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CIRCOLARE 46 - DECRETO RISTORI - bis

 

 

 

Oggetto: Le novità del c.d. “Decreto ristori-bis”

 

E’ stato recentemente pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 n. 279 il DL n. 149/2020 c.d. “Decreto Ristori-bis” contenente una nuova serie di misure volte a sostenere le imprese colpite dall’emergenza Covid-19.

 

Di seguito si espongono le principali disposizioni del decreto, in vigore dal 9.11.2020.

 

 

Contributo a fondo perduto – Artt.1 e 2

Art. 1 – Rideterminazione del Contributo a Fondo Perduto

Si rammenta che il Decreto Ristori ha disposto il riconoscimento di un contributo a Fondo Perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività nell’ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 (vedasi circolare dello Studio n. 44).

 

Ora, con il Decreto Ristori-bis è disposta l’estensione dello stesso ad ulteriori settori nonché l’incremento del beneficio per alcuni soggetti.

 

Di seguito si riporta l’elenco aggiornato delle attività beneficiarie del contributo (Allegato 1 del decreto).

 

Tabella 1

Codice Attività

Descrizione

Percentuale di ristoro

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

400%

49.39.01

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

 

 

200%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200%

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.10.50

Ristorazione su treni e navi

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

59.13.00

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

74.90.94

Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

77.39.94

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e

d’intrattenimento

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere

85.51.00

Corsi sportivi e ricreativi (new)

85.52.09

Altra formazione culturale

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00

Attività di biblioteche e archivi (new)

91.02.00

Attività di musei (new)

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili (new)

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali (new)

92.00.09

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

93.12.00

Attività di club sportivi

93.13.00

Gestione di palestre

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.92

Attività delle guide alpine (new)

93.19.99

Altre attività sportive nca

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.30

Sale giochi e biliardi

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e divertimento nca

94.99.20

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la

coltivazione di hobby

94.99.90

Attività di altre organizzazioni associative nca

96.04.10

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20

Stabilimenti termali

96.09.05

Organizzazione di feste e cerimonie

55.10.00

Alberghi

150%

55.20.10

Villaggi turistici

55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.30

Rifugi di montagna

55.20.40

Colonie marine e montane

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed

and breakfast, residence

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.90.20

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

20.51.02

Fabbricazione di articoli esplosivi (new)

100%

47.78.35

Commercio al dettaglio di bomboniere (new)

49.32.10

Trasporto con taxi

49.32.20

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente

43.39.09

Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (new)

50.30.00

Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) (new)

52.21.30

Gestione di stazioni per autobus (new)

52.21.90

Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA (new)

74.20.11

Attività di fotoreporter (new)

74.20.19

Altre attività di riprese fotografiche (new)

74.30.00

Traduzione e interpretariato (new)

85.52.01

Corsi di danza (new)

92.00.02

Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (new)

96.01.10

Attività delle lavanderie industriali (new)

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (new)

50%

61.90.20

Posto telefonico pubblico ed Internet Point (new)

 

Il contributo è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota riportata nella tabella di cui sopra per i soggetti:

  • aventi domicilio fiscale/sede operativa nelle aree del territorio nazionale identificate come zone arancioni e zone rosse
  • esercenti le attività individuate dai seguenti codici:
    • 10.30 – gelaterie e pasticcerie
    • 10.41 – gelaterie e pasticcerie ambulanti
    • 30.00 – bar e altri esercizi simili senza cucina
    • 10.00 - alberghi

Le modalità di erogazione non sono variate per cui si rimanda a quanto già esposto nella Circolare dello Studio n. 44.

 

Art.1 - Contributo a fondo perduto centri commerciali

Sempre nell’ambito dell’art. 1 è riconosciuta la spettanza nel 2021 del contributo a fondo perduto agli:

  • Operatori con sede operativa in centri commerciali
  • Operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande

interessati dalle misure restrittive del DPCM 03.11.2020 (vedasi Circolare dello Studio n. 43).

Per tali soggetti il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di apposita domanda e determinato nella seguente misura:

  • se l’attività prevalente rientra nella tabella sopra riportata à entro il limite del 30% del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori
  • se l’attività prevalente NON rientra nella tabella sopra riportata à entro il limite del 30% del contributo a fondo perduto calcolato sulla base dei criteri previsti nel Decreto Rilancio.

 

Le modalità di erogazione sono le medesime esposte per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori (Circolare dello Studio n. 44).

 

 

Art. 2 – Nuovo Contributo a Fondo Perduto in favore dei soggetti siti nella “zona rossa

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive, introdotte con il DPCM 3.11.2020 (vedasi circolare dello Studio n. 43), è riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese che al 25.10.2020:

  • hanno partita IVA attiva
  • hanno domicilio fiscale / sede operativa nelle c.d. zone “rosse ovvero le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività indicate nella tabella sotto riportata (Allegato 2 del decreto).

 

Condizione necessaria per l’accesso all’agevolazione in esame è che l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

 

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019 tale condizione non deve essere verificata, pertanto il contributo spetta anche in assenza del calo del fatturato.

 

Tabella 2

Codice Attività

Descrizione

47.19.10

Grandi magazzini

47.19.90

Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.51.10

Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa

47.51.20

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.53.11

Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12

Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.20

Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette

e linoleum)

47.54.00

Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.64.20

Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.78.34

Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.59.10

Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.20

Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.40

Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.60

Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.91

Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

47.59.99

Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca

47.63.00

Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.71.10

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.40

Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.50

Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72.20

Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.77.00

Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.78.10

Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.31

Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato

47.78.33

Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.35

Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36

Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e

gli articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.37

Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.78.50

Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.91

Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

47.78.92

Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per

l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

47.78.94

Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

47.78.99

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

47.79.10

Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.20

Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.30

Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.40

Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.81.01

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

47.81.02

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

47.81.03

Commercio al dettaglio ambulante di carne

47.81.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca

47.82.01

Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

47.82.02

Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

47.89.01

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.89.02

Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio

47.89.03

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

47.89.04

Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05

Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

47.99.10

Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

96.02.02

Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03

Servizi di manicure e pedicure

96.09.02

Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03

Agenzie matrimoniali e d’incontro

96.09.04

Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.09

Altre attività di servizi per la persona nca

 

 

La percentuale di ristoro è uguale per tutte le attività sopra indicate ed è pari al 200%:

  • del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio ed incassato dal contribuente, se lo stesso aveva presentato domanda. In tal caso l’erogazione del nuovo contributo avviene in via automatica;
  • dell’importo che deriva dall’applicazione dei criteri di determinazione del contributo a fondo perduto disciplinato nel Decreto Rilancio, qualora il contribuente non avesse presentato domanda. In tal caso l’erogazione di tale nuovo contributo presuppone la presentazione di apposita domanda.

 

Il contributo di cui agli artt. 1 e 2 sono erogati nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche (Misure temporanee di aiuto per emergenza Covid).

 

 

Bonus Canoni di locazione – Art. 4

È stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari del “bonus canoni locazione” previsto dal Decreto Ristori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Tale agevolazione è ora concessa:

  • a tutte le attività elencate nella Tabella 1 della presente circolare a prescindere la zona in cui si trova la sede operativa;
  • alle attività indicate nella Tabella 2 sopra riportata, nonché alle agenzie di viaggio (79.11) e tour operator (79.12) aventi sede operativa nelle d. “zone rosse, ovvero nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

 

Il bonus spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi/compensi 2019, pertanto spetta anche per i soggetti con ricavi/compensi superiori ad euro 5.000.000.

 

Condizione necessaria per accedervi è la riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre/novembre/dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019 (la riduzione va verificata per singolo mese, pertanto il bonus spetterà solamente per i mesi in cui si è verificato il calo del fatturato).

 

Il credito spetta nella misura del:

  • 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% del canone per affitto d’azienda.

 

Si ricorda che, il bonus spetta solamente con riferimento ai canoni pagati nel 2020. Solo per il canone di dicembre è previsto che il pagamento dello stesso possa essere effettuato nel 2021.

