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Studio Tognetti

circolari

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CIRCOLARE 26 ordinanza 42  Veneto

 

Oggetto: Ordinanza n. 42 Regione Veneto

 

In data 24.04.2020 la Regione Veneto ha emanato l’Ordinanza n. 42  con la quale sono stabilite, con effetto dal 24.04.2020 al 03.05.2020, misure di adeguamento alle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Di seguito si riepilogano le misure che riguardano le attività economiche.

 

  • Vendita cibo da asporto

E’ consentita la vendita di cibo da asporto.

Le regole da rispettare sono le seguenti:

  • gli ordini devono essere effettuati previa ordinazione on-line o telefonica
  • gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati devono avvenire in modo dilazionato nel tempo e comunque:
  • negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro e con uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
  • nell’eventuale locale interno, può accedervi un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce
  • gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti.

Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio.

 

  • Vendita vestiti per bambini e prodotti di cartolerie/librerie

È consentita, senza vincoli sul numero di giorni di apertura:

  • la vendita al dettaglio di vestiti e scarpe per bambini e neonati
  • l’attività di librerie e cartolerie

È stata revocata quindi la disposizione che consentiva lo svolgimento di dette attività solo due giorni alla settimana.

Inoltre, per quanto riguarda la vendita di vestiti e scarpe per bambini/neonati è precisato che può essere esercitata anche nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata.

 

  • Attività sul patrimonio edilizio esistente

Sono consentite le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6-bis del DPR n. 380/2001.

Ciò significa che sono concessi:

  • i lavori in edilizia libera, ovvero che non richiedono alcun titolo abilitativo. Trattasi soprattutto degli interventi di manutenzione ordinaria quali:
  • tinteggiature interne
  • sostituzioni (senza innovazioni) di pavimenti, sanitari o impianti
  • tinteggiature delle facciate (senza modifiche, anche di colore se le impalcature non servono o non occupano suolo pubblico)
  • i lavori soggetti a CIL (comunicazione di inizio lavori). Trattasi in particolare, a titolo esemplificativo, di:
  • pavimentazione di spazi esterni (anche aree di sosta scoperte)
  • pannelli solari (termici e fotovoltaici)
  • arredo delle aree pertinenziali
  • i lavori soggetti a CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata). Rientrano in tale fattispecie:
  • le manutenzioni straordinarie (trasformazioni di parti anche importanti degli edifici, purché però non cambi la volumetria complessiva degli edifici, non cambi la destinazione d’uso e non vengano interessate parti strutturali dell’edificio)
  • il frazionamento o accorpamento di immobili
  • Opere interne che comportano frazionamento o accorpamento di appartamenti, o comunque modifiche delle superfici delle singole unità immobiliari (purché non vengano interessate le parti strutturali dell’edificio e non venga modificata la volumetria complessiva e la destinazione d’uso).

Rimangono pertanto esclusi i lavori soggetti a “permesso a costruire” quindi ad esempio le nuove costruzioni ed i lavori soggetti a “SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)”, quali ad esempio le ristrutturazioni.

 

  • Attività di fiorerie

È consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici. Rientrano in tale tipologia di prodotti, ad esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.

Tale attività può essere esercitata anche nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata.

 

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L’ordinanza conferma le misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19:

  • con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite, l’obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.3.2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro. A tal proposito si fa presente che il Protocollo è stato aggiornato proprio in data 24.04.2020 pertanto occorre fare riferimento a quest’ultimo;
  • per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone, in relazione ad attività ammesse, l’obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate.

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE