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CIRCOLARE 42 - DPCM 24 OTTOBRE 2020

 

 

 

Oggetto: DPCM 24 ottobre 2020 – nuove misure anti Covid-19

 

E’ stato pubblicato il DPMC 24.10.2020 con il quale sono state disposte nuove misure per il contrasto ed il contenimento dell’emergenza Covid-19.

 

Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 26.10.2020 e sono efficaci fino al 24.11.2020.

 

Di seguito si espongono le principali misure contenute nell’articolo 1 e 2 del DPCM.

Il testo completo del DPCM è disponibile cliccando sul seguente link DPCM 24.10.2020.

 

 

Misure di carattere generale

Il Decreto dispone, in via generale, le seguenti misure di contenimento:

  • obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che vanno obbligatoriamente indossati nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia assicurata continuativamente la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
  • obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
  • è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
  • l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

 

 

Attività commerciali al dettaglio

In merito alle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, il decreto prevede le misure di seguito riportate.

 

Commercio al dettaglio

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che

  • gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
  • venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

 

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

 

Servizi di ristorazione

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

            Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al         pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture        ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

  Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme

igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

Le suddette attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle medesime con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

  • Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

Servizi alla persona

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino

i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di

riferimento o in settori analoghi.

 

Settore trasporto pubblico

In tema di trasporto pubblico, viene previsto che:

  • il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
  • per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto.

 

Attività professionali

Le attività professionali sono legittimate a continuare, ma il DPCM raccomanda comunque:

  • che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, per tutte le attività che possono

essere svolte al proprio domicilio o a distanza;

  • di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti

dalla contrattazione collettiva;

  • di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio;
  • di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

Strutture ricettive

È consentito esercitare le attività delle strutture ricettive, purché nel rispetto del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, e dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome.

 

 

Attività produttive e industriali

Il Decreto in esame conferma che tutte le attività produttive industriali e commerciali consentite, devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché dei Protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri del 24 aprile e del settore trasporto e logistica del 20 marzo 2020, ciascuno per i relativi campi di applicazione.

 

 

Attività motoria e sportiva

Nell’ambito del settore sportivo è previsto quanto segue:

  • è consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
  • lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso;
  • sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione;

 

 

Manifestazioni, spettacoli, feste e attività connesse

Per quanto concerne l’ambito delle manifestazioni, spettacoli, attività del settore divertimento, culturale e religioso è disposto quanto segue:

  • sono sospese le attività dei parchi tematici e dei divertimenti;
  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso restano comunque sospese;
  • sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
  • l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;

il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, con modalità che evitino assembramenti di persone.

 

 

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE