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Studio Tognetti

circolari

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CIRCOLARE 45 - ORDINANZA REGIONE VENETO

 

 

 

Oggetto: Ordinanza Regione Veneto n.151 del 12.11.2020

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata emanata l’Ordinanza n.151 del 12.11.2020 a valere su tutto il territorio della Regione Veneto. Si rappresenta inoltre che le misure ivi contenute sono state condivise anche dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia.

 

Le disposizioni hanno effetto dalle ore 24,00 del 13.11.2020 al 22.11.2020, salvo proroghe o modifiche anticipate.

Di seguito si riepilogano le principali misure, per consultare l’intera ordinanza cliccare sul seguente link ordinanza.

 

a) Misure di carattere generale

  • È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;
  • è consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree;
  • l’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni;
  • è fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
  1. nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
  2. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
  3. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
  4. applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020;
  • dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati;
  • è vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente.

 

b) Misure relative ai giorni prefestivi e festivi

  • Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole;
  • nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;
  • la vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

 

 

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000 e sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni), oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

 

 


 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE