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CIRCOLARE 43 - DPCM 3 NOVEMBRE 2020

 

 

 

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 – nuove misure anti Covid-19

 

E’ stato pubblicato il DPMC 03.11.2020 con il quale sono state disposte nuove misure per il contrasto ed il contenimento dell’emergenza Covid-19.

 

Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 06.11.2020 e sono efficaci fino al 03.12.2020.

 

Le principali misure contenute nel DPCM, che si espongono di seguito, prevedono restrizioni modulate in base ai dati delle singole Regioni. Il territorio italiano è stato quindi suddiviso in tre aree: gialla, arancione e rossa.

Per le regioni che si trovano in area gialla si applicano le disposizioni di cui all’art.1, per quelle in area arancione le disposizioni dell’art. 2 e per quelle in area rossa le disposizioni di cui all’art.3.

 

Il testo completo del DPCM è disponibile cliccando sul seguente link DPCM 03.11.2020.

 

 

Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale – Art.1

Le disposizioni di cui all’art. 1, che si applicano sull’intero territorio nazionale, sono di seguito riepilogate.

Inoltre, stante la suddivisione del territorio nazionale come sopra accennato, le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto che rientrano in area gialla sono soggette esclusivamente alle misure restrittive indicate nel presente articolo.

 

In in via generale è disposto quanto segue:

  • obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che vanno obbligatoriamente indossati nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia assicurata continuativamente la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
  • obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

NEW

  • dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazione di necessità ovvero per motivi di salute. La necessità di spostamento va autocertificata con modulo da esibire in caso di controllo delle forze di polizia (clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione); è fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
  • è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
  • l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

In merito alle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, il decreto prevede le misure di seguito riportate.

Commercio al dettaglio: le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che

  • gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
  • venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

 

NEW

 Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole         

 

Servizi di ristorazione: le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

Attività inerenti ai servizi alla persona: sono tutte consentite.

 

Settore trasporto pubblico: è previsto che:

NEW

  • a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;
  • il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
  • per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto.

 

Attività professionali: sono legittimate a continuare, ma il DPCM raccomanda:

  • che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, per tutte le attività che possono

essere svolte al proprio domicilio o a distanza;

  • di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti

dalla contrattazione collettiva;

  • di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio;
  • di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

Strutture ricettive: è consentito esercitare le attività delle strutture ricettive, purché nel rispetto del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, e dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

 

Nell’ambito del settore sportivo, è confermato quanto previsto nel DPCM 24.10.2020, ovvero:

  • è consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
  • lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso;
  • sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione;

 

Per quanto concerne l’ambito delle manifestazioni, spettacoli, attività del settore divertimento, culturale e religioso è disposta la sospensione delle mostre ed i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, per il resto è confermato quanto previsto nel DPCM 24.10.2020, ovvero:

  • sono sospese le attività dei parchi tematici e dei divertimenti;
  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso restano comunque sospese;
  • sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
  • l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;

 

Per quanto concerne il settore scolastico è disposta la didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado.

 

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (area arancione) – Art.2

Le disposizioni di cui all’art. 2, si applicano alle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” (area arancione).

Trattasi delle Regioni Puglia e Sicilia.

 

In particolare il comma 4 dispone le seguenti misure di contenimento:

  • è vietato entrare e uscire dalle regioni che si collocano nella zona arancione, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze: motivi di lavoro, salute e urgenza. È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Rimangono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui territori che si collocano nella zona arancione è consentito qualora necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (fascia gialla).

  • è vietato ogni spostamento in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione. Anche in questo caso, lo spostamento è consentito per comprovate esigenze (lavoro, studio, salute, situazioni di necessità o per svolgere attività/usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune).

La necessità di spostamento va autocertificata con modulo da esibire in caso di controllo delle forze di polizia (clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione);

 

  • Servizi di ristorazione: Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme

igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Con Ordinanza del ministero della salute, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dalle disposizioni di cui al comma 4 sopra delineate.

 

Con frequenza almeno settimanale, il Ministro della salute, verifica il permanere dei presupposti per il mantenimento della Regione o dello specifico territorio regionale nella fascia arancione e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco. Tali ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.

 

 

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (area rossa) – art.3

Le disposizioni di cui all’art. 3, si applicano alle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” (area rossa).

Trattasi delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.

 

In particolare il comma 4 dispone le seguenti misure di contenimento:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalle Regioni e dai Comuni che si collocano nella zona rossa, nonché all’interno del medesimo Comune, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze: motivi di lavoro, salute e urgenza. È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Rimangono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui territori che si collocano nella zona rossa è consentito qualora necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (fascia gialla).

La necessità di spostamento va autocertificata con modulo da esibire in caso di controllo delle forze di polizia (clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione);

 

  • Attività commerciali al dettaglio: sono SOSPESE le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM e di seguito indicate nella tabella sottostante, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

 

ATECO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI CONSENTITE

 

45.1

Commercio di autoveicoli

 

45.3

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

 

45.40.11

Commercio di motocicli

 

45.40.21

Commercio di parti e accessori per motocicli

 

47.11.10

Ipermercati

 

47.11.20

Supermercati

 

47.11.30

Discount di alimentari

 

47.11.40

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

 

47.11.50

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

 

47.19.20

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

 

47.20

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

 

47.30.00

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizio specializzati

 

47.40

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati

 

47.52.10

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

 

47.52.20

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

 

47.52.30

Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

 

47.52.40

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio

 

47.59.30

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

 

47.59.50

Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza

 

47.61.00

Commercio al dettaglio di libri

47.62.10

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

47.62.20

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.64.10

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

47.65.00

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

47.71.20

Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.30

Commercio al dettaglio di biancheria personale

47.72.10

Commercio al dettaglio di calzature per bambini e neonati

47.73.10

Farmacie

47.73.20

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

47.74.00

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

47.75.10

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

47.75.20

Erboristerie

47.76.10

Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.76.20

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici e alimenti per animali domestici

47.78.20

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.40

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.60

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.93

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

47.81

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.82.01

Commercio al dettaglio ambulante di biancheria; confezioni per bambini e neonati

47.82.02

Commercio al dettaglio ambulante di calzature per bambini e neonati

47.89.10

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.89.30

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti

47.91.10

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

47.91.20

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

47.91.30

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

47.99.20

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

 

  • Servizi di ristorazione: Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono SOSPESE.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme

igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

  • Attività sportiva: sono SOSPESE tutte le attività sportive di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi. Sono altresì SOSPESI tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza interpersonale e con utilizzo di mascherina. È consentito altresì lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

 

  • Attività inerenti ai servizi alla persona: sono SOSPESE, fatta eccezione per quelle individuate dall’allegato 24 del DPCM e sotto riportate.

ATECO

ATTIVITA DI SERVIZI ALLE PERSONE CONSENTITE

96.01

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

96.01.10

Attività delle lavanderie industriali

96.01.20

Altre lavanderie, tintorie

96.02.01

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

96.03.00

Servizi di pompe funebri e attività connesse

  • Settore scolastico: è disposta la didattica a distanza per le scuole medie limitatamente alle classi seconde e terze e per le scuole secondarie di secondo grado. È sospesa la frequenza delle attività delle Università.

 

Con Ordinanza del ministero della salute, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dalle disposizioni di cui al comma 4 sopra delineate.

 

Con frequenza almeno settimanale, il Ministro della salute, verifica il permanere dei presupposti per il mantenimento della Regione o dello specifico territorio regionale nella fascia arancione e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco. Tali ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.

 

Attività produttive e industriali – Art. 4

Il Decreto in esame conferma che tutte le attività produttive industriali e commerciali consentite, devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché dei Protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri del 24 aprile e del settore trasporto e logistica del 20 marzo 2020, ciascuno per i relativi campi di applicazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE