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CIRCOLARE 40 - Decreto agosto PARTE PRIMA

 

 

 

Oggetto: Le novità del c.d. “Decreto Agosto” [PARTE PRIMA]

 

È stato pubblicato sul S.O. n.30 alla Gazzetta Ufficiale 14.08.2020 n. 203, il DL 14.08.2020 n. 104 c.d. “Decreto Agosto” recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

 

Tale Decreto è entrato in vigore il 15.08.2020 e contiene una serie di disposizioni collegate all’emergenza COVID-19.

Le principali novità inerenti l’ambito fiscale vengono esaminate in due circolari al fine di agevolarne l’esposizione.

 

 

Contributo a fondo perduto imprese della ristorazione – art. 58

È previsto un contributo a fondo perduto alle imprese:

  • in attività al 15.08.2020
  • con uno dei seguenti codici attività prevalente

 

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.29.10

Mense

56.29.20

Catering continuativo su base contrattuale

 

Il contributo è riconosciuto a fronte dell’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

 

Condizione di accesso

L’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 deve essere inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall'1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi.

 

Modalità di riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo è necessario presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM.

L’erogazione avviene attraverso il Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una Convenzione, mediante: 

  • il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
  • la corresponsione del saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

 

Il contributo:

  • è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di "aiuti de minimis";
  • non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • è alternativo / non cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri di cui all’art. 59.

 

L’indebita percezione del contributo comporta:

  • il recupero dello stesso;
  • la sanzione pari al doppio del contributo non spettante.

 

 

Contributo a fondo perduto esercenti in centri storici – art. 59

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

  • esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;
  • nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:
  • per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
  • per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Secondo i dati pubblicati, vi rientrano 29 Città, ovvero Verona, Venezia, Padova, Roma, Milano, Bologna, Pisa, Urbino, Bergamo, Verbania, Lucca, Firenze, Como, La Spezia, Matera, Rimini, Ravenna, Siena, Bolzano, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo  Torino, Bari.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni in esame.

 

Condizione di accesso

Il fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.

L'ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali:

 

Ricavi 2019

% applicabile

Fino a € 400.000

15%

> € 400.000 e fino a € 1.000.000

10%

> € 1.000.000

5%

 

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:

  • non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi;

  • non superiore a € 150.000.

 

Il contributo in esame:

  • va richiesto presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
  • è corrisposto dall'Agenzia mediante accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
  • non concorre alla formazione del reddito;
  • non è cumulabile con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione di cui all’art. 58. I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.

 

 

Proroga moratoria finanziamenti – art. 65

Si ricorda che il DL n. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia ha riconosciuto una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, in particolare è previsto che:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020.

N.B.!

Ora, è disposto che il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito al 31.1.2021.

 

Pertanto, per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:

  • già ammesse alle misure di sostegno sopra indicate, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
  • non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui sopra, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste in precedenza.

È prorogata al 31.1.2021, anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame.

 

 

Contributo acquisto auto nuove a basse emissioni – art. 74

Si ricorda che il DL 34/2020 c.d. Decreto Rilancio ha previsto il riconoscimento di un contributo per l’acquisto nel periodo 01.08.2020 – 31.12.2020, anche in leasing, di un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 avente basse emissioni di CO2 (da 0 g/km a 110 g/km).

Ora, è incrementato il fondo destinato a tale contributo rivedendo alcuni parametri. In particolare:

  • per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di altro veicolo o che superi i 10 anni di anzianità, è riconosciuto un contributo che varia da € 1.500 a € 2.000 a seconda delle emissioni di CO2;
  • per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, è riconosciuto un contributo che varia da € 750 a € 1.000 a seconda delle emissioni di CO2.

 

È istituito inoltre un fondo finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività d’impresa / lavoratori autonomi, nonché da soggetti IRES (srl – spa – enti non commerciali).

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del contributo saranno stabiliti con apposito Decreto del MISE.

 

 

Bonus canoni di locazione – art. 77

Si ricorda che il DL 34/2020 c.d. Decreto Rilancio ha introdotto un credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020.

N.B.!

Ora, è previsto che il bonus sia esteso anche al canone relativo al mese di giugno.

 

Sono rimaste immutate le condizioni di accesso al bonus in esame che si riepilogano brevemente di seguito.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 60% del canone mensile di locazione/leasing/concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività (20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni);
  • 30% del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse/affitto d’azienda (10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni).

Si evidenzia che non ha rilevanza come sia accatastato l’immobile, l’importante è che sia destinato allo svolgimento dell’attività. Pertanto come chiarito recentemente dall’Agenzia delle Entrate, il bonus in esame spetta anche all’immobile locato ad uso abitativo strumentale all’attività di Bed and Breakfast esercitata in forma imprenditoriale.

Al fine di poter accedere al credito si devono verificare le seguenti condizioni:

  • ricavi/compensi 2019 non superiori a € 5 milioni. Tale limite non rileva per le strutture alberghiere, agrituristiche, agenzie di viaggio, tour operator, strutture termali;
  • riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Tale riduzione non è richiesta ai soggetti che:
  • hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019
  • a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso hanno il domicilio fiscale/sede operativa nei Comuni “colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19”;
  • l’importo del canone deve essere pagato.

 

L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

 

 

Credito d’imposta ristrutturazione degli alberghi – art. 79

E’ reintrodotto il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del DL 83/2014.

Tale credito è pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute negli anni 2020 e 2021.

In particolare vi rientrano le spese relative a:

  • interventi di “ristrutturazione edilizia”;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • ulteriori interventi (es: acquisto di mobili ed arredi).

Il credito è utilizzabile in compensazione nel modello F24.

Tra i beneficiari vi rientrano anche:

  • le strutture che svolgono attività agrituristica
  • gli stabilimenti termali
  • le strutture ricettive all’aria aperta.

 

 

Credito d’imposta pubblicità settore sportivo – art. 81

Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
  • società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);

spetta un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall1.7 al 31.21.2020.

N.B.!

 Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.

 

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.

 

Si precisa che è previsto un limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni, pertanto, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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