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CIRCOLARE 32 - DL RILANCIO - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

 

DECRETO RILANCIO - news

 

Oggetto: Contributo a fondo perduto

L’art. 25 del DL n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d’impresa/lavoro autonomo e redditi agrari titolari di partita iva colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

 

Di seguito sono esposte le caratteristiche dell’agevolazione in esame e le condizioni di accesso.

 

Articolo 25 – contributo a fondo perduto

Beneficiari del contributo

Il riconoscimento del contributo a fondo perduto è previsto in favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa
  • lavoratori autonomi
  • esercenti attività agricola

con ricavi/compensi non superiori a € 5 milioni al 31.12.2019.

 

Condizione necessaria per l’accesso all’agevolazione in esame è che l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che

  1. hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019
  2. hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in territori che già versavano, alla data del 1.2020 (data con cui il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale Covid-19) in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi (come ad esempio i comuni colpiti da eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture)

tale condizione non deve essere verificata, pertanto il contributo spetta anche in assenza del calo del fatturato.

Dalla platea dei beneficiari del contributo in esame rimangono esclusi:

  • gli Enti Pubblici;
  • i soggetti intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati (es. holding);
  • i soggetti che hanno diritto alla percezione di una indennità stabilita dal Decreto-legge “Cura Italia” previste dagli articoli 27 (professionisti iscritti alla Gestione separata Inps) e 38 (lavoratori dello spettacolo);
  • i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Cassa forense, Inarcassa, Enpam,…);
  • lavoratori dipendenti;
  • i soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza.

 

Ammontare del contributo

L’importo del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a euro 400.000
  • 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000

Il contributo è riconosciuto comunque per un importo minimo di:

  • Euro 000 per le persone fisiche (ditta individuale)
  • Euro 000 per gli altri soggetti (società)

Infine si precisa che tale erogazione non è tassata ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

 

Modalità di accesso ed erogazione

Per l’ottenimento del contributo è necessario presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

Il contributo sarà erogato mediante accredito sul conto corrente bancario/postale intestato al soggetto beneficiario.

Le modalità di effettuazione, il contenuto ed i termini di presentazione della domanda devono essere definiti dall’Agenzia delle Entrate tramite uno specifico Provvedimento che è in dirittura d’arrivo.

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE