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Studio Tognetti

circolari

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CIRCOLARE 33 - segnalazione erogazioni pubbliche

 

 

Oggetto: Obblighi di segnalazione delle erogazioni pubbliche.

 

L’articolo 1 commi da 125 a 129 della Legge 04.05.2017 n. 124 (c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

Con il DL 30.04.2019 n. 34 (c.d. Decreto crescita”) sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria riscrivendone, in sostanza, i contenuti.

Diversi sono stati inoltre i chiarimenti che si sono susseguiti al fine di rendere più agevole l’applicazione della disciplina in esame.

Si segnala fin da ora l’importanza di ottemperare agli obblighi di informativa previsti per le erogazioni pubbliche ricevute, che sono esposti nella presente circolare, in quanto l’ambito sanzionatorio prevede, in determinati casi, anche la restituzione integrale degli importi ricevuti.

 

 

AMBITO SOGGETTIVO

Sono tenuti a fornire le informazioni sulle erogazioni i soggetti beneficiari delle stesse, i quali possono essere raggruppati nelle tre seguenti macro-classi:

  1. imprese soggette all’obbligo di iscrizione presso il Registro delle imprese, tenute alla redazione della nota integrativa (società di capitali quali srl e spa);
  2. società che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della Nota Integrativa (micro-imprese, società di persone, piccoli imprenditori, compresi i forfettari);
  3. associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni; associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale; associazioni, ONLUS, fondazioni; cooperative sociali che svolgono attività degli stranieri ex D.Lgs. n. 286/98.

AMBITO OGGETTIVO

Devono essere fornite le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi, aiuti:

  • in denaro o in natura
  • non aventi carattere generale
  • privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria

erogati nell’esercizio finanziario precedente dai seguenti soggetti:

  1. Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1. comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, ossia tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni odine e grado e istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, IACP, CCIAA e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici, regionali e locali, amministrazioni, aziende e enti del SSN, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99;
  2. soggetti di cui all’art. 2-bis D.Lgs. n. 33/2013, ossia Enti pubblici economici e Ordini professionali; società di controllo pubblico escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche; associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con il bilancio superiore a € 500.000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.

Le informazioni vanno riferite ai vantaggi effettivamente “ricevuti” nell’esercizio finanziario e pertanto occorre considerare un criterio misto:

  • Il criterio di cassa, per i contributi monetari;
  • Il criterio di competenza, per i contributi in natura. Un esempio di contributo in natura consiste nella fruizione dei locali di proprietà di un ente pubblico mediante un contratto di comodato gratuito. In tal caso il “valore” del contributo deve essere assunto nel periodo di competenza.

Sono esclusi dagli obblighi di informativa i contributi di importo inferiore a euro 10.000,00 nel periodo interessato. Tale importo non va riferito al singolo contributo, va inteso in senso cumulativo di tutti i vantaggi ricevuti.

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI SEGNALAZIONE

L’informativa sulle erogazioni ricevute, aventi le caratteristiche sopra esaminate, deve essere effettuata “preferibilmente in forma schematica” e deve essere “di immediata comprensibilità per il pubblico”.

In particolare, vanno indicati:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • Denominazione del soggetto erogante;
  • Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
  • Data di incasso;

 

Per gli aiuti di Stato (anche de minimis) oggetto di pubblicazione presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato non è necessario specificare tutte le informazioni ma è possibile indicare unicamente la ricezione di tali contributi.

 

Le modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicità sono differenziate a seconda della tipologia di soggetto che ha usufruito dell’erogazione, in particolare:

  • I soggetti indicati al punto 1) del paragrafo “ambito soggettivo” (società di capitali quali SpA, Srl, Sapa), tenute alla redazione del bilancio CEE in forma ordinaria, dovranno indicare le informazioni nell’apposito campo testuale presente nella nota integrativa.
  • I soggetti indicati al punto 2) del paragrafo “ambito soggettivo” (società che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della Nota Integrativa quali micro-imprese, società di persone, piccoli imprenditori, compresi i forfettari) dovranno pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni sul proprio sito internet o nel portale dell’associazione di categoria di appartenenza.

Il bilancio cee redato in forma abbreviata, anche se nello stesso è presente la nota integrativa, non è stato contemplato tra gli strumenti utili per fornire l’informazione sulle erogazioni ricevute. La dottrina, consigliando comunque di indicare le informazioni sull’erogazioni, auspica un chiarimento ufficiale in merito.

  • I soggetti indicati al punto 3) del paragrafo “ambito soggettivo” (associazioni, fondazioni, Onlus, …) possono pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni sul proprio sito internet o nella propria pagina facebook; in mancanza di un portale digitale, la segnalazione può essere effettuata sul sito internet della rete associativa a cui aderisce l’ente.

Le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri sono, inoltre, tenute a pubblicare trimestralmente sul proprio sito internet / portale digitale “l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale”.

 

 

REGIME SANZIONATORIO

A decorrere dal 1° gennaio 2020, è previsto che l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità in esame comporta l’applicazione:

  • della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
  • della sanzione accessoria di adempiere all’obbligo in esame.

 

Decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione / amministrazione vigilante o competente per materia, se il soggetto interessato non provvede all’adempimento in esame, sarà richiesta l’integrale restituzione del beneficio ricevuto.

 

 

 


 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE