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Studio Tognetti

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CIRCOLARE 48 - Cashback

 

 

 

Oggetto: La disciplina del c.d. “Cashback”

 

La Legge Finanziaria 2020 (art. 1 commi da 288 e 290), al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, ha previsto un rimborso in denaro a favore dei soggetti privati che effettuano acquisti di beni e/o servizi con detti strumenti (c.d. “cashback”), effettuati dal 01.01.2021 al 30.06.2022.

 

Nonostante la decorrenza effettiva del “Cashback” sia stabilita dall’1.1.2021, è previsto l’avvio dell’iniziativa “in via sperimentale” a decorrere dall’8.12.2020 fino al 31.12.2020, con erogazione del rimborso a febbraio 2021 (c.d. “Extra Cashback di Natale”).  

 

Il MEF con il Decreto n. 156 del 24.11.2020, ha definito le modalità attuative applicabili al “Cashback” che sono di seguito illustrate.

 

 

Ambito applicativo

La partecipazione all’iniziativa, su base volontaria, è rivolta ai soggetti privati maggiorenni con residenza in Italia.

 

Sono ammessi all’iniziativa gli acquisti in negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione, ecc. nonché a favore di artigiani, lavoratori autonomi.

 

Sono esclusi:

  • gli acquisti on-line;
  • gli acquisti di beni e/o servizi effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. ricariche telefoniche);
  • i bonifici SDD per gli addebiti diretti su c/c;
  • le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o c/c.

 

 

Adesione al “cashback”

Per aderire all’iniziativa il soggetto interessato deve scaricare l’applicazione “APP IO” alla quale si accede tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) accompagnata dal proprio PIN.

 

In fase di registrazione sono richiesti:

  • codice fiscale;
  • estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici che verranno utilizzati per i pagamenti;
  • codice IBAN su cui effettuare l’accredito del rimborso;
  • autocertificazione per attestare la maggiore età, la residenza in Italia e che gli acquisti sono effettuati privatamente.

 

In alternativa all’ “APP IO”, è possibile utilizzare altri sistemi messi a disposizione da soggetti convenzionati (c.d. issuer convenzionati), quali ad esempio:

  • Poste pay
  • Satispay
  • Bancomat pay
  • Hype
  • Yap e Nexi pay

 

Anche altri soggetti stanno aggiornando i propri sistemi informatici per consentire l’accesso al cashback, quali ad esempio: Apple pay, Google pay, Samsung pay e Paypal.

 

L’esercente, invece, deve disporre di un dispositivo di accettazione di carte e app di pagamento (POS) che consenta di partecipare al programma “Cashback”.

 

La partecipazione al “Cashback” inizia al momento dell’effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato.

 

 

Modalità di erogazione

Il “Cashback” prevede che, al superamento di 50 transazioni nel periodo di riferimento, avvenga la restituzione del 10% dell’importo di ogni transazione, fino ad un importo massimo di € 150,00 per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a € 150,00, concorrono fino a € 150,00. Così, ad esempio, in caso di un acquisto pari ad € 1.000,00, la transazione concorre fino a € 150,00.

Non è previsto un importo minimo di spesa.

Il rimborso è determinato con cadenza semestrale ed è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento.

Quindi a regime si avrà l’erogazione dei rimborsi con le seguenti modalità:

 

Semestre di riferimento della spesa

Erogazione del rimborso

01.01.2021  -  30.06.2021

29.08.2021

01.07.2021  -  31.12.2021

01.03.2022

01.01.2022  -  30.06.2022

29.08.2022

 

E’ possibile ottenere un rimborso massimo di € 150 a semestre, fino a € 300 all’anno.

 

I rimborsi sono erogati tramite bonifico bancario sull’IBAN indicato al momento dell’adesione al programma o in un momento successivo. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il pagamento integrale dei rimborsi spettanti, gli stessi sono ridotti proporzionalmente.

Rimborso speciale – “Super cashback”

È previsto un rimborso speciale di euro 1.500,00 ai primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei semestri effettuano il maggior numero di transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici.

Assume rilevanza unicamente il numero degli acquisti e non gli importi (ad esempio, un caffè vale come un elettrodomestico).

 

Il rimborso è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento; al termine del semestre il conteggio delle operazioni viene azzerato.

 

 

Rimborso sperimentale – “Extra cashback di Natale”

Come già accennato, è previsto in via sperimentale l’avvio del “cashback” nel periodo dall’8.12.2020 al 31.12.2020 con l’erogazione del rimborso nel mese di febbraio 2021.

 

Il “cashback di Natale” prevede che, al superamento delle 10 transazioni nel periodo di riferimento, avvenga la restituzione del 10% dell’importo di ogni transazione, fino ad un importo massimo di € 150 per singola transazione. Il rimborso massimo può essere di € 150,00.

 

 

 

 


 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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