 

L’agevolazione viene corrisposta sotto forma di credito d’imposta che può essere:

  • utilizzato in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni;
  • utilizzato nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2020 (Modello Unico 2021);
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito/intermediari finanziari).

 

Tale disposizione non è subordinata all’autorizzazione dell’UE pertanto è di immediata applicazione.

 

L’agevolazione in esame può essere fruita nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche (Misure temporanee di aiuto per emergenza Covid).

 

 

“Cancellazione” seconda rata IMU – Art. 5

Non è dovuta la seconda rata IMU, che sarebbe in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili e le relative pertinenze:

  • in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nella Tabella 2 sopra riportata
  • ubicati nei comuni delle c.d. zone rosse

a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

 

Tale disposizione si affianca a quanto già previsto:

  • nel Decreto Agosto, in base al quale non è dovuta la 2^ rata IMU con riferimento agli immobili:
  • adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  • rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici/ ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • nel Decreto Ristori, in base al quale non è dovuta la 2^ rata IMU con riferimento agli immobili/pertinenze in cui sono esercitate le attività avente codice Ateco riportato nella Tabella 1 della presente circolare.

 

 

Estensione proroga versamento acconti 2020 – Art. 6

Si rammenta che il Decreto Agosto ha introdotto la possibilità per i soggetti esercenti un’attività d’impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA ed avente ricavi/compensi non superiori a euro 5.164.569, di differire il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) ed IRAP al 30.04.2021 (il termine originario di scadenza sarebbe il 30.11.2020).

Tale disposizione ha effetto anche per i relativi soci/collaboratori familiari di detti soggetti.

Condizione necessaria, per usufruire di tale agevolazione, è aver subito una riduzione di fatturato nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

 

Ora, è disposto che, indipendentemente dalla diminuzione di fatturato, il differimento al 30.04.2021 del secondo acconto delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e dell’IRAP è esteso anche in favore dei soggetti esercenti un’attività d’impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA e che:

  • abbiano un codice ATECO identificato tra quelli indicati nella Tabella 1 o nelle Tabella 2 sopra riportate e contestualmente aventi domicilio fiscale/sede operativa in unazona rossa

oppure

  • svolgono attività di gestione di ristoranti in una zona arancione”.

Il medesimo differimento interessa anche i soci/ collaboratori familiari di detti soggetti.

 

 

Sospensione versamenti ritenute/IVA – Art. 7     

A favore dei soggetti:

  • esercenti attività sospese ai sensi dell’art. 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) aventi domicilio / sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • esercenti attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio / sede legale o operativa nelle c.d. zone arancioni e zone rosse
  • operanti nei settori economici individuati nella Tabella 2, nonché esercenti attività alberghiera/ agenzia di viaggi / tour operator, con domicilio / sede legale o operativa nelle c.d. zone rosse;

è disposta la sospensione dei versamenti in scadenza il 16.11.2020:

  • delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituto d’imposta;
  • dell’IVA (terzo trimestre per soggetti trimestrali / ottobre per soggetti mensili).

 

Detti versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 16.3.2021;

ovvero

- in un massimo di 4 rate mensili, la prima con scadenza il 16.03.2021.

 

 

Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali – Art.11

A favore dei datori di lavoro:

  • appartenenti ai settori individuati nella Tabella 1 (sopra riportata)
  • con sede operativa nel territorio nazionale

è disposta la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre, ovvero aventi scadenza il 16.11.2020. Tale sospensione non opera per i premi INAIL.

 

È inoltre prevista in favore dei datori di lavoro:

  • appartenenti ai settori individuati nella Tabella 2 (sopra riportata)
  • con unità produttiva/operativa nelle zone arancioni e zone rosse

la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre, ovvero aventi scadenza il 16.11.2020. Tale sospensione non opera per i premi INAIL.

 

Detti versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 16.3.2021;

ovvero

- in un massimo di 4 rate mensili, la prima con scadenza il 16.03.2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti Stato.

 

 

 


 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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