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CIRCOLARE 21 - DL n. 23/2020 c.d. “Decreto Liquidità” [PARTE PRIMA]

 

Oggetto: DL n. 23/2020 c.d. “Decreto Liquidità” [PARTE PRIMA] – proroga dei versamenti e di altri adempimenti fiscali

 

È stato pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 il DL n. 23/2020 c.d. “Decreto Liquidità”, contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, in vigore dal 9.4.2020.

 

Nella presente circolare sono esposte le misure fiscali introdotte dal decreto, quali l’ulteriore proroga di versamenti fiscali e contributivi, la “rimessione” in termini per i versamenti scaduti il 20.03.2020, la proroga di adempimenti fiscali e l’introduzione di un nuovo credito d’imposta.

 

Si precisa fin da ora che nessuna proroga è prevista per il versamento delle ritenute di acconto IRPEF di lavoro autonomo. Detti pagamenti vanno effettuati, pertanto, nelle ordinarie scadenze.

 

 

Articolo 18 - Sospensione versamenti aprile/maggio

La novità più rilevante in materia fiscale riguarda la sospensione dei versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio. Tale sospensione si applica in modo differenziato per i:

  1. soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi non superiori a € 50 milioni
  2. soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi superiori a € 50 milioni
  3. soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019 / enti non commerciali
  4. soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
  5. soggetti esercenti specifiche attività.

 

N.B. vi ricordiamo che sospensione non significa azzeramento del debito ma, solamente rinvio del termine di pagamento. Poiché vi è il concreto rischio di concentramento di pagamenti in un breve periodo dei debiti erariali/previdenziali, consigliamo coloro che non hanno problemi di liquidità di non avvalersi della sospensione. 

 

A) Soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi non superiori a € 50 milioni

Per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi non superiori a € 50 milioni è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di aprile e di maggio a condizione che:

  • per i versamenti di aprile 2020: vi sia stata una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019
  • per i versamenti di maggio 2020: vi sia stata una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

 

B) Soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi superiori a € 50 milioni

Per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi superiori a € 50 milioni è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di aprile e di maggio a condizione che:

  • per i versamenti di aprile 2020: vi sia stata una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019
  • per i versamenti di maggio 2020: vi sia stata una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

 

Fatturato/corrispettivi: significa verificare il volume delle vendite nei registri IVA.

 

Sia per i soggetti di cui al punto a) sia per quelli di cui al punto b), la sospensione riguarda i versamenti relativi a:

  • ritenute e addizionali IRPEF operate su redditi di lavoro dipendente/assimilato
  • IVA
  • contributi INPS
  • premi INAIL
  • contributi fissi INPS artigiani e commercianti

Deve essere chiarito se rientrino nella sospensione anche i contributi Enasarco relativi al primo trimestre, si rimane pertanto in attesa di chiarimenti sul punto.

 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati:

- entro il 30.06.2020 in un’unica soluzione

oppure

- in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.06.2020.

 

C) Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019 / enti non commerciali

Per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019 è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di aprile e di maggio a prescindere dalla riduzione del fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo/aprile 2020.

 

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

  • ritenute e addizionali IRPEF operate su redditi di lavoro dipendente/assimilato
  • IVA
  • contributi INPS
  • premi INAIL
  • contributi fissi INPS artigiani e commercianti.

Deve essere chiarito se rientrino nella sospensione anche i contributi Enasarco relativi al primo trimestre, si rimane pertanto in attesa di chiarimenti sul punto.

 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati:

- entro il 30.06.2020 in un’unica soluzione

  oppure

- in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.06.2020.

 

La medesima sospensione è applicabile agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, limitatamente a:

  • ritenute IRPEF redditi di lavoro dipendente/assimilati
  • contributi INPS
  • premi INAIL.

 

D) Soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

Per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi/compensi 2019, è prevista la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di:

  • aprile 2020: a condizione che vi sia stata una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019
  • maggio 2020: a condizione che vi sia stata una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati:

- entro il 30.06.2020 in un’unica soluzione

  oppure

- in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.06.2020.

 

N.B.

Per quanto riguarda, invece, la sospensione dei versamenti relativi a:

  • ritenute e addizionali IRPEF operate su redditi di lavoro dipendente/assimilato
  • contributi INPS
  • premi INAIL
  • contributi fissi INPS artigiani e commercianti

si applica quanto disposto in via generale ai punti a) e b) pertanto occorre:

  • verificare se il volume dei ricavi/compensi 2019 sia stato non superiore/superiore a € 50 milioni
  • determinare se vi è stata la riduzione del fatturato/corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, del 33% o 50% a seconda del caso.

 

 

E) Soggetti esercenti specifiche attività

Per tutte le imprese che svolgono le attività indicate nella tabella sotto riportata, individuate:

  • dall’art. 8 del DL n. 9/2020
  • dall’art. 61 del DL n.18/2020

è confermata la sospensione già prevista per i versamenti/adempimenti che scadono nel periodo 2.3.2020 – 30.4.2020, relativi a:

  • ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente/assimilati
  • contributi INPS
  • premi INAIL

Tale sospensione non opera per l’IVA scadente nel mese di aprile.

Soggetti che beneficiano della sospensione dei versamenti fino al 30 aprile ex DL 18/2020

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori

Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi

Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati

Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso

Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub

Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali

Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti

Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico

Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici

Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali

Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift

Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare

Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli

Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica

ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 comma 1 del DLgs. 117/2017

 

Come già stabilito, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati:

- entro il 01.06.2020 in un’unica soluzione

  oppure

- in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 01.06.2020.

Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020.

 

N.B.

Tutte le imprese che rientrano nella tabella sopra citata possono fruire del termine più ampio di sospensione previsto per i soggetti di cui al punto a) e b) qualora nel ricorrano i relativi requisiti, ossia la riduzione del fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo/aprile 2020 almeno pari al 33% (o 50% se l’impresa ha avuto ricavi/compensi superiori ai 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019.

Si precisa che, qualora ricorrano i requisiti per rientrare nella “nuova sospensione”, essa opera anche con riferimento all’IVA del mese di marzo e aprile.

 

 

Articolo 19 - Sospensione ritenute reddito lavoro autonomo e provvigioni

È stata prorogata la disposizione prevista nel Decreto “Cura Italia” relativa alla non effettuazione delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni (es: professionisti, agenti e rappresentanti).

Pertanto, coloro che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi non superiori a euro 400.000= non sono assoggettati alla ritenuta di acconto IRPEF, da parte del sostituto di imposta, sui ricavi/compensi percepiti nel periodo 17.03.2020 – 31.05.2020 a condizione che:

  • nel mese precedente (cioè marzo/aprile) non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato;
  • rilascino al sostituto di imposta apposita dichiarazione nella quale attestano di avere i requisiti e che provvederanno a pagare la ritenuta, non operata dal sostituto di imposta, entro il 07.2020 o in 5 rate mensili di pari importo decorrenti dal 31.7.2020.

 

 

Articolo 20 – Riduzione degli acconti IRPEF/IRES/IRAP 2020

Si premette che la misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per l’anno 2020, calcolata sulla base del metodo storico, è pari al 100% dell’imposta dovuta 2019. Tuttavia è possibile adottare il metodo previsionale, sulla base del quale gli acconti sono pari al 100% dell’imposta che si presume dovuta per il 2020.

Con la nuova disposizione è previsto che, se gli acconti versati con il metodo previsionale per l’anno 2020, risultano almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta per il 2020, non saranno applicati interessi e sanzioni. In altri termini se viene versato meno dell’80% sono a posteriori dovute le sanzioni e gli interessi.

 

 

Articolo 21 - Rimessione in termini

È disposta la “rimessione in termini” in favore di tutti i soggetti (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali/di persone, enti commerciali/non commerciali) per i quali, il DL “Cura Italia” aveva differito al 20.03.2020 i versamenti scadenti il 16.03.2020.

In particolare, è stabilito che, qualora tali soggetti non avessero effettuato il versamento entro il 20.03.2020, possono provvedervi entro il 16.04.2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Rientrano quindi nell’ulteriore proroga al 16.04.2020 ad esempio:

  • ritenute e addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio
  • IVA relativa a febbraio
  • saldo IVA relativo al 2019
  • tassa annuale libri sociali
  • contributi INPS relativi a febbraio
  • premi INAIL.

 

 

Articolo 22 – Proroga termini Certificazioni Uniche

È stabilita la proroga al 30.04.2020 del termine per:

  • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
  • la consegna ai percipienti

delle Certificazioni Uniche 2020 (anno 2019).

 

 

Articolo 23 – Proroga validità DURF

È stabilito che i certificati rilasciati alle imprese dall’Agenzia delle Entrate entro il 29.02.2020, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all’art. 17-bis del DLgs 9.07.1997 n.241, c.d. DURF, sono validi fino al 30.06.2020.

 

 

Articolo 24 – Sospensione termini per requisiti “prima casa”

È stabilito che sono sospesi dal 23.02.2020 al 31.12.2020, i termini per:

  • trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata;
  • acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall’acquisto;
  • rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
  • acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto.

 

 

Articolo 26 – Semplificazione versamento imposta di bollo

È stabilito che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  1. per le fatture emesse nel 1° trimestre, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, entro il 07.2020 anziché il 20.04.2020;
  2. per le fatture emesse nel 1° e 2° trimestre, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, entro il 10.2020 anziché il 20.07.2020.

 

 

Articolo 30 – Credito d’imposta sanificazione e dispositivi di protezione e sicurezza

A tutti i soggetti IVA è riconosciuto per l’anno 2020 un credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, fino ad un massimo di 20.000 euro.

Tale credito si aggiunge a quello già previsto dal DL 18/2020 c.d. “Cura Italia” per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

 

Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di accesso al credito di imposta.

 


 


 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE