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CIRCOLARE 23 Covid-19 ordinanze regionali

 

Oggetto: Ordinanze Regione Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna

 

Come già esposto nella nostra Circolare n. 22 del 14.04.2020, è stato pubblicato il DPMC 10.04.2020 che estende le misure restrittive disposte al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19.

 

In particolare, l’Articolo 8 del DPCM dispone che continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Si precisa che le Regioni non possono emanare misure più estensive rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni governative.

 

Di seguito si riepilogano, pertanto, le misure di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 previste dalle Ordinanze delle Regioni Veneto (Ordinanza n. 40 del 13.04.2020), Lombardia (Ordinanza n. 528 del 11.04.2020) ed Emilia Romagna (Ordinanza n. 61 del 11.04.2020) con particolare riferimento alle disposizioni che riguardano le attività economiche.

 

REGIONE VENETO

Le principali ulteriori disposizioni che ha emanato la regione Veneto sono le seguenti:

  • nei giorni festivi sono chiusi gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari, di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia. In particolare, la chiusura è disposta nelle giornate di domenica 19 aprile, 26 aprile e 3 maggio, nonché nei giorni di sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio;
  • l’attività di commercio di generi alimentari nella forma del mercato è consentita solamente nei Comuni nei quali sia stato adottato un apposito piano;
  • negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante;
  • i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
  • in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno di prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti – in mancanza di disponibilità da parte del compratore – dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell’accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; se più restringenti rimangono applicate le singole misure di cui all’allegato 5 del DPCM del 10.04.2020;
  • nell’attività bancaria, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso devono essere utilizzati da operatori e terzi mascherine e guanti.
  • la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.02.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi;
  • in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore ai 37,5 °C;
  • sono sospesi i servizi di noleggio con conducente con autovettura ed autobus salvi quei servizi atti a garantire gli spostamenti ammessi dal DPCM;
  • è ammessa l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge.

 

Le misure dell’ordinanza hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020. (vai all’Ordinanza n. 40 del 13.04.2020)

 

REGIONE LOMBARDIA

Le principali ulteriori disposizioni che ha emanato la regione Lombardia sono di seguito riepilogate:

  • Commercio al dettaglio
  1. è consentito il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, libri, fiori e piante esclusivamente:
    • negli ipermercati e nei supermercati
    • mediante consegna a domicilio nel rispetto dei requisiti igienico sanitari
    • via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio;
  2. è vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di:
  • acqua potabile (c.d. Case dell’Acqua)
  • latte sfuso
  • generi di monopolio
  • prodotti farmaceutici e parafarmaceutici

nonché i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione;

  1. è vietata nei giorni festivi e prefestivi, la vendita di:
  • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;
  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
  • articoli per l’illuminazione;
  • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • apparecchiature fotografiche e relativi accessori

È fatta salva la consegna a domicilio nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio;

  1. sono sospesi i mercati scoperti e le fiere. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un apposito piano per ogni specifico mercato;
  2. è consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche nel rispetto dei requisiti igienico sanitari;
  3. è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.

 

Infine, in merito alle misure che devono essere intraprese negli esercizi commerciali cui è consentita l’apertura è previsto che:

  • l’accesso è consentito ad un solo componente per famiglia, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  • devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso e soluzioni igienizzanti mani;
  • i gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, devono rilevare la temperatura corporea dei clienti e del personale prima dell’accesso, con obbligo di allontanamento se la temperatura risulti superiore a 37,5 °C.

 

  • Attività di somministrazione alimenti e bevande

sono consentite:

  • se rese nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione;
  • se effettuate con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.

 

  • Altre attività economiche

Sono previste misure più restrittive rispetto a quelle contenute nel DPCM 10.04.2020 per alcune tipologie di attività, in particolare:

  • attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici ATECO 69, 70, 71, 72, 74 à devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento;
  • attività di manutenzione e riparazioni di computer, telefoni, elettrodomestici e articoli per la casa di cui ai codici ATECO 95.11.00, 95.12.01, 95.12.09, 95.22.01 à restano sospese fatta eccezione per determinati interventi che siano:
    • strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146
    • necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite
    • urgenti per le abitazioni;
  • alberghi e strutture simili codice ATECO 55.1 à rimane sospesa l’attività. È consentito per tali strutture permanere in servizio, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. Potranno ospitare a titolo esemplificativo: personale sanitario e di volontari di protezione civile, pazienti in isolamento, ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività, personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero codice ATECO 55.90.20 à è consentita la prosecuzione dell’attività;
  • servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) à devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
  • ai concessionari di slot machines è imposto l’obbligo di provvedere al blocco delle slot machines ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione dei monitor e dei televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale.

 

Infine, l’ordinanza precisa che negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.

 

Le misure dell’ordinanza hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 (vai all’Ordinanza n. 528 del 11.04.2020).

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Le principali ulteriori disposizioni che ha emanato la regione Emilia Romagna sono le seguenti:

  • è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato;
  • le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché le “altre tipologie ricettive”, comunque denominate sono soggette a chiusura ad eccezione di quelle operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (es. pernottamento dei medici, infermieri, isolamento dei pazienti);
  • le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa, possono erogare servizi diversi dall’accoglienza a fini turistici. All’interno delle strutture ricettive resta consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano;
  • l’attività di commercio di generi alimentari nella forma del mercato è sospesa; non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recitanti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
  • nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali, presenti all’interno dei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti di vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e per la pulizia ed igiene della casa, e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;
  • nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole, distributori di carburante; la vendita è sempre consentita quando è prevista la consegna a domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio o telefono;

 

Inoltre restano in vigore le disposizioni di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 aprile 2020 riguardanti i territori delle Provincie di Rimini e Piacenza e per i territori del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo che soggiacciono a misure più restrittive.

 

Le misure dell’ordinanza hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 (vai all’Ordinanza n. 61 del 11.04.2020).

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE