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CIRCOLARE 35 - DL rilancio - inverventi sui fabbricati nuove detrazioni - 110

 

 

DECRETO RILANCIO - news

 

Oggetto: crediti di imposta per interventi sui fabbricati - nuove detrazioni – 110% - adeguamento ambienti di lavoro - cessione dei crediti di imposta

Gli articoli 119, 120, 121 e 122 del DL n. 34/2020 prevedono una serie di disposizioni finalizzate al rilancio del settore immobiliare nonché a sostenere l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

 

Articolo 119 – Incentivi efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

E’ previsto l’aumento al 110% della detrazione spettate per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi alla condizione che siano effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.

La detrazione va ripartita in 5 quote annuali.

L’agevolazione compete solo per le spese sostenute (ergo “pagate”) nel periodo dal 1.7.2020 al 31.12.2021.

 

Requisiti soggettivi

L’agevolazione compete ai seguenti soggetti

  • condomini;
  • persone fisiche < al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo >,

 

N.B.!

Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico siano effettuati su edifici unifamiliari è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% soltanto se l’edificio è adibito ad abitazione principale;

 

  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Da quanto sopra deriva pertanto:

  • che la detrazione nella nuova misura del 110% non è applicabile, ad esempio, da una società per gli interventi effettuati sull’immobile strumentale all’esercizio dell’attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio.
  • con riferimento agli immobili di proprietà di persone fisiche “privati”, risulta che la detrazione del 110% è fruibile anche per l’unità immobiliare concessa in locazione / a disposizione solo se facente parte di un immobile composto da più unità immobiliari mentre non è fruibile se l’immobile locato / a disposizione è costituito da un edificio unifamiliare.

 

Resta fermo che le detrazioni ordinariamente previste per gli interventi richiamati dall’art. 119 in esame rimangono applicabili nel rispetto delle condizioni / limiti e con le percentuali di detrazione stabiliti dalle norme di riferimento “ante” DL n. 34/2020.

 

Requisiti oggettivi

Le detrazioni previste dall’art. 14, DL n. 63/2013 (che ordinariamente a seconda della tipologia dell’intervento sono pari al 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), si applicano nella misura del 110% nei seguenti casi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: (i) impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; (ii) impianti di micro cogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: (i) impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo; (ii) impianti di micro cogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati:

  • devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
  • nel loro complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli interventi sopra esposti.

 

Tipologia intervento

 

Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

110%

spesa max € 60.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

a) impianti centralizzati per il riscaldamento – raffrescamento - fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici;

b) impianti di microcogenerazione.

110%

spesa max € 30.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio

Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

a) impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,

b) impianti di microcogenerazione

110%

spesa max € 30.000

Altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

110%

spesa max ordinariamente prevista per l’intervento

 

Interventi per la riduzione del rischio sismico

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico la detrazione spettante < prevista ordinariamente nella misura del 50% - 70% - 80% - 75% - 85% a seconda dei casi > è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.

L’agevolazione compete solo per gli immobili situati in comuni classificati come zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Se classificati in zona 4 l’agevolazione non compete.

Nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi sopra descritti, si optasse di:

  • cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un’impresa di assicurazione
  • stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi

la detrazione IRPEF pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per le unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.

 

Altri interventi con detrazione al 110%

La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi sopra individuati (precisamente quelli dai commi 1 a 4) anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.

In particolare trattasi:

  • delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascuna tipologia di intervento;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.

 

 

Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente

Tipologia intervento

Spesa massima ammessa

Interventi di riqualificazione energetica di

cui all’art. 14, DL n. 63/2013

Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento dall’art. 14, DL n. 23/2013

Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti

€ 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per

ogni kW di potenza nominale dell’impianto,

€ 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”

€ 3.000 (art. 16-ter, DL n. 63/2013)

 

Per gli interventi relativi agli impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, la detrazione è subordinata:

  • alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito;
  • alla non comulabilità con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

 

 

Articolo 120 – Adeguamento ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del decreto (trattasi in particolare di alberghi, ristoranti, ristorazione degli agriturismi, ristorazione con cibi da asporto, gelaterie, pasticcerie, bar senza cucina …), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati compresi quelli del Terzo settore, è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di euro 80.000, in relazione agli interventi necessari per fare rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19

  • compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento degli spogliatoi e mense,
  • per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
  • per l’acquisto di arredi di sicurezza,
  • nonché in relazione agli investimenti in attività innovative anche per l’acquisto o lo sviluppo di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa,
  • per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

 

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nel limite dei costi sostenuti (non si può superare il 100%) ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta.

 

 

Articolo 121 – Trasformazione della detrazione in sconto e credito di imposta cedibile

La norma amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d’imposta ovvero il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.

 

In particolare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare, alternativamente, per la trasformazione in credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero per il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
  • efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli sopra illustrati;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.

 

Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di:

  • riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, c.d “sconto in fattura”, il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • trasformazione della detrazione in credito d’imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Inoltre, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione / cessione e dal c.d. “sconto in fattura”:

  • può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
  • va utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

 

N.B.!

L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno:

  • non può essere fruita negli anni successivi;
  • non può essere richiesta a rimborso.

 

Non si applicano i limiti di cui agli artt. 34, Legge n. 388/2000 e 1, comma 53, Legge n. 244/2007, ossia € 700.000 annui compensabili (1.000.000 per il 2020 ex art. 147, DL n. 34/2020), ed € 250.000 annui per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Unico.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto (non sono cioè responsabili dell’esistenza oggettiva del credito ceduto).

Modalità attuative. Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di quanto sopra esposto.

 

 

Ulteriori adempimenti

L’art. 119 prevede particolari ed ulteriori adempimenti in caso di opzione per la cessione / sconto in fattura a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%.

Visto di conformità

Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un commercialista, consulente del lavoro o perito/esperto tributario iscritto al 30.9.93 nonchè dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).

I dati relativi all’opzione dovranno essere comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.

Attestazione / Asseverazione

È inoltre stabilito che, ai fini dell’opzione per la cessione / sconto in fattura,

  • per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio / miglioramento energetico con detrazione del 110%, un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’ENEA con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM;
  • per gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110%, l’efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale.
  • è altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

Va precisato che la non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta:

  • la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
  • l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;
  • la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.

Stipula polizza assicurativa

I predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.

 

N.B.!

Le spese sostenute per l’ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110% di cui all’art. 119 in esame.

 

 

Articolo 122 – Cessione dei crediti di imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19

Nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

La cessione può riguardare i seguenti crediti di imposta:

  • adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120;
  • sanificazione degli ambienti di lavoro / acquisto dispositivi di protezione DPI di cui all’art 125;
  • credito d’imposta canoni di locazione di immobili di cui all’art. 28 del Decreto rilancio;
  • “Bonus negozi e botteghe”, di cui all’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”;

 

Va evidenziato che il cessionario utilizza il credito acquisito, anche in compensazione nel mod. F24 con le medesime modalità previste per il cedente; la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso;

Non si applicano i limiti di:

  • € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

 

 

 

 

 


 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE