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CIRCOLARE 34 - DL rilancio - rafforzamento patrimoniale imprese

 

 

DECRETO RILANCIO - news

 

Oggetto: Rafforzamento patrimoniale delle imprese

L’art. 26 del DL n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” dispone alcune agevolazioni finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

Di seguito sono esposte le caratteristiche dell’agevolazione in esame e le condizioni di accesso.

 

 

Articolo 26 – Rafforzamento patrimoniale

Per le operazioni di aumento di capitale in denaro effettuate entro il 31.12.2020 è previsto un credito di imposta a favore del conferente e del conferitario sussistendo tutte le condizioni appresso indicate.

È prevista inoltre l’istituzione di un apposito fondo per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione.

Le agevolazioni in esame competono solo alle operazioni di aumento di capitale effettuate dalle:

  • p.a.
  • a.p.a.
  • r.l. anche semplificate
  • Società cooperative di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003

escluse quelle di cui all’art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione) e quelle che esercitano attività assicurative

 

Le società che aumentano il capitale devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. ammontare dei ricavi nel periodo di imposta 2019 superiore a euro 5.000.000 (ovvero euro 10.000.000 per la misura del comma 12) e fino a un massimo di euro 50.000.000; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo si fa riferimento ai ricavi su base consolidata non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
  2. abbia subito, a causa del Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
  3. abbia deliberato ed eseguito dopo il 19.5.2020 ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento integralmente versato (per l’accesso alla misura di cui al comma 12 l’aumento non deve essere inferiore a euro 250.000).

 

Disposizioni antielusive

  • La partecipazione acquisita con il conferimento deve essere posseduta fino al 31.12.2023 e fino a tale data la società conferitaria non può distribuire riserve, di qualsiasi genere, pena la decadenza dall’agevolazione.
  • L’agevolazione è altresì subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta di non avere superato il limite degli aiuti di Stato, previsti dalla UE nel quadro dell’emergenza Covid-19, di ammontare massimo di euro 800.000 (sono previsti limiti diversi per particolari settori di attività).
  • Non possono beneficiare del credito di imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate < il beneficio dovrebbe invece spettare se a effettuare il conferimento è una persona fisica titolare di una partecipazione di controllo o comunque qualificata >.

 

Agevolazione per il conferente – comma 4 / 7

Ai soggetti che effettuano i conferimenti in denaro spetta un credito di imposta pari al 20%.

L’investimento massimo del conferimento è di euro 2.000.0000; ne consegue che il credito di imposta massimo è di euro 400.000.

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di effettuazione dell’investimento (in genere Unico 2021 per l’anno 2020) e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. Il credito di imposta non ha quindi scadenza.

Il credito può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24 a partire dal 10° giorno di invio del modello unico.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

 

Agevolazioni per la conferitaria – comma 8 / 9

A fronte dell’aumento del capitale alla società conferitaria competono, a quest’ultima, le agevolazioni di cui al comma 8 purché soddisfi le seguenti condizioni:

  1. alla data del 31.12.2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE 651/2014, 702/2014 e 1388/2014;
  2. si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  3. si trova in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  4. non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  5. non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 D.Lgs 159/2011 (antimafia);
  6. nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’art. 12, co. 2, D.Lgs 74/2000 (l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni);
  7. solo per l’agevolazione di cui al comma 12 il numero degli occupati è inferiore a 250.

 

Alla società conferitaria è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento del capitale sociale.

 

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (in genere Unico 2021 per anno 2020).

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES/IRAP.

 

Istituzione “Fondo Patrimonio PMI” - comma 12

E’ istituito un fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere entro il 31.12.2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione per un ammontare massimo pari al minore importo tra

  • 3 volte l’ammontare dell’aumento del capitale sociale
  • il 12,5% dell’ammontare dei ricavi 2019.

 

La gestione del fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

Sono previste specifiche limitazioni nel caso in cui la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione del quadro generale degli aiuti nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

 

Agevolazioni limiti UE nella misura degli aiuti di Stato

I benefici previsti dalle agevolazioni di cui al comma 4 e 8 si cumulano tra di loro e con eventuali altre misure di aiuti di Stato e devono rimanere nei limiti della Comunicazione della Commissione europea recante il quadro temporaneo degli aiuti in ragione dell’emergenza Covid-19: il limite è euro 800.000 salvi i diversi limiti per particolari settori di attività.

 

Norme attuative

L’efficacia delle misure agevolative sopra citate è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

Con Decreto del MEF, da adottare entro 30 giorni dal 19.5.2020, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta.

 

Limite di spesa statale

Per l’anno 2021 il Governo ha stanziato un limite di spesa complessivo di euro 2 miliardi – ciò significa che il credito di imposta subirà delle limitazioni in caso di raggiungimento del limite della spesa.

 

 

 

 


 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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