto, con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 17.12.2020 aventi effetto dal 19.12.2020 al 6.01.2021. Per consultare l’intera ordinanza cliccare sul seguente link ordinanza;
  • a livello nazionale, dal DL n. 172/2020 c.d. “Decreto Natale” che entrano in vigore il 19.12.2020 e producono effetti per il periodo 24.12.2020 - 06.01.2021. Per consultare l’intero testo del decreto cliccare sul seguente link Decreto Natale.

 

N.B.

Nel periodo dal 24.12.2020 al 6.1.2021 durante il quale entrambe le disposizioni (regionale e nazionale) sono in vigore contemporaneamente, si precisa che, quelle a livello regionale avranno effetto solo per le misure più restrittive rispetto a quelle dettate a livello nazionale dal Decreto Natale.

 

 

Ordinanza Regione Veneto n.169

  1. Misure relative allo spostamento individuale
  • Spostamenti tra comuni del Veneto: dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione.
  • Servizi alla persona: è sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).
  • Spostamenti verso ristoranti: i ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo.

Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, con apposita autocertificazione.

  1. B) Misure relative al comportamento personale
  • È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;
  • è consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree.
  1. C) Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio
  • L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
  • In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area fissa:
  1. per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri è consentito l’accesso a 1 cliente per volta;
  2. per i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri è consentito l’accesso di n. 1 cliente ogni 20 metri quadri.
  • E’ fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti che contenga determinate condizioni minimali.
  • Tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

 

  1. D) Misure per gli esercizi di ristorazione e simili
  • L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale.
  • Dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore di coloro che sono regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale.
  • La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione.
  • Non possono essere collocati più di quattro persone per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell'obbligo di distanziamento di un metro.
  • I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
  • La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto.
  • La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

 

 

DL n.172 c.d. “Decreto Natale”

Art. 1 - Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

 

  • Giorni “zona rossa”: 24,25,26,27,31 dicembre 2020 e 1,2,3,5,6 gennaio 2021.

In tali giornate si applicano le disposizioni di cui all’art.3 del DPCM 3.12.2020 come indicate nella Circolare dello Studio n. 47 del 7.12.2020 e che si ricordano brevemente di seguito:

 

  • è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, dal Comune e all’interno del medesimo Comune in cui si ha residenza, domicilio o abitazione, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze: motivi di lavoro, salute e urgenza. È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

La necessità di spostamento va autocertificata con modulo da esibire in caso di controllo delle forze di polizia (clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione).

 

  • Attività commerciali al dettaglio: sono SOSPESE le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM e di seguito indicate nella tabella sottostante, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

 

ATECO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI CONSENTITE

 

45.1

Commercio di autoveicoli

 

45.3

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

 

45.40.11

Commercio di motocicli

 

45.40.21

Commercio di parti e accessori per motocicli

 

47.11.10

Ipermercati

 

47.11.20

Supermercati

 

47.11.30

Discount di alimentari

 

47.11.40

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

 

47.11.50

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

 

47.19.20

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

 

47.20

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

 

47.30.00

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizio specializzati

 

47.40

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati

 

47.52.10

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

 

47.52.20

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

 

47.52.30

Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

 

47.52.40

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio

 

47.59.30

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

 

47.59.50

Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza

 

47.61.00

Commercio al dettaglio di libri

47.62.10

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

47.62.20

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.64.10

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

47.65.00

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

47.71.20

Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.30

Commercio al dettaglio di biancheria personale

47.72.10

Commercio al dettaglio di calzature per bambini e neonati

47.73.10

Farmacie

47.73.20

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

47.74.00

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

47.75.10

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

47.75.20

Erboristerie

47.76.10

Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.76.20

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici e alimenti per animali domestici

47.78.20

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.40

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.60

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.93

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

47.81

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.82.01

Commercio al dettaglio ambulante di biancheria; confezioni per bambini e neonati

47.82.02

Commercio al dettaglio ambulante di calzature per bambini e neonati

47.89.10

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.89.30

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti

47.91.10

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

47.91.20

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

47.91.30

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

47.99.20

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

 

  • Servizi di ristorazione: Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono SOSPESE.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

  • Attività sportiva: sono SOSPESE tutte le attività sportive di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi. Sono altresì SOSPESI tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza interpersonale e con utilizzo di mascherina. È consentito altresì lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

 

  • Attività inerenti ai servizi alla persona: sono SOSPESE, fatta eccezione per quelle individuate dall’allegato 24 del DPCM e sotto riportate.

 

ATECO

ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLE PERSONE CONSENTITE

96.01

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

96.01.10

Attività delle lavanderie industriali

96.01.20

Altre lavanderie, tintorie

96.02.01

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

96.03.00

Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

 

  • Giorni “zona arancione”: 28,29,30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.

In tali giornate si applicano le disposizioni di cui all’art.2 del DPCM 3.12.2020 come indicate nella Circolare dello Studio n. 47 del 7.12.2020 e che si ricordano brevemente di seguito:

 

  • è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione e da comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione. Lo spostamento è consentito:
  1. per comprovate esigenze (lavoro, studio, salute, situazioni di necessità o per svolgere attività/usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune);
  2. dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Per gli spostamenti va utilizzata l’autocertificazione da esibire in caso di controllo delle forze di polizia (clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione).

 

  • Servizi di ristorazione: Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

***************************

 

Durante l’intero periodo dal 24.12.2020 al 06.01.2021, è comunque consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tea le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di 2 persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 

 

Art. 2 – Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione

 

È riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che:

  • hanno partita iva attiva al 19.12.2020
  • svolgono in via prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nella seguente tabella

 

ATECO

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.10.50

Ristorazione su treni e navi

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

56.29.10

Mense

56.29.20

Catering continuativo su base contrattuale

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

 

  • hanno beneficiato del “primo” contributo a fondo perduto di cui all’art.25 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio).

 

Il contributo è pari a quello già erogato ai sensi dell’articolo 25 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) e in ogni caso non può essere superiore ad euro 150.000. Tale contributo è erogato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul conto corrente già comunicato per il precedente contributo. Non è quindi necessario presentare alcuna istanza

 

Tale contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dall’1.12.2020.

 

 

 

 

 


 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE