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CIRCOLARE 36 - DL rilancio - altre novità

 

 

DECRETO RILANCIO - news

 

Oggetto: Altre novità

Facciamo seguito alle circolari nn. 29, 30, 31, 32, 34, e 35 per illustrare le altre novità introdotte dal DL n. 34/2020.

 

 

Articolo 50 – Proroga termini maxi ammortamento

Con riferimento al cosiddetto “maxi-ammortamento” ossia alla possibilità di aumentare il valore dell’acquisto di beni strumentali nuovi del 30% al fine di determinare la quota di ammortamento / canoni leasing, il termine di consegna dei beni è prorogato dal 30.6.2020 al 31.12.2020. Si ricorda che tale proroga riguarda i casi in cui entro il 31.12.2019 è stato accettato l’ordine di acquisto dei beni ed è stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

 

Articolo 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal Covid-19

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, e

  • non titolari di pensione
  • non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

spetta l’indennità di € 600 anche per il mese di aprile. Per il mese di marzo la medesima indennità è stata disposta dall’art. 27 D.L. 18/2020.

 

A tali liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19.5.2020 spetta per il mese di maggio una indennità di € 1.000 alla condizione che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a € 1.000. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato comprese le eventuali quote di ammortamento.

Ai co.co.co di cui sopra che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 19.5.2020 è riconosciuta l’indennità di € 1.000.

A tal fine va presentata apposita domanda all’INPS.

 

Ai commercianti e artigiani iscritti alla gestione INPS e

  • non titolari di pensione
  • non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

viene erogata (in automatico) per il mese di aprile l’indennità di € 600.

 

Articoli 124 – Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

E’ prevista l’esenzione dall’imposta IVA per le cessione effettuate entro il 31 dicembre 2020 dei seguenti beni:

“ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.

 

Dall’1 gennaio 2021, per i beni sopra elencati, è prevista l’applicazione dell’aliquota iva del 5%.

 

Articoli 125 – Credito di imposta per la sanificazione e acquisto di dispositivi di sicurezza

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di euro 200 milioni. 

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 ovvero in compensazione.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del credito di imposta.

 

Si ritiene che il plafond di spesa stanziato di euro 200 ml. non potrà soddisfare tutte le richieste.

 

Articolo 137 Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati,

possedute a titolo di proprietà / usufrutto alla data dell’1.7.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.9.2020 il termine entro il quale provvedere: alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima nonché al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

 

Articolo 140 - Differimento attivazione registratore telematico

E‘ previsto che i soggetti obbligati a memorizzare / trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.1.2020 (tramite un registratore telematico), possono effettuare la trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (anziché entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) fino al 31.12.2020, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

A seguito della nuova disposizione fino al 31.12.2020 è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate per l’invio dei corrispettivi giornalieri.

 

SISTEMA TESSERA SANITARIA. E’ altresì disposto che i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno adempiere all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate effettuando solo l’invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS mediante RT (o sistemi con medesime caratteristiche di inalterabilità e sicurezza dei dati) dall’1.1.2021 (anziché dall’1.7.2020).

 

Articolo 176 - Tax credit vacanze

Per il 2020 è previsto il riconoscimento di un credito, utilizzabile dall’1.7. al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:

  • imprese turistiche ricettive;
  • agriturismi;
  • bed & breakfast.

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella misura massima di:

  • € 500 per ogni nucleo familiare;
  • € 300 per i nuclei familiari composti da due persone;
  • € 150 per quelli composti da una sola persona.

 

Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è utilizzabile nella misura:

  • del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 con la possibilità di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori / istituti di credito / intermediari finanziari;
  • del 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

È altresì previsto che il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

Non operano i limiti di:

  • € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 1.000.000, per il 2020);
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello UNICO.

Le modalità applicative della disposizione in esame sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

 

Articolo 186 – Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari - “Bonus pubblicità”

Per il 2020, il credito d’imposta c.d. “Bonus pubblicità” è calcolato nella misura del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati.

Negli investimenti sono ricomprese le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari e inservizioni commerciali, effettuati su giornali quotidiani e periodici (cartacei o digitali) e le programmazioni di emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali), inclusi gli investimenti pubblicitari su siti web dell’agenzie di stampa.

Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 va presentata dall’1.9 al 30.9.2020 (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 - 31.3.2020 restano valide).

 

Articolo 189 – Bonus una tantum edicole

Per il 2020, a favore degli esercenti (persone fisiche) punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente / pensione, è riconosciuto un contributo “una tantum” fino a € 500 a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza “coronavirus”.

ll contributo

  • è concesso previa presentazione di apposita istanza al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione delle stesse in misura proporzionale;

      non concorre alla formazione del reddito.

La determinazione delle modalità / contenuti / documentazione richiesta e dei termini per la presentazione della domanda sono demandati al predetto Dipartimento.

 

Articolo 229 – Bonus monopattini e bici elettriche

E’ prevista, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, un’agevolazione (c.d. “bonus mobilità”) pari al 60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 - 31.12.2020 per:

  • l’acquisto di: (i) biciclette (anche a pedalata assistita); (ii) veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”, ex 33-bis, DL 162/2019 (ad esempio, monopattini);
  • l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale (escluse autovetture).

 

L’agevolazione è concessa fino ad un massimo di € 500 e può essere richiesta per una sola volta.

Va evidenziato che tale beneficio è cumulabile con il c.d. “bonus mobilità” previsto dal citato art. 2 per il 2021 a favore dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria in materia di qualità dell’aria (Procedure 10.7.2014, n. 2014/2147 e 28.5.2015, n. 2015/2043), ai quali spetta un contributo pari a:

  • € 1.500 per ogni autovettura omologata fino alla classe Euro 3 rottamata;
  • € 500 per ogni motociclo omologato fino alla classe Euro 2 / Euro 3 a due tempi rottamato; per l’acquisto, entro i successivi 3 anni e anche a favore di persone conviventi, di:
    • abbonamenti al trasporto pubblico (locale e regionale);
    • biciclette anche a pedalata assistita;
    • veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”,
    • ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

 

Il bonus non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, che ha previsto:

Fase 1 – (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario che sarà tenuto a presentare domanda di rimborso;

Fase 2 – (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web

 

 

 

 

 


 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE