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Studio Tognetti

circolari

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CIRCOLARE 37 - Contanti nuovi limiti

 

 

 

Oggetto: denaro contante nuovi limiti

 

Riduzione del limite dell’uso dei contanti

A partire dal 1° luglio 2020 il limite (non raggiungibile) all’utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione scenderà da 3.000 a 2.000 euro. Quindi in contanti si possono eseguire operazioni fino a euro 1.999,99=.

 

In particolare la legge prevede che:

  • a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta sia riferito alla cifra di 2.000 euro;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.

Tali limiti all’utilizzo del denaro contante, valgono anche quando il trasferimento viene effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

Sanzioni.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la sanzione minima è fissata a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.

La legge (D.Lgs. 231/2007) fa divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore di trasferimento eguagli o superi la nuova soglia. Ai fini operativi dell’applicazione della normativa riveste importanza l’individuazione dei soggetti coinvolti.

La legge, infatti, vieta i trasferimenti di contante sopra soglia effettuati tra “soggetti diversi”, intesi come “soggetti di diritto distinti” (o anche “distinti centri di interesse”), che eseguono il pagamento o lo ricevono. Tali soggetti possono essere persone fisiche o persone giuridiche: cioè società o enti dotati di personalità o soggettività giuridica (cfr. come da FAQ pubblicate dal M.E.F.).

 

N.B.!

Nessuna violazione, invece, andrà a configurarsi per l’imprenditore persona fisica che prelevi utile oltra soglia dalla sua ditta individuale o conferisca denaro per finanziare la propria attività, in quanto non ci sono distinti soggetti.

 

Va evidenziato che la nuova soglia, oltre che per chi concretamente commette l’illecito (colui che paga) o collabora alla sua commissione (accettando il pagamento), coinvolge anche tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio fra cui i professionisti / CAF / centri elaborazione dati contabili / notai etc...

Tutti i destinatari degli obblighi, infatti, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007 hanno l’obbligo di comunicare al M.E.F. (di norma alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui hanno contezza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività.

Per tali soggetti la sanzione resta a € 3.000 in caso di omessa segnalazione dell’infrazione.

Va segnalato, a riguardo, che, a fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale che dal 1° luglio 2020 andrà a determinarsi per chi commette l’illecito, nessuna riduzione è oggi prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione ai sensi dell’art. 51 comma 1. Per essi, infatti, la sanzione minima rimarrà a 3.000 euro.


In pratica, in assenza di auspicabili modifiche del testo normativo, a partire dal prossimo 1° luglio (e ancor più dal 1° gennaio 2022, quando la soglia si abbasserà ancora al limite di 1.000 euro) si determinerebbe il paradosso che chi omette di segnalare l’infrazione sarebbe punito con maggiore severità rispetto a chi commette la stessa.

 


 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE