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CIRCOLARE 38 - Credito adeguamento ambienti lavoro - sanificazione - acquisto dpi

 

 

 

DECRETO RILANCIO - news

 

Oggetto: bonus adeguamento ambienti di lavoro / bonus sanificazione e acquisto DPI

 

Il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha introdotto:

  • con l’art. 120 un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento / prevenzione del contagio COVID-19;
  • con l’art. 125 un credito d’imposta riferito alle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di chiarimenti relativamente ai crediti d’imposta in esame ed approvando il modello che i beneficiari delle predette agevolazioni devono utilizzare per comunicare le relative spese sostenute / che intendono sostenere in relazione ai predetti crediti d’imposta.

 

 

Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro

Ambito soggettivo

L’agevolazione in esame è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:

  • associazioni / fondazioni e altri enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS)
  • esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luogo aperto al pubblico di cui all’Allegato

1, DL n. 34/2020, ossia:

 

Codice attività

Descrizione

551000

Alberghi

552010

Villaggi turistici

552020

Ostelli della gioventù

552030

Rifugi di montagna

552040

Colonie marine e montane

552051

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed

and breakfast, residence

552052

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559010

Gestione di vagoni letto

559020

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011

Ristorazione con somministrazione

561012

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030

Gelaterie e pasticcerie

561041

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042

Ristorazione ambulante

561050

Ristorazione su treni e navi

562100

Catering per eventi, banqueting

562910

Mense

562920

Catering continuativo su base contrattuale

563000

Bar e altri esercizi simili senza cucina

591400

Attività di proiezione cinematografica

791100

Attività delle agenzie di viaggio

791200

Attività dei tour operator

799011

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e

d’intrattenimento

799019

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte

dalle agenzie di viaggio nca

799020

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

823000

Organizzazione di convegni e fiere

900101

Attività nel campo della recitazione

900109

Altre rappresentazioni artistiche

900201

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900202

Attività nel campo della regia

900209

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900400

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

910100

Attività di biblioteche ed archivi

910200

Attività di musei

910300

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

932100

Parchi di divertimento e parchi tematici

932920

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

960420

Stabilimenti termali

 

I codici attività qui sopra citati devono essere associati al soggetto beneficiario pena lo scarto del beneficio.

L’agevolazione, essendo un credito d’imposta, può essere richiesta anche da contribuenti con regimi fiscali agevolati (regime forfettario, regime di vantaggio, regimi agricoli).

Sono esclusi dal credito d’imposta in esame i soggetti che svolgono attività commerciali / lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

 

Ambito oggettivo

Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio in esame possono essere individuate nelle due seguenti tipologie:

  • interventi agevolabili: ovvero quegli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie / misure finalizzate al contenimento della “diffusione del virus”. In particolare, rientrano in tale categoria:
  • gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l’acquisto di arredi di sicurezza.

Rientrano anche quelli funzionali alla riapertura / ripresa dell’attività.

 

N.B.!

Per accedere all’agevolazione in esame è necessario che i predetti interventi siano stati:

  • prescritti da disposizioni normative;
  • previsti dalle Linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali / Enti territoriali e locali / Associazioni di categoria / Ordini professionali.

 

  • investimenti agevolabili: ossia “quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti”.

In particolare, la stessa Agenzia precisa che i concetti di “innovazione” o “sviluppo” fanno riferimento a investimenti volti ad acquisire strumenti / tecnologie finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata “siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente” (ad esempio, software / sistemi di videoconferenza e di sicurezza della connessione/ smart working).

 

Modalità e termini di utilizzo

Il credito d’imposta in esame spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 (al netto IVA, ovvero IVA compresa se indetraibile) per un massimo di € 80.000.

Di conseguenza, l’ammontare massimo del credito spettante risulta pari a € 48.000 (80.000 x 60%).

 

Si precisa inoltre che l’imputazione delle spese va effettuata:

  • secondo il criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i pagamenti, per i lavoratori autonomi / enti non commerciali (nonché per le imprese individuali / società di persone in contabilità semplificata).

Così, ad esempio, un intervento agevolabile iniziato a giugno 2020 e pagato sia nel 2020 che nel 2021, potrà beneficiare dell’agevolazione soltanto con riferimento a quanto pagato nel 2020.

Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata che hanno optato per la presunzione “registrato = pagato” (ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73), il pagamento si considera effettuato alla data di registrazione del documento contabile;

 

  • secondo il criterio di competenza, ossia alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / società / enti commerciali / enti non commerciali in contabilità ordinaria.

 

Per fruire del credito in d’imposta in esame è necessario inviare in via telematica apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nel periodo 20.07.2020 - 30.11.2021, utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.

Nella comunicazione deve essere indicato:

  • l’ammontare delle spese agevolabili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione;
  • l’importo che prevedono di sostenere entro il 31.12.2020.

 

Il credito d’imposta in esame:

  • è utilizzabile in compensazione esclusivamente tramite il mod. F24, dal giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione da parte dell’Agenzia e, in ogni caso, nel periodo 1.2021 - 31.12.2021;

oppure

  • può essere ceduto mediante opzione da esercitare nel periodo 5.2020 – 31.12.2021, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito /intermediari finanziari) che possono a loro volta cederlo ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione può essere effettuata a decorrere dall’1.10.2020, ovvero dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione, se la stessa è inviata dopo il 30.9.2020.

Il cessionario deve comunicare l’accettazione del credito che gli è stato ceduto sempre mediante modalità telematiche.

 

Il credito residuo non utilizzato o ceduto nel 2021 non è più utilizzabile/cedibile.

Si evidenzia infine che tale credito è tassato ai fini IREPF/IRES/IRAP.

 

 

 

Credito d’imposta sanificazione/acquisto DPI

Ambito soggettivo

Il bonus in esame può essere usufruito dai seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali / snc / sas che producono reddito d’impresa;
  • spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione / società europee / società cooperative europee residenti in Italia;
  • enti pubblici / privati diversi dalle società / trust residenti in Italia con oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciali;
  • stabili organizzazioni di società / enti / trust non residenti in Italia;
  • lavoratori autonomi, anche in forma associata ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR;
  • enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti).

L’agevolazione, essendo un credito d’imposta, può essere richiesta anche da contribuenti con regimi fiscali agevolati (regime forfettario, regime di vantaggio, regimi agricoli).

Sono esclusi dal credito d’imposta in esame i soggetti che svolgono attività commerciali / lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

           

 

Ambito oggettivo

Il beneficio è riconosciuto per le spese, sostenute nel 2020, di:

Sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che:

  • per attività di sanificazione deve intendersi le attività finalizzate a eliminare / ridurre “a quantità non significative” la presenza del virus COVID-19 sulla base di apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli vigenti;
  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) / strumenti utilizzati, “in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può  essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna”.

In tal caso, l’ammontare delle spese agevolabili può essere determinato, ad esempio, sulla base del costo orario del lavoro del soggetto preposto all’attività di sanificazione per le ore effettivamente prestate per la predetta attività e aggiungendo il costo dei prodotti disinfettanti impiegati. L’ammontare delle spese così determinato deve risultare congruo con il relativo valore di mercato;

  • le spese di sanificazione, che per specifiche attività costituiscono spese ordinarie (ad esempio, centri estetici / studi odontoiatrici), sono comunque riconosciute ai fini dell’agevolazione in esame sempreché sostenute nel 2020;
  • nel caso in cui l’attività esercitata dal beneficiario dell’agevolazione “preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione”.

 

Acquisto di:

  • DPI (ad esempio, mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3 / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
  • prodotti detergenti/disinfettanti;
  • dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
  • dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate specifica che:

  • sono agevolabili soltanto le spese per l’acquisto di DPI certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine, il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo;
  • sono agevolabili anche le spese per la sanificazione delle attrezzature, anche se non utilizzate per finalità sanitarie;
  • rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l’acquisto di abbigliamento protettivo, non necessariamente correlato alla sanificazione, in quanto comunque correlati a prevenire / contenere l’epidemia COVID-19. Anche in tal caso è necessario che i beni siano certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE.

 

 

Modalità e termini di utilizzo

Il credito d’imposta spettante è pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle predette spese sostenute nel 2020.

Si precisa che:

  • il limite di € 60.000 va riferito al credito d’imposta. Di conseguenza, in caso di spese di importo:
  • inferiore / pari a € 100.000, l’agevolazione è riconosciuta nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute;
  • superiore a € 100.000, il credito spettante è pari al limite massimo di € 60.000.

Tuttavia, sul punto è stato precisato che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato sulla base “percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa ... all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento”.

Inoltre, “tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, [ 200 milioni di euro] dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili” (tale soluzione ha evitato di dover considerare la richiesta del bonus in esame quale un “click day”).

 

Ciò significa che ad oggi non è certo che il credito d’imposta sia effettivamente riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute

 

  • l’imputazione delle spese va effettuata:
  • secondo il criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i pagamenti, per i lavoratori autonomi / enti non commerciali (nonché per le imprese individuali / società di persone in contabilità semplificata).

Così, ad esempio, un intervento agevolabile iniziato a giugno 2020 e pagato sia nel 2020 che nel 2021, potrà beneficiare dell’agevolazione soltanto con riferimento a quanto pagato nel 2020.

Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata che hanno optato per la presunzione “registrato = pagato” (ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73), il pagamento si considera effettuato alla data di registrazione del documento contabile;

 

  • secondo il criterio di competenza, ossia alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / società / enti commerciali / enti non commerciali in contabilità ordinaria.

 

  • il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA (ovvero IVA compresa se indetraibile).

 

Per fruire del credito in d’imposta in esame è necessario inviare in via telematica apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nel periodo 20.07.2020 – 07.09.2020, utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.

Nella comunicazione deve essere indicato:

  • l’ammontare delle spese agevolabili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione;
  • l’importo che prevedono di sostenere entro il 31.12.2020.

 

Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ossia il 2020. In particolare, il beneficiario può usufruire del credito d’imposta “per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione”.

In presenza di un credito residuo è possibile riportarlo nei periodi d’imposta successivi, ma non richiederlo a rimborso;

  • in compensazione esclusivamente tramite il mod. F24, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del predetto Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario;

oppure

  • può essere ceduto mediante opzione da esercitare nel periodo 5.2020 – 31.12.2021, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito /intermediari finanziari) che possono a loro volta cederlo ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione può essere effettuata a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del predetto Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

Il cessionario deve comunicare l’accettazione del credito che gli è stato ceduto sempre mediante modalità telematiche.

Si evidenzia infine che tale credito non è tassato ai fini IREPF/IRES/IRAP.

 

 

Compatibilità con il quadro temporaneo degli aiuti di Stato

Il credito d’imposta connesso all’adeguamento degli ambienti di lavoro è fruibile nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.

Va evidenziato che le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate in conformità alle disposizioni di cui alle sezioni delle stesse e con gli aiuti previsti dai Regolamenti UE “de minimis” / di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni / norme relative al cumulo previsti dai predetti Regolamenti comunitari (in particolare il contributo in esame va conteggiato con il beneficio collegato alla non debenza del saldo IRAP 2019 / primo acconto 2020 e con il contributo a fondo perduto).

Diversamente, in mancanza “di elementi di selettività della misura”, quanto sopra accennato non trova applicazione con riferimento al credito d’imposta per la sanificazione / acquisto di DPI.

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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