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CIRCOLARE 29 - DL RILANCIO ESONERO TOSAP

 

DECRETO RILANCIO DL 34/2020 - news

 

In data 19.5.2020 è entrato in vigore il decreto legge 34 cosiddetto “Decreto Rilancio” che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Come succede spesso, durante il percorso parlamentare, il testo potrà subire variazioni.

Il DL è composto da 266 articoli e da una Relazione di accompagnamento di circa 200 pagine. Un complesso di norme molto articolato e di non facile lettura stante i continui rimandi ad altre leggi e in alcuni casi al DL 23/2020 “decreto liquidità” non ancora convertito in legge.

Peraltro, l’efficacia di molte disposizioni è subordinata all’emanazione di decreti ministeriali o provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate < cosiddette “disposizioni attuative” >, in assenza delle quali la norma, di fatto, non si applica.

 

Con oggi iniziamo a trasmettere una serie di circolari cercando di semplificare al massimo le disposizioni normative contenute nel Decreto Rilancio e concentrando l’attenzione sulle novità che possono interessare imprenditori e professionisti.

 

*****

 

La presente circolare analizza il contenuto dell’art. 181 che dispone l’esonero dai versamenti TOSAP e COSAP ed istituisce una procedura semplificata per l’ottenimento di nuove concessioni/ampliamenti per l’occupazione del suolo pubblico.

 

Articolo 181 – Sostegno alle imprese di pubblico esercizio

Art. 181 comma 1 – esonero versamenti TOSAP e COSAP

È previsto l’esonero dal pagamento di Tosap e Cosap, per il periodo dall’1.5.2020 – 31.10.2020, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art.5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l’utilizzo di suolo pubblico.

Nello specifico, sono interessati all’esenzione, gli esercizi:

  1. di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari). Fra questi esercizi sono compresi quelli nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;
  3. di cui ai precedenti punti a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Considerata l’immediata efficacia della norma senza alcuna necessità che il Comune emani ulteriori atti amministrativi di recepimento, è evidente che nel caso in cui il pagamento sia già stato effettuato, il Comune dovrà procedere al rimborso.

 

Art. 181 comma 2 – Regime autorizzativo semplificato

Sempre per il periodo dall’1.5.2020 – 31.10.2020 è prevista una procedura semplificata per la presentazione di domande:

  • di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico
  • di ampliamento delle superfici già concesse.

In particolare, è disposto che le domande suddette devono essere presentate:

  • mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria;
  • per via telematica, in deroga al DPR 160/2010 e senza l’applicazione dell’imposta di bollo di cui al DPR 642/72, sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio.

 

La norma introduce dunque direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune ed è pertanto di immediata applicazione.

Considerata l’assenza di una espressa previsione normativa, è data la facoltà ai Comuni di autodeterminarsi in merito all’individuazione delle superfici massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio.

 

Si allega un fac-simile di domanda semplificata per occupazione (ex novo e/o ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 31.10.2020.

 

Art. 181 commi 3 e 4 – ulteriori disposizioni agevolative

Ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, è previsto che fino al 31.10.2020 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali:

  • dehors
  • elementi di arredo urbano
  • attrezzature
  • pedane
  • tavolini, sedute e ombrelloni

purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli:

  • 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali)
  • 146 (autorizzazione paesaggistica)

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

Inoltre, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra non si applica il limite temporale di cui all’art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 380/2001 entro il quale le opere, al cessare della necessità, devono essere rimosse. Vale a dire che non è imposta la rimozione, nel termine massimo di 90 giorni, delle opere non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee.

N.B.!

 

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sopra esaminate non sembrano interessare tutti gli esercizi pubblici, ma solo quelli che sono collocati in zone di interesse culturale o paesaggistico. Allo scopo invitiamo quindi gli esercenti a consultare il Comune di competenza per capire se interessati dalla norma agevolativa.

 

 


 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